Pausa pranzo dei docenti, 10, 30 o 60 minuti? Lezioni e riunioni nella stessa giornata, il benessere non deve essere optional

L’organizzazione della giornata lavorativa dei docenti presenta spesso situazioni nelle quali le ore di lezione si intrecciano con riunioni, collegi, consigli di classe e altri impegni collegiali. È soprattutto nel passaggio tra questi diversi momenti della giornata che possono sorgere dubbi sulla possibilità di prevedere un intervallo e sulla sua durata.
Il quesito di un lettore
Nel contratto docenti è previsto un tempo di pausa minimo, dedicato al pranzo, da concedere agli insegnanti di Scuola Media (nel mio caso di Secondo grado) tra le attività della mattina di insegnamento e le attività collegiali del pomeriggio (Collegi Docenti, Consigli di Classe, Udienze ecc.)? Grazie.
Il CCNL prevede una pausa minima di 30 minuti, ma per il personale ATA
La disciplina delle pause in ambito scolastico è regolata principalmente per il personale ATA. L’ARAN ha infatti chiarito con un apposito orientamento applicativo che, nel comparto scuola, vige quanto previsto dall’art. 8 c. 1 del D. Lgs. 66/2003, in cui si prevede che qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Il CCNL 2007 richiamato dal medesimo orientamento si riferisce esplicitamente al personale ATA: l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti (art. 51 c. 3).
Dunque, è importante precisare subito questo aspetto: la disposizione contrattuale appena menzionata non nasce per il personale docente e non può essere utilizzata come se stabilisse un diritto generale alla pausa pranzo per tutti i lavoratori della scuola.
Lo stesso quadro contrattuale conferma la differenza tra i due profili: per i docenti della scuola secondaria, ad esempio, il CCNL disciplina le 18 ore di insegnamento e le attività funzionali, mentre per gli ATA disciplina in maniera specifica l’orario di lavoro giornaliero, il limite delle nove ore e la pausa, obbligatoriamente pari ad almeno 30 minuti in caso di superamento delle 7 ore e 12 minuti di lavoro consecutivo o, a scelta, tra 10 e 30 minuti quando il carico di lavoro continuativo è compreso tra 6 ore e 7 ore e 12 minuti.
Cosa è previsto per i docenti?
A livello contrattuale non esistono previsioni specifiche per il personale docente. In questi casi, dunque, dovrebbe applicarsi in linea di principio quanto previsto genericamente per i lavoratori. Sempre l’art. 8 del D. Lgs. 66/2003 prevede, al comma 2, che in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, considerando che non esiste alcuna disposizione precisa riferita ai docenti, è possibile considerare questo lasso di tempo dedicato al recupero delle energie psicofisiche, eventualità possibile in caso di lezione al mattino e attività collegiali (consigli di classe, riunioni di dipartimento ecc.) in rapida successione. Appare evidente che il CCNL non contempla un diritto ad una vera e propria “pausa pranzo” di durata predeterminata tra la fine delle lezioni e l’inizio delle riunioni collegiali, ma potrebbe applicarsi la disciplina generale sulla pausa.
Sono realmente sufficienti 10 minuti?
Se, come appena esposto, è chiaro che non esiste una disposizione normativa o contrattuale espressa che preveda uno stacco superiore a 10 minuti tra le lezioni e le riunioni pomeridiane, è altrettanto vero che questo termine generico non può sempre essere considerato effettivamente sufficiente a consentire il recupero psicofisico.
Poniamo un’ipotesi: un docente ha un orario di lezione che inizia alle 8:00 e termina alle 13:00; successivamente, sono previsti consigli di classe consecutivi dalle 13:10 alle 17:10. Se tenessimo in considerazione letteralmente quanto previsto o, ancora meglio, non previsto da norme e contratti collettivi, non ci sarebbe alcuna violazione.
Concretamente, però, un docente si troverebbe a dover affrontare 9 ore di lavoro con solamente 10 minuti di interruzione, che appaiono assolutamente inadeguati sotto diversi profili. Questo tempo rappresenta la soglia minima prevista dalla disciplina generale in assenza di una diversa disciplina collettiva, ma non un modello organizzativo che la scuola dovrebbe adottare ordinariamente.
Il Piano annuale delle attività
L’art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021 stabilisce che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente.
A tal proposito, è possibile già prevedere in questa sede, oltre al periodo, l’orario di inizio delle riunioni collegiali. Uno o più docenti, attraverso le procedure previste per il funzionamento del Collegio docenti, possono formulare una proposta relativa alla programmazione degli impegni, chiedendo che venga previsto un intervallo più ampio tra il termine dell’attività didattica e l’inizio delle riunioni pomeridiane.
La proposta può essere discussa e, se posta in votazione, sottoposta alla deliberazione dello stesso. Naturalmente, non significa che il singolo docente abbia un diritto individuale a ottenere l’orario che ritiene più opportuno. La decisione resta inserita nelle competenze degli organi collegiali e nell’organizzazione complessiva del servizio, ma il punto è un altro: l’organizzazione delle attività collegiali passa anche attraverso un atto programmatorio nel quale il Collegio assume un ruolo concreto.
Il ruolo della contrattazione integrativa di istituto
Su questa tematica un ruolo preziosissimo può essere giocato anche dalla contrattazione integrativa. Il CCNL 2022-2024, all’art. 11, comma 9, lettera b1) prevede, a livello di istituzione scolastica, il confronto sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA. Questo è un elemento che spesso viene lasciato sullo sfondo quando si parla dell’orario degli insegnanti. Il fatto che il contratto collettivo nazionale non stabilisca un massimo giornaliero per il docente non significa che l’organizzazione concreta dell’orario sia sottratta a qualsiasi criterio.
