Società

Un niqab indossato dalla moglie, 10 anni fa, gli è costato la cittadinanza. Il TAR annulla il diniego al padre: “I figli vanno a scuola in Italia, quel velo non basta a escludere l’integrazione”

A volte una storia si gioca su dettagli che sembrano piccoli, eppure pesano come macigni. Altre volte, invece, è il tempo a rimettere tutto in prospettiva. Accade anche nelle aule di giustizia, dove un giudice può guardare indietro e decidere che un errore lontano non deve condannare per sempre.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n.14344/2026, depositata lo scorso 24 agosto, ha annullato il decreto del Ministero dell’Interno che negava la cittadinanza italiana a uno straniero residente in Italia da oltre vent’anni.

Il rifiuto era basato su due episodi risalenti al 2010: in quelle occasioni, durante controlli di polizia e procedure per il permesso di soggiorno, l’uomo aveva chiesto che la moglie, che indossava il niqab, potesse scoprirsi il volto solo alla presenza di agenti donne.

La sua richiesta era stata interpretata come segnale di integralismo religioso, e quindi come ostacolo a un reale inserimento nella comunità nazionale. Ma il Tar ha capovolto la prospettiva, restituendo al richiedente la possibilità di vedersi riconoscere lo status di cittadino.

Il caso

Tutto parte da una domanda presentata il 9 febbraio 2018. Un cittadino straniero, regolarmente residente in Italia dal 2003, chiedeva la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91 del 1992. La norma prevede che lo Stato possa concedere la nazionalità a chi risiede legalmente da almeno dieci anni. Una facoltà, non un diritto automatico: la parola “può” lascia spazio a una valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 31 maggio 2022, diceva no. La motivazione era generica: il testo parlava di “elementi informativi deponenti per la sua non piena affidabilità”, senza specificare nulla di più. Un muro di gomma, per il richiedente, che ha deciso di fare ricorso al Tar del Lazio assistito da un legale. Contro di lui si schierava l’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Ministero.

Solo dopo che il giudice ha ordinato all’amministrazione di produrre i documenti riservati, è emersa la vera ragione del diniego: i due episodi legati al velo della moglie. L’uomo, a quel punto, ha potuto difendersi. Ha spiegato, poi, che quei fatti erano accaduti molto prima, quando la moglie era appena arrivata in Italia e non conosceva ancora le abitudini del paese. Che le richieste di essere assistita solo da personale femminile provenivano da lei, non da lui. E che da allora la donna non aveva più indossato il niqab. Intanto la coppia aveva avuto tre figli, tutti nati in Italia e regolarmente iscritti a scuola. Una famiglia radicata, insomma.

Le motivazioni del giudice

Il tribunale, riunito in camera di consiglio il 26 giugno scorso, ha accolto il ricorso. La decisione si fonda su un ragionamento chiaro: l’amministrazione ha il diritto di valutare anche indizi e comportamenti passati, ma deve farlo con equilibrio. Nel caso specifico, quei due episodi risalivano a oltre dieci anni prima della domanda e a quasi quindici anni prima del provvedimento di diniego. Un tempo sufficiente perché la situazione cambiasse.

I giudici hanno richiamato una consolidata giurisprudenza: “La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda, sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento” (Tar Lazio, V bis, 14 febbraio 2022, n. 1724). E hanno sottolineato che la concessione della cittadinanza richiede un giudizio prognostico: bisogna escludere che il richiedente “possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale” (Tar Lazio, I-ter, 11 febbraio 2021, n. 1719). Ma questo giudizio va compiuto su elementi attuali, non su scheletri nell’armadio che il tempo ha già reso polvere.

Il punto centrale della sentenza è che il Ministero non ha mai bilanciato quei due episodi con il resto della vita del ricorrente. Non ha considerato il lavoro, i figli, la scuola, il fatto che la moglie si fosse ormai integrata. I giudici hanno scritto che la valutazione era stata formulata “in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, familiare, economica e sociale del ricorrente”. Un vizio di istruttoria, insomma: l’amministrazione aveva guardato solo un pezzo del quadro, dimenticando il resto.

La sentenza annulla il decreto di diniego e impone al Ministero di riesaminare la domanda. Stavolta, però, dovrà tenere conto del tempo passato, dell’evoluzione della famiglia e di tutto ciò che dimostra un reale inserimento.  Per il richiedente si apre una nuova possibilità. Per la scuola, che ogni giorno accoglie i figli di tanti stranieri, è un promemoria: l’integrazione si misura sui banchi, nei cortili, nelle famiglie che crescono insieme. Non su un velo indossato più di un decennio fa.


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