Reggio Calabria: telecamere e infrazioni stradali, il Comune “bocciato” dal garante
Il garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illegittima l’attività di ripresa con il sistema di videosorveglianza pubblica del Comune per ricostruire l’esatta dinamica di un incidente stradale. Nel provvedimento emerge che, secondo l’Authority, l’ente ha superato i limiti consentiti di utilizzo: «Dall’istruttoria condotta a seguito del reclamo è emerso che il Comune ha utilizzato un filmato registrato da una telecamera installata sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana per una diversa finalità di natura amministrativa, vale a dire per ricostruire la dinamica di un incidente stradale. L’ente ha utilizzato il filmato di videosorveglianza in questione per una finalità (accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale) incompatibile con quella per la quale i dispositivi video in questione sono stati installati (tutela della sicurezza urbana). I trattamenti posti in essere dal Comune per finalità di accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non possono, infatti, considerarsi logicamente connessi o derivanti da quelli posti in essere per finalità di sicurezza urbana».
Il punto cruciale della violazione è riassunto in questo passaggio: «Il Comando di Polizia municipale ha effettuato la segnalazione di incidente stradale con lesioni a persone al Dipartimento per i Trasporti terrestri per la competente valutazione in ordine alle modalità della condotta di guida e del conseguente esperimento della facoltà di sottoporre il titolare di patente – resosi responsabile di una condotta che ha generato grave turbativa alla sicurezza della circolazione stradale – ad esame di idoneità ai fini della verifica della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica».
Nel caso di specie, però, secondo il garante la persona coinvolta nell’incidente aveva, tuttavia, riportato ferite con prognosi di dieci giorni, formulata dai sanitari solo successivamente all’incidente stradale, all’esito della visita ospedaliera. Si trattava, pertanto, di lesioni lievissime, essendo la prognosi inferiore a 20 giorni, con la conseguenza che l’eventuale rilevanza penale della condotta sarebbe dipesa dalla circostanza che la parte lesa avesse o meno presentato querela di parte. Pertanto, «al momento dell’incidente, in assenza di querela di parte, non sussisteva la condizione di procedibilità prevista dalla legge ai fini della possibile responsabilità penale».
«La questione che emerge in modo prorompente dall’ultimo provvedimento dell’Autorità, con il quale il prof. Stanzione ha dichiarato l’illiceità dell’operato del Comune di Reggio, riafferma un principio netto: le telecamere di videosorveglianza urbana di contesto non possono essere utilizzate per contestare violazioni amministrative al Codice della strada», commenta il Codacons secondo cui «il principio si salda con quanto già affermato nel dicembre scorso per il Comune di Nave (Brescia), dove l’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento dei dati raccolti con sistemi di lettura targhe per finalità sanzionatorie stradali».
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