Società

Supplenze ATA 2026/27: cambio profilo fino all’inizio delle lezioni, spezzoni, sanzioni. Tutte le regole

Sta per iniziare il nuovo anno scolastico 2026/27 e, in vista delle prossime nomine, è utile riepilogare le regole per l’attribuzione delle supplenze al personale ATA.

Le istruzioni operative sono state diffuse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la circolare del 6 maggio 2026.

Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno: quali graduatorie si utilizzano

Il D.M. 430/2000 stabilisce che i posti del personale ATA che non è stato possibile coprire con assunzioni a tempo indeterminato vengono assegnati mediante supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Fanno eccezione i posti relativi al DSGA, oggi appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per i quali è prevista una disciplina specifica.

Per l’attribuzione degli incarichi si utilizzano innanzitutto le graduatorie permanenti provinciali per titoli, le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi, previste dall’articolo 554 del decreto legislativo 297/1994.

In caso di esaurimento si passa agli elenchi e alle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 75/2001 e del D.M. 35/2004.

Solo una volta esauriti anche questi canali, le eventuali disponibilità residue vengono assegnate dai dirigenti scolastici mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto, comprese quelle di terza fascia.

Cambio di profilo: la novità per il 2026/27

Una delle novità riguarda chi ha già accettato una supplenza annuale, quindi al 31 agosto, o fino al termine delle attività didattiche, quindi al 30 giugno.

L’accettazione dell’incarico non impedisce di accettare successivamente un’altra supplenza, sempre al 31 agosto o al 30 giugno, per un diverso profilo professionale, purché la nuova proposta intervenga prima dell’inizio delle lezioni.

Un collaboratore scolastico già in servizio, ad esempio, può quindi accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto come assistente amministrativo se la proposta arriva prima dell’avvio delle lezioni.

Chi è su supplenza breve può lasciarla per un incarico al 30 giugno o al 31 agosto

Diversa è la situazione di chi sta svolgendo una supplenza breve o temporanea.

Resta infatti possibile lasciare questo tipo di incarico per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, anche dopo l’inizio delle lezioni.

Tra le supplenze brevi e temporanee rientrano anche quelle conferite fino al termine delle lezioni. Chi, ad esempio, ha un contratto fino all’ultimo giorno di lezione può quindi lasciarlo qualora riceva successivamente una proposta al 30 giugno o al 31 agosto.

Spezzoni e completamento dell’orario

Per le supplenze attribuite su spezzone orario è garantito il completamento dell’orario.

Il completamento può però avvenire esclusivamente tra posti appartenenti allo stesso profilo professionale.

È inoltre consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non fosse disponibile un posto intero.

Servizi diversi nello stesso anno scolastico

Nello stesso anno scolastico possono essere prestati servizi come docente nei diversi gradi di scuola, istitutore oppure personale amministrativo, tecnico e ausiliario, anche presso scuole non statali.

La condizione è che i diversi servizi non siano svolti contemporaneamente.

Rinuncia e mancata presa di servizio: cosa succede

La circolare precisa che, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 3 del D.M. 430/2000, non si applicano le sanzioni dell’articolo 7 in caso di rinuncia a una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

È inoltre prevista la possibilità per l’interessato di farsi rappresentare da un proprio delegato in sede di conferimento della nomina.

Supplenze brevi ATA: quando non si può nominare

Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente continuano ad applicarsi i limiti previsti dalla normativa.

I dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi:

  • agli assistenti amministrativi, salvo nelle istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti del relativo profilo;
  • agli assistenti tecnici;
  • ai collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza.

Si applicano però delle deroghe.

Sostituzione del DSGA

Per il profilo di DSGA, oggi appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, si procede secondo quanto previsto dall’articolo 57, commi 1 e 3, del CCNL del 18 gennaio 2024 e dal D.M. 132 del 4 luglio 2024, che disciplina i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA.


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