Pensione di vecchiaia per lavoratrici madri, INPS: beneficio anche nella trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità

Con il messaggio del 26 giugno 2026, n. 2124, l’INPS fornisce chiarimenti per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e sono titolari di assegno ordinario di invalidità.
Il chiarimento riguarda il beneficio previsto per le madri, che consente l’anticipo dell’età pensionabile rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia oppure, in alternativa, l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato per il calcolo dell’importo della pensione.
Trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia
L’assegno ordinario di invalidità, previsto dalla legge n. 222/1984, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia quando risultano presenti i requisiti richiesti e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Per la trasformazione, i periodi di godimento dell’AOI nei quali non sia stata svolta attività lavorativa sono considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici di contribuzione e assicurazione. Tali periodi, però, non incidono sulla misura della pensione.
L’INPS precisa che questa valutazione è possibile solo nel caso di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia e non nel caso di richiesta di pensione di vecchiaia da parte di un assicurato già titolare di AOI revocato o non confermato.
I requisiti
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo, la trasformazione in pensione di vecchiaia opera:
- al compimento dell’età pensionabile, pari a 67 anni per il biennio 2025-2026, con almeno 20 anni di contribuzione e un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale;
- oppure al compimento di 71 anni per il biennio 2025-2026, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.
Per chi ha ottenuto l’AOI nel sistema contributivo a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione, la trasformazione opera al raggiungimento dell’età pensionabile, con almeno 20 anni di contribuzione.
L’INPS chiarisce inoltre che la facoltà di opzione può essere esercitata durante la vita lavorativa o, al massimo, entro il mese precedente la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità. Non può invece essere esercitata al momento della trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.
Come richiedere il beneficio per le lavoratrici madri
Per le lavoratrici madri che intendono ottenere il beneficio previsto dalla legge n. 335/1995, la richiesta deve essere presentata entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza considerare il beneficio stesso.
In attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche, l’istanza può essere presentata tramite la domanda di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
Nelle note della domanda occorre indicare:
- la tipologia di beneficio richiesto;
- il numero dei figli.
Se, per effetto del beneficio, la decorrenza della pensione di vecchiaia viene retrodatata a un periodo già coperto dall’erogazione dell’AOI, l’assegno ordinario di invalidità viene revocato dalla data di decorrenza della pensione. Le somme già corrisposte a titolo di AOI saranno compensate con quelle spettanti come pensione di vecchiaia, con eventuale liquidazione della differenza a credito.
L’INPS precisa infine che, in assenza della domanda presentata nei termini indicati, il beneficio non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio dell’AOI in pensione di vecchiaia né successivamente tramite ricostituzione del trattamento pensionistico.
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