Rigopiano, la sentenza di Perugia: «Omissioni nella prevenzione del rischio»

La tragedia di Rigopiano non fu soltanto l’esito di un evento naturale ma anche di una catena di omissioni nella prevenzione del rischio. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza d’appello bis depositate dalla Corte d’Appello di Perugia che lo scorso 11 febbraio ha condannato a due anni tre ex dirigenti regionali per il disastro dell’hotel di Farindola, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. Sotto le macerie dell’albergo morirono 29 persone, tra cui il ternano Alessandro Riccetti, 33 anni.
La sentenza Le motivazioni, contenute in circa cento pagine, spiegano le ragioni delle condanne e delle assoluzioni. La Corte ha condannato a due anni Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, quest’ultimo deceduto il 2 luglio. Sono stati invece assolti l’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Enrico Colangeli e i dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Per gli ex dirigenti della Provincia di Pescara Di Blasio e D’Incecco è stata dichiarata la prescrizione.
Il rischio Un passaggio centrale riguarda la Carta di localizzazione probabile delle valanghe, la Clpv. La Corte d’Appello di Perugia definisce la sua mancata realizzazione un «antecedente causale certo» delle conseguenze della valanga. Non perché la carta avrebbe impedito il distacco della massa nevosa, considerato un evento naturale non imputabile, ma perché la sua assenza avrebbe impedito di attivare gli strumenti necessari a prevenire gli effetti del fenomeno. La Corte richiama anche la distinzione, già evidenziata dalla Cassazione, tra «pericolo» e «rischio». Il primo riguarda l’evento naturale in sé e mantiene una dimensione prevalentemente naturalistica; il secondo riguarda invece le conseguenze che quell’evento può produrre su persone e cose ed è legato alle decisioni umane, quindi «tendenzialmente contenibile».
La prevenzione Secondo i giudici, la prevenzione avrebbe dovuto essere attuata molto prima del 18 gennaio 2017, a partire dall’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo. Da quella classificazione sarebbe derivata, sulla base della normativa allora vigente, la possibilità di vietare, limitare o disciplinare l’accesso all’area. È anche sulla base di questo ragionamento che la Corte ha escluso la responsabilità penale dell’ex sindaco Lacchetta e del responsabile dell’Ufficio tecnico Colangeli. Per i giudici, infatti, i loro poteri di intervento non potevano essere esercitati correttamente in assenza degli strumenti predittivi generali previsti dalla legge regionale, a partire proprio dalla Clpv.
La viabilità Le motivazioni affrontano anche le responsabilità relative alla strada provinciale 8, il collegamento con Rigopiano. Per gli imputati della Provincia, poi beneficiati dalla prescrizione, la cautela violata sarebbe consistita nel mancato monitoraggio preventivo della disponibilità di mezzi adeguati a garantire la viabilità in inverno. In particolare la Corte rileva che al tratto Mirri-Rigopiano era stata assegnata una turbina Unimog, risultata fuori uso almeno dal 6 gennaio. La riparazione avrebbe richiesto almeno 20-30 giorni. Secondo i giudici, in pieno inverno e in una zona montana, la possibilità di nevicate intense e di distacchi di slavine avrebbe dovuto indurre i responsabili della viabilità provinciale a predisporre tempestivamente un mezzo sostitutivo.
Le vittime La valanga del 18 gennaio 2017 distrusse l’hotel Rigopiano e provocò 29 morti. Tra loro c’era Alessandro Riccetti, ternano di 33 anni, rimasto sotto le macerie dell’albergo sommerso dalla slavina. La sua morte ha legato anche l’Umbria alla tragedia che sconvolse l’Abruzzo e l’intero Paese.
La parte civile L’avvocata Wania Della Vigna, legale di parte civile, ha definito le motivazioni della Corte d’Appello di Perugia una conferma della tesi secondo cui Rigopiano non fu un’«imprevedibile fatalità naturale», ma il risultato di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio da parte delle istituzioni. Secondo la legale, il mancato aggiornamento della Clpv, insieme alla gestione dell’emergenza e della viabilità, avrebbe privato le vittime di una misura di salvaguardia decisiva. Della Vigna ha sottolineato inoltre che la decisione, pur non potendo restituire gli affetti perduti, rappresenta un riconoscimento per la memoria delle 29 vittime e un monito sul tema della prevenzione e della sicurezza del territorio.
Il processo La sentenza d’appello bis è arrivata dopo il rinvio disposto nell’ambito del procedimento sulla tragedia di Rigopiano. Le motivazioni depositate dalla Corte d’Appello di Perugia costituiscono ora uno degli elementi del possibile nuovo passaggio davanti alla Corte di Cassazione.
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