«Non è omologato». Prima multa annullata

ASCOLI Il caso autovelox non omologati e, quindi, non utilizzabili per sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità con rilevamento automatico, esploso ormai da mesi a livello nazionale, torna di estrema attualità anche nel Piceno. Sulla scorta di specifiche e reiterate sentenze della Cassazione, infatti, ora la prefettura ascolana, tenendo conto anche delle normative vigenti, ha annullato e archiviato, proprio per la mancanza di omologazione dell’apparecchio utilizzato dalla Provincia per la misurazione dell’eccesso di velocità, la prima multa comminata a un automobilista sulla sopraelevata di Porto d’Ascoli (la Provinciale 227) con quest’ultimo che aveva presentato ricorso al prefetto.
La normativa
Un pronunciamento perfettamente in linea con le plurime sentenze della Cassazione in tal senso, che rappresenta un precedente per quell’arteria stradale e che va ad affiancare l’altro verbale sanzionatorio annullato, nell’ottobre 2024 sulla Salaria, nel territorio comunale di Arquata del Tronto, sempre per autovelox non omologato e sempre a seguito di un ricorso presentato, nello specifico, da un’impresa multata per il transito di un proprio mezzo a velocità sopra il limite. E in quel caso, gli autovelox erano stati rimossi.
L’annullamento
L’accoglimento, da parte della prefettura, del ricorso di un automobilista multato sulla Provinciale 227, ovvero la sopraelevata di Porto d’Ascoli, per eccesso di velocità misurato con un autovelox non omologato, si impernia sulle varie sentenze di Cassazione emesse ormai da mesi. Innanzitutto, viene citato il pronunciamento dell’aprile 2024 con cui veniva sottolineato che «non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, termini differenti sul piano formale e sostanziale». Quindi specificando che non si possono usare autovelox solo approvati ma non omologati. E si fa riferimento «all’inequivocabile precetto 142 del codice della strada con l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” che impone necessariamente preventiva sottoposizione del mezzo elettronico a tale procedura». Un concetto ribadito, sempre dalla Cassazione, con un’ordinanza del luglio 2024.
La motivazione
Il Ministero – come si legge nel provvedimento di archiviazione della multa da parte della prefettura – attraverso una circolare del gennaio 2025 aveva scritto di una sostanziale piena omogeneità e identità tra le procedure di approvazione e omologazione degli autovelox; poi nel maggio 2025, è tornata a ribadire che gli autovelox per i controlli della velocità devono obbligatoriamente essere omologati. Inequivocabile il pronunciamento della prefettura che ha confermato che «l’apparecchiatura utilizzata – nel caso della multa per eccesso di velocità sulla sopraelevata di Porto d’Ascoli – risulta sottoposta ad approvazione ma non ad omologazione». Un punto netto che fa chiarezza su questo aspetto e sull’autovelox finora utilizzato sulla Provinciale 227 (come quello utilizzato a suo tempo sulla