Supplenze GPS 2026/27, “Se ho un incarico al 30 giugno posso ottenerne uno al 31 agosto nel turno successivo?”. Come funziona algoritmo

Il conferimento delle supplenze annuali al 30 giugno e al 31 agosto per l’anno scolastico 2026/27 sarà regolato, come di consueto, da una procedura interamente informatizzata. Per poter partecipare all’assegnazione delle cattedre, i docenti inclusi in GPS dovranno compilare l’istanza per l’espressione delle 150 preferenze in una precisa finestra temporale, fissata dal 16 luglio al 29 luglio. Come sappiamo, la gestione delle nomine è affidata a un sistema ad algoritmo che elabora i dati secondo le disposizioni introdotte dall’Ordinanza Ministeriale del 27 febbraio 2026. Quest’anno la procedura presenta una novità rilevante nella gestione dei turni di nomina: il sistema torna indietro, ma non in tutti i casi.
L’Ordinanza Ministeriale del 27 febbraio 2026 disciplina tutta la procedura. Una volta raccolte tutte le istanze dei candidati e definito il quadro complessivo dei posti realmente liberi, gli Uffici Scolastici Provinciali avviano le elaborazioni del software. L’algoritmo analizza la posizione in graduatoria di ciascun docente e, scorrendo l’elenco delle sue preferenze in ordine di priorità, cerca di assegnargli la prima combinazione disponibile tra scuola, comune o distretto richiesto.
Per quanto riguarda i posti di sostegno, l’assegnazione segue una precisa scala gerarchica di precedenza:
- Scuola dell’infanzia e primaria: gli aspiranti vengono inseriti negli elenchi mantenendo la stessa fascia e il medesimo punteggio maturato nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE);
- Scuola secondaria (primo e secondo grado): i docenti sono inclusi considerando la loro migliore collocazione di fascia all’interno di una qualsiasi GaE del relativo grado d’istruzione, insieme al rispettivo punteggio più favorevole.
- scorrimento GPS: in caso di esaurimento o incapienza delle GaE, il sistema passa a scorrere le GPS di prima fascia sostegno e, successivamente, quelle di seconda fascia;
- docenti senza titolo di specializzazione: qualora i posti non venissero coperti nemmeno con i docenti specializzati, si procederà a individuare supplenti privi del titolo di specializzazione. Questa ricerca avviene scorrendo le GaE e, in subordine, le GPS su posto comune, attingendo dai candidati non inclusi negli elenchi di sostegno del relativo grado, sempre basandosi sulla migliore combinazione di fascia e punteggio.
La vera novità del 2026/27: l’algoritmo torna indietro
Fino allo scorso anno scolastico, l’algoritmo procedeva esclusivamente in avanti: se una cattedra si liberava in un momento successivo (ad esempio per una rinuncia), il sistema passava ai candidati con punteggio più basso, penalizzando i docenti posizionati più in alto che erano stati superati dall’algoritmo per mancanza di posti nel primo turno.
A partire dal prossimo scolastico 2026/27 viene introdotta una svolta significativa: le disponibilità che si determineranno in un secondo momento, anche a causa di rinunce, saranno assegnate attraverso ulteriori fasi di attribuzione.
Queste nuove tornate includeranno anche gli aspiranti docenti che si trovano in posizione utile in graduatoria ma che non avevano ottenuto alcuna cattedra nel turno precedente a causa della mancata presenza delle preferenze espresse nel turno in cui erano coinvolti.
Il caso del passaggio da una supplenza al 30 giugno a un incarico al 31 agosto
Una nostra lettrice ha posto il seguente quesito specifico in merito alla gestione dei turni:
“Se al primo turno mi danno una supplenza al 30/06 e poi tra le mie scelte spunta un incarico al 31/08 e per posizione se fosse stata presente al primo turno e ne avevo diritto me la danno?”
La risposta a questa domanda è no. La nuova flessibilità dell’algoritmo tutela chi è rimasto completamente privo di incarico a causa delle preferenze espresse, ma non permette a chi ha già accettato una supplenza di lasciarla per ottenerne una migliore.
A fare chiarezza è il comma 10 dell’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale, che si riportiamo qui di seguito:
“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse”.
Di conseguenza, se al primo turno è stato assegnato un contratto al 30 giugno, si risulta formalmente come un docente “assegnatario di un incarico”. Pertanto, anche se dovesse liberarsi un posto al 31 agosto (inizialmente non presente o derivante da una rinuncia) che per punteggio sarebbe spettato, il sistema non modificherà la nomina. Le cattedre successive saranno destinate solo a coloro che nel primo turno sono rimasti “a mani vuote”.
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