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Sostegno scolastico, il rapporto 1:1 non significa 18 ore: il TAR dà ragione alla famiglia di un alunno. Ecco cosa hanno detto i giudici

Il diritto allo studio degli studenti con disabilità non può essere ridimensionato da interpretazioni restrittive del rapporto 1:1.

Lo ha ribadito il TAR del Lazio con la sentenza n.13960/2026, che ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo di terza media con disabilità grave, frequentante un istituto comprensivo del Lazio. I giudici hanno annullato il Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno su 28 di frequenza effettiva e hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e la scuola a risarcire la famiglia con 2.500 euro per il danno esistenziale subito dallo studente. La decisione è stata pubblicata il 31 luglio scorso.

La vicenda riguarda un alunno della Scuola Secondaria di primo grado, affetto da handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. La diagnosi parlava di “grave disabilità intellettiva” e le autonomie personali risultavano compromesse, con necessità di supervisione e guida costante per le attività quotidiane.

Nonostante la gravità della situazione, il Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025-2026 prevedeva solo 18 ore settimanali di sostegno, affidate a due docenti specializzati che si alternavano per 9 ore ciascuno. Una copertura che lasciava scoperte ben 10 ore su 28. La famiglia ha impugnato gli atti, chiedendo il rapporto 1:1 per l’intero orario e il risarcimento dei danni.

Il caso

I genitori dello studente, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno presentato ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e l’Istituto Comprensivo. L’oggetto del contendere era il Verbale del Gruppo di Lavoro Operativo del 31 ottobre 2025 e il Piano Educativo Individualizzato del 1° dicembre 2025, nella parte in cui assegnavano al ragazzo 18 ore settimanali di sostegno con due docenti specializzati. La richiesta dei ricorrenti era chiara: ottenere un insegnante di sostegno per ogni ora di frequenza, il cosiddetto rapporto 1:1, per l’anno scolastico in corso e per tutti i successivi anni dell’obbligo.

I genitori hanno contestato la decisione della scuola sostenendo che la limitazione del sostegno non metteva il minore in condizione di usufruire in modo efficace del diritto all’istruzione garantito dalla Costituzione. La documentazione medica allegata al ricorso descriveva una situazione di gravissima disabilità, con compromissione delle autonomie personali e necessità di supervisione continua. I ricorrenti hanno anche chiesto il risarcimento del danno esistenziale, rappresentato dalle “significative regressioni nella condizione del minore” causate dalla mancata fruizione delle ore di sostegno spettanti.

L’Amministrazione scolastica si è difesa sostenendo che il rapporto 1:1 non implica la presenza del docente per tutte le ore di frequenza. La tesi dell’Istituto, riportata nella sentenza, era che “il rapporto 1:1 indica semplicemente che un docente di sostegno è assegnato ad un solo alunno, entro il limite dell’orario di servizio previsto dal contratto collettivo nazionale”, che per la scuola secondaria di primo grado è di 18 ore settimanali. Una interpretazione che i giudici hanno definito erronea.

Le motivazioni del giudice

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e riconoscendo il diritto dello studente alla copertura integrale dell’orario scolastico. I giudici hanno richiamato il quadro normativo di riferimento, a partire dalla legge 104 del 1992 e dalle recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo 62 del 2024.

La sentenza sottolinea che la nuova definizione di “sostegni” distingue tra “sostegno” e “sostegno intensivo”, e che quest’ultimo corrisponde alla disabilità grave di cui al comma 3 dell’articolo 3: “qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo”. Nel caso specifico, la documentazione medica attestava una compromissione talmente grave da richiedere un sostegno intensivo e quindi la copertura totale dell’orario.

I giudici hanno citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, che rappresenta “un caposaldo non smentito” nel sistema di tutela dei diritti degli alunni con disabilità.

Quella decisione ha stabilito che le scuole possono derogare all’organico predeterminato per legge, assumendo insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, tenendo conto del caso concreto e del grado di disabilità. I giudici hanno richiamato anche la sentenza n. 275 del 2016, secondo cui “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

E hanno fatto riferimento alla più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 22 luglio 2025, che ha ribadito che “il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore”. In altre parole, la mancanza di risorse non può essere un alibi per negare il diritto al sostegno.

La tesi dell’Amministrazione sul rapporto 1:1 è stata definita dai giudici come frutto di “un equivoco interpretativo”. Il Collegio ha osservato che la normativa consente e anzi impone la richiesta di posti in deroga nei casi di sostegno intensivo, “in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale”. La stessa scuola, dopo l’ordinanza cautelare del Tribunale che aveva disposto l’integrazione del PEI, aveva poi provveduto ad aumentare le ore di sostegno, confermando di fatto la fondatezza delle richieste dei ricorrenti.

Quanto al risarcimento, i giudici hanno riconosciuto il danno esistenziale. La sentenza richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui “il danno alla vita di relazione è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni o abbia reso irrealizzabile il progetto di vita delineato dal P.E.I.” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2023 del 2017). La documentazione medica parlava di “grave disabilità intellettiva” e il Gruppo di Lavoro Operativo stesso aveva evidenziato che “l’alunno predilige il rapporto uno a uno” e che “non interagisce con i compagni di classe”. Per i giudici, “nella normalità dei casi, uno studente con particolari problematiche, se non adeguatamente seguito, possa riscontrare ancora più difficoltà, per la mancata fruizione di strumenti indispensabili nel processo di crescita e maturazione adolescenziale”.

Il Piano Educativo Individualizzato viene annullato e la scuola è obbligata a garantire la copertura integrale del sostegno per l’anno scolastico 2025-2026 e per i successivi anni dell’obbligo. Il Ministero e l’Istituto sono condannati in solido al pagamento di 2.500 euro per il danno esistenziale e di 2.000 euro per le spese legali.


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