Studente cade a scuola mentre la docente compila il registro: istituto condannato, risarciti 6mila euro (ne chiedeva 220mila)

Nel novembre del 2007, durante una lezione di educazione fisica in un istituto superiore di Foligno, uno studente di quindici anni veniva fatto cadere da alcuni compagni con uno sgambetto. La caduta causava un trauma cranico con perdita di conoscenza e conseguenze permanenti.
La richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima, ormai maggiorenne, ammontava a 225mila euro. Dopo un lungo processo, il Tribunale di Perugia ha riconosciuto la responsabilità della scuola, ma ha ridimensionato drasticamente il danno liquidato. La sentenza n.1147/2025, depositata lo scorso 18 settembre, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare poco più di seimila euro.
Il caso
Un ex studente, oggi 33enne, ha citato in giudizio il Ministero per ottenere il risarcimento dei danni subiti il 10 novembre 2007, quando frequentava la seconda classe di un istituto superiore di Foligno. Durante l’ora di educazione fisica, alcuni ragazzi più grandi – frequentanti la seconda e la terza classe – gli avevano fatto lo sgambetto, provocandone la caduta. Nella caduta lo studente aveva battuto violentemente la testa perdendo immediatamente conoscenza.
L’episodio non era stato improvviso. I ragazzi avevano organizzato lo “scherzo”, come lo avevano definito, riprendendo l’accaduto con il telefonino con l’intenzione di pubblicare il video su internet. La vittima aveva riportato un trauma cranico con amnesia, cefalee, nausea, fono e fotofobia, oltre a una riduzione del quoziente intellettivo. Il fatto si era verificato mentre l’insegnante di educazione fisica si era allontanato o comunque non stava vigilando adeguatamente. A seguito del consiglio di classe, due responsabili erano stati sospesi dalla scuola, ma le richieste di risarcimento presentate dalla famiglia non avevano mai ricevuto riscontro.
L’ex studente chiedeva 105mila euro per danno biologico e 120mila euro per perdita della capacità lavorativa generica, per un totale di 225mila euro. Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamando in causa la compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico per essere tenuta indenne in caso di condanna.
Le motivazioni del giudice
Il giudice ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero, affermando che la citazione era chiara e che il Ministero stesso è sempre il legittimato passivo nelle azioni di risarcimento per danni subiti da studenti nelle scuole statali. La sentenza richiama l’articolo 2048 del Codice Civile, che configura una presunzione di negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi a carico degli insegnanti. Per superare questa presunzione, la scuola avrebbe dovuto provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando che l’evento era imprevedibile e inevitabile anche adottando le misure richieste dall’ordinaria diligenza.
La scuola non è riuscita a fornire questa prova. Dalle testimonianze e dai documenti è emerso che l’insegnante di educazione fisica non aveva assistito all’episodio perché era posizionata di spalle, intenta a “trascrivere la lezione sul registro personale”. Nel frattempo, i ragazzi che avevano già finito la lezione erano tornati in palestra con il pretesto di recuperare degli oggetti e avevano messo in atto il piano. “La dinamica dei fatti esclude che si possa essere trattato di un fatto improvviso e non evitabile”, scrive il giudice, sottolineando che vi era stato anche un precedente tentativo fallito ai danni di un altro compagno.
La consulenza tecnica disposta dal Tribunale ha quantificato il danno biologico permanente al 3% e l’invalidità temporanea in dieci giorni al 75% e cinque giorni al 50%. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale in 6.616 euro, comprensivi di sofferenza soggettiva. La richiesta di 120mila euro per perdita della capacità lavorativa generica è stata respinta perché non provata.
Il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a pagare la somma, oltre agli interessi e alle spese processuali (5.077 euro). La compagnia assicurativa, chiamata in garanzia, dovrà tenere indenne il Ministero di quanto dovuto, perché la polizza copre “la responsabilità del personale, degli insegnanti e degli addetti all’Istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo”. Il giudice ha condannato l’assicurazione a rifondere al Ministero le spese del giudizio.
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