Società

Studente-atleta viene bocciato, il TAR dice no al ricorso: “Il Piano personalizzato non è un scorciatoia”. Verifiche concordate e insufficienze diffuse bastano a fermarlo”

Un ragazzo di scuola superiore, atleta di alto livello, non è stato ammesso alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2025/2026. I genitori hanno deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

L’istituto scolastico aveva aderito al cosiddetto “Progetto per studenti-atleti”, una sperimentazione didattica che punta a conciliare l’impegno scolastico con l’attività agonistica. Per il ragazzo era stato predisposto un Piano Formativo Personalizzato, strumento che dovrebbe garantire flessibilità negli orari, nelle verifiche e nel percorso di apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, il Consiglio di Classe aveva rilevato alcune insufficienze in diverse materie, ma le aveva considerate recuperabili attraverso gli strumenti ordinari di supporto previsti dall’istituto. Nel corso del secondo quadrimestre, però, la situazione non è migliorata a sufficienza. Durante lo scrutinio finale del 9 giugno, il Consiglio ha deciso di non ammettere lo studente. Le insufficienze riguardavano Scienze Naturali, Storia e Geografia, Lingua Inglese e Lingua Spagnola, con voti che andavano dal 4 al 5 in decimi.

Dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale il 15 giugno, la famiglia ha chiesto di visionare gli atti e ha presentato un’istanza di autotutela, ovvero una richiesta alla scuola di riesaminare il provvedimento. Il Dirigente Scolastico, con una nota del 30 giugno, ha confermato la bocciatura, sostenendo la piena legittimità della decisione.

Il ricorso al Tar si basa su due motivi principali. Da un lato, i ricorrenti denunciavano la violazione sistematica del Piano Formativo Personalizzato, con verifiche concentrate nelle stesse giornate e prove a sorpresa, anche subito dopo le competizioni sportive. Dall’altro, contestavano l’applicazione dei criteri di valutazione, sostenendo che il Consiglio di Classe non avesse osservato le regole stabilite dalla normativa e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola.

Le motivazioni del giudice

I giudici della Quinta Sezione del Tar Lombardia hanno respinto il ricorso. A loro avviso, le censure sollevate dalla famiglia non trovano riscontro negli atti. Nella sentenza n. 04032/2026, del 4 agosto scorso, il Tribunale ha chiarito che il “Progetto per studenti-atleti” è uno strumento che “riconosce il valore dell’attività sportiva nella programmazione didattico-educativa delle scuole”, ma non trasforma automaticamente il percorso scolastico in un “viale di scorciatoie”.

Sul fronte delle verifiche sovrapposte, il giudice ha verificato che, sebbene in alcune giornate si siano effettivamente concentrate più prove, si trattava di “prove, anche ordinarie, sempre programmate, previamente concordate con lo studente e spesso in specifica funzione di recupero”. I docenti avevano offerto la possibilità di scegliere date alternative, ma lo studente aveva comunque accettato di sostenere le verifiche nei giorni stabiliti. Inoltre, molte di quelle prove erano state semplificate e organizzate per consentire al ragazzo di recuperare valutazioni precedenti insufficienti.

Per quanto riguarda la bocciatura, il Tar ha richiamato un principio consolidato della giurisprudenza: le decisioni del Consiglio di Classe in materia di promozione o non promozione sono espressione di “discrezionalità tecnica”, ovvero di una valutazione che spetta ai docenti. Il giudice amministrativo può intervenire solo in casi estremi, come “difetto di motivazione, carenza d’istruttoria e illogicità manifesta”.

Nel caso specifico, il Consiglio di Classe aveva motivato la bocciatura sulla base di quattro insufficienze, ritenute indicative di un livello di preparazione insufficiente per affrontare l’anno successivo. I progressi in alcune materie, come Matematica, non sono bastati a compensare le “fragilità diffuse” in altre discipline. I giudici hanno richiamato le parole del Dirigente Scolastico, secondo cui l’adesione a un Piano Formativo Personalizzato “non comporta in alcun modo l’esonero dalle verifiche, dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi”.

La sentenza è stata emessa in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, e le spese processuali sono state compensate tra le parti per ragioni di equità.


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