vince la causa contro l’Asl

Lo stipendio non poteva essere decurtato perché le assenze dal lavoro erano dovute a cure salvavita. Questa la decisione del tribunale di Arezzo, che ha condannato l’Azienda Usl Toscana Sud Est a riconoscere integralmente la retribuzione a un dipendente, un assistente amministrativo di 57 anni, tetraplegico, residente a Cortona, al quale erano state applicate consistenti decurtazioni in busta paga. Lo riporta il Corriere di Arezzo.
La sentenza, firmata dal giudice del lavoro Giorgio Rispoli, accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, assistito dall’avvocato Gabriele Zampagni. Secondo il tribunale, le trattenute economiche operate dall’Asl erano illegittime, poiché le assenze erano direttamente collegate alla necessità di sottoporsi a trattamenti salvavita resi indispensabili dalla grave patologia di cui l’uomo soffre. Il dipendente, assunto nel 2005 con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’ambito delle tutele previste dalla legge 68 del 1999 sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, è affetto da tetraplegia con riconoscimento di gravità ai sensi della legge 104 e una capacità lavorativa residua definita minima.
Nel dispaccio AdnKronos si legge che a partire dal giugno 2024, il suo quadro clinico si è aggravato a causa di una patologia correlata alla disabilità. Le condizioni di salute hanno reso necessari interventi chirurgici, ricoveri e lunghi periodi di terapia, durante i quali i medici gli hanno imposto di azzerare il tempo trascorso in carrozzina per favorire il recupero. Nonostante la documentazione sanitaria presentata, l’Azienda sanitaria ha ritenuto di poter applicare le decurtazioni stipendiali previste dalla normativa, riducendo in alcuni casi la retribuzione fino al 90% e in altri del 50%. Una decisione contestata dal lavoratore, che ha scelto di rivolgersi al giudice del lavoro.
Nel motivare la decisione, il tribunale evidenzia come il ricorrente abbia documentato in modo puntuale tutte le trattenute subite. Il giudice richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui spetta al datore di lavoro verificare, attraverso un confronto con il dipendente, se le assenze siano riconducibili, in tutto o in parte, alla condizione di disabilità. Determinante anche la consulenza del medico legale nominato dal tribunale, che ha ricostruito il percorso clinico del lavoratore, caratterizzato da interventi chirurgici, ricoveri e recidive. Il consulente ha definito senza esitazioni le cure affrontate come “trattamenti salvavita”, evidenziando un quadro clinico ad alto rischio, aggravato da difese immunitarie compromesse, esposizione alla sepsi e progressivo decadimento fisico.
Alla luce di questi elementi il giudice ha ritenuto illegittime le decurtazioni economiche applicate dall’Asl, stabilendo che il dipendente aveva diritto a percepire l’intera retribuzione durante i periodi di assenza, in quanto determinati dalla necessità di sottoporsi a cure salvavita strettamente connesse alla sua condizione di salute.
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