Società

Studente con DSA viene bocciato, il TAR respinge il ricorso dei genitori. “La promozione non è un diritto se mancano le competenze”

Il TAR della Lombardia ha confermato la legittimità della non ammissione alla classe terza di uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento. La sentenza chiarisce che gli strumenti compensativi non bastano a superare il giudizio negativo se il ragazzo non dimostra di aver raggiunto gli obiettivi minimi formativi.

La vicenda prende le mosse dalla bocciatura di uno studente con DSA (dislessia, disgrafia e discalculia in grado di gravità medio) al termine dell’anno scolastico 2023-2024. Il ragazzo, che frequentava la seconda classe di un istituto superiore con indirizzo agricoltura, aveva riportato valutazioni insufficienti in cinque discipline: italiano 4, inglese 5, storia 3, scienze-chimica 4 e geografia 5. Un quadro che ha portato il Consiglio di classe a deliberare la non ammissione alla terza.

I genitori hanno impugnato la decisione davanti al TAR. Secondo la famiglia, la scuola avrebbe violato le norme sulla personalizzazione della didattica. Il Piano Didattico Personalizzato, pur essendo stato redatto il 21 novembre 2023, sarebbe stato sottoposto alla loro firma solo nel marzo successivo. Inoltre, le misure compensative e dispensative previste non sarebbero state effettivamente applicate durante l’anno. I docenti avrebbero sottoposto lo studente alle stesse prove della classe, senza tenere conto delle sue difficoltà.

La scuola si è difesa sostenendo di aver regolarmente predisposto il PDP sulla base della certificazione diagnostica del 2017, consegnata dalla famiglia nell’anno precedente. Ricevuto un aggiornamento del profilo funzionale a fine novembre 2023, il piano era stato tempestivamente aggiornato e inviato ai genitori. Questi ultimi lo avevano restituito firmato con la dicitura “per presa visione ma non per accettazione”. I ripetuti inviti della scuola a un confronto per la condivisione e la sottoscrizione definitiva erano rimasti senza riscontro.

Le motivazioni del giudice

Il Collegio ha respinto il ricorso con sentenza del 28 aprile scorso. I giudici hanno richiamato un principio ormai consolidato: “anche per gli alunni affetti da DSA non è interesse preminente quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione” (Consiglio di Stato, VII, sentenza 31-10-2022, n. 9448).

La legge n. 170 del 2010, che disciplina i disturbi specifici dell’apprendimento, non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione. Come stabilito dal Regolamento sulla valutazione (d.P.R. 122/2009), per essere ammessi alla classe successiva è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Le misure compensative e dispensative hanno la funzione di “elidere le condizioni di svantaggio” e consentire allo studente di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. Non servono a giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Sul fronte della presunta inadeguatezza del PDP, il TAR ha osservato che la sua predisposizione richiede “una continua interazione ed un atteggiamento collaborativo anche da parte della famiglia“. Nel caso specifico, la scuola aveva tempestivamente aggiornato il piano e invitato più volte i genitori al confronto, senza ottenere risposta.

Quanto alla mancata applicazione degli strumenti compensativi, i giudici hanno richiamato l’orientamento secondo cui “anche nell’ipotesi di mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative, […] non si potrebbe in alcun modo superare il dato oggettivo, in alcun modo scalfito dal ricorso, che lo studente non ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata” (TAR Piemonte, Torino, 14-12-2023, n. 988).

La non ammissione, precisa la sentenza, “non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative“. L’ammissione in presenza di numerosi deficit formativi potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per lo studente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.


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