L’articolazione dell’orario deve infatti essere costruita all’interno delle regole contrattuali e della programmazione dell’istituzione scolastica, tenendo conto anche delle esigenze di qualità del lavoro e di benessere organizzativo. Una scuola può quindi adottare criteri che rendano più equilibrata la distribuzione degli impegni: ad esempio, potrebbe stabilire che le riunioni pomeridiane inizino non prima di una determinata ora oppure fissare un tempo orario standard tra il termine delle lezioni e l’inizio delle attività collegiali più lungo dei 10 minuti previsti dal D. Lgs. 66/2003.
Per tornare all’esempio pratico, una delle ipotesi maggiormente percorribili può essere quella in cui le lezioni terminino alle ore 13:00, con orario di inizio delle sedute degli organi collegiali non prima delle ore 13:30 o 14:00. Una pausa di 30 o 60 minuti è convenzionalmente quella maggiormente indicata per riequilibrare il benessere psicofisico ed è adottata in diversi contesti lavorativi. In relazione alle caratteristiche delle singole scuole, la contrattazione potrebbe optare per l’una o per l’altra casistica.
La pausa pranzo deve necessariamente essere consumata a scuola?
No. La pausa sull’orario di lavoro è un intervallo dalla prestazione lavorativa e non rappresenta in alcun modo una forma di permanenza obbligatoria a scuola. Se l’intervallo viene qualificato effettivamente come pausa dal lavoro, non si tratta di un periodo nel quale il docente continua a essere impegnato in attività di servizio. La pausa prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 ha proprio la funzione di interrompere la prestazione, consentendo il recupero delle energie psicofisiche e, ove necessario, la consumazione del pasto. La sua funzione sarebbe contraddetta se durante quei minuti il lavoratore dovesse continuare a svolgere attività riconducibili al servizio. Il docente può quindi utilizzarlo secondo le proprie esigenze. La scuola può naturalmente organizzare il servizio e stabilire l’orario delle riunioni, ma non può qualificare come servizio un periodo nel quale non è prevista alcuna attività semplicemente perché il docente dovrà rientrare successivamente per un Collegio o per un consiglio di classe.
E se il docente deve spostarsi a casa per mangiare?
Anche qui non esiste un diritto contrattuale a un determinato tempo necessario per raggiungere la propria abitazione, consumare il pasto e tornare a scuola. Il tempo necessario allo spostamento personale casa-scuola, di regola, non costituisce orario di lavoro. Per questo motivo una scuola situata in un comune diverso dalla residenza o dal domicilio del docente non è automaticamente tenuta a garantire un intervallo sufficientemente lungo per permettere a tutti di tornare a casa.
La questione cambia quando il dipendente deve spostarsi, per esigenze di servizio, tra diverse sedi scolastiche: in quel caso occorre valutare la disciplina specifica sul tempo di spostamento connesso alla prestazione. Per la semplice pausa pranzo tra mattina e pomeriggio, invece, non esiste una norma che imponga di garantire il tempo necessario per il rientro a casa.
Stress lavoro-correlato: non soltanto una questione di benessere organizzativo
Il richiamo al benessere organizzativo acquista un significato molto più concreto se viene collegato alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 28, stabilisce infatti che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Questo consente di affrontare l’organizzazione dei tempi di lavoro da una prospettiva diversa. Non si tratta di sostenere che una riunione convocata alle 13.10 dopo cinque ore di lezione sia automaticamente illegittima. Una conclusione di questo genere non sarebbe sostenibile sulla base delle disposizioni esaminate. La questione diventa diversa quando determinate modalità organizzative sono sistematiche, incidendo sulle condizioni di lavoro e potendo potenzialmente concorrere a determinare situazioni di stress. Una successione ricorrente di attività didattica e riunioni senza adeguati intervalli, la concentrazione degli impegni in fasce orarie particolarmente gravose o una programmazione che produca in modo costante carichi eccessivi possono essere elementi da considerare nell’ambito della valutazione complessiva dei rischi.
Qui assume rilievo anche l’art. 2087 del Codice Civile, secondo cui il datore di lavoro deve adottare, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Nel settore scolastico questo non significa attribuire al dirigente una responsabilità automatica ogni volta che un docente ritiene poco equilibrato un orario. Significa, più correttamente, che l’organizzazione del lavoro costituisce anch’essa un elemento da considerare sotto il profilo della salute e della sicurezza.
La questione può quindi essere portata anche all’attenzione dei soggetti che partecipano al sistema di prevenzione e protezione della scuola. Il riferimento non è soltanto alla contrattazione o al Collegio docenti: entrano in gioco, per quanto di rispettiva competenza, il dirigente quale datore di lavoro, il RSPP, il RLS e la valutazione dei rischi contenuta nel DVR. Anche il CCNL 2022-2024, del resto, colloca espressamente tra le materie di confronto a livello di istituzione scolastica la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 11 c. 9 lett. b4)).
Conclusioni
Per rispondere in modo definitivo al quesito del lettore, ricapitolando, non esiste per il personale docente un diritto a una pausa pranzo di durata prefissata, come ad esempio 30 o 60 minuti, tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività collegiali. Esiste però il diritto alla pausa minima prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 quando l’orario giornaliero supera le sei ore di lavoro, con una durata non inferiore a 10 minuti in assenza di una diversa disciplina collettiva, come nel caso degli insegnanti. A livello pratico, per determinare un intervallo più ampio, occorre definire dettagliatamente il Piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio docenti, e utilizzare lo strumento della contrattazione integrativa d’istituto tra RSU e dirigente scolastico sull’articolazione dell’orario di lavoro, individuando criteri organizzativi capaci di garantire un intervallo più adeguato tra le lezioni e gli impegni collegiali pomeridiani.
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