vale come pannello pubblicitario, società condannata a pagare

Pensilina dipinta con i colori della società di carburanti, per la Corte tributaria è un “messaggio evocativo”: distributore di benzina condannato a pagare la tassa sui messaggi pubblicitari.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia che ha respinto il ricorso presentato da una società attiva nel settore della distribuzione di carburante, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento per il canone patrimoniale di pubblicità relativo all’anno 2022. La società, che gestisce un impianto di rifornimento a Perugia, aveva impugnato parzialmente la pretesa della concessionaria comunale, contestando in particolare l’imposizione fiscale sul fascione pubblicitario presente nella stazione di servizio.
La vicenda giudiziaria nasce a seguito dell’avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria per conto del Comune di Perugia, con il quale veniva richiesto il pagamento del canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari rilevati all’interno dell’area di servizio. La società di distribuzione di carburanti aveva deciso di accettare la pretesa tributaria in parte, impugnando solo la quota relativa al fascione pubblicitario installato sulla pensilina della stazione di rifornimento del metano.
Nel ricorso, la società aveva sollevato tre distinti motivi di impugnazione. Con il primo, aveva eccepito l’illegittimità dell’avviso per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, la carenza di prova e l’assoluta carenza del presupposto impositivo.
La Corte tributaria, tuttavia, ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalla società ricorrente, chiarendo che l’obbligo di contraddittorio preventivo non si applica agli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, come quelli che liquidano l’imposta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente o di informazioni già note all’amministrazione.
Quanto alla presunta carenza di motivazione e di prova, la Corte ha osservato che l’avviso di accertamento contiene informazioni utili e precise, tipo di diffusione pubblicitaria, periodo, ubicazione, dimensioni rilevate, tariffe e modalità di calcolo di interessi e sanzioni, consentendo alla società di svolgere l’attività difensiva.
Il nodo centrale della controversia, però, riguardava il terzo motivo: la società sosteneva che il fascione sulla pensilina non costituisse un messaggio pubblicitario, bensì una mera copertura della struttura. La Corte si è attenuta a un’ordinanza della Cassazione, la quale chiarisce che il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del messaggio pubblicizzato, indipendentemente dal fatto che altri possano utilizzare lo stesso colore.
Secondo i giudici umbri, nel caso specifico la scelta cromatica, utilizzata per coprire l’intera superficie della pensilina, e le dimensioni dell’impianto sono tali da consentire al fascione di svolgere una funzione evocativa tipica del messaggio pubblicitario. La Corte ha anche precisato che una diversa conclusione sarebbe stata possibile solo in presenza di una mera copertura del distributore, priva delle caratteristiche sopra richiamate e realizzata magari con un colore diverso.
Respinto integralmente il ricorso e condanna della società al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni per omesso pagamento della pubblicità.
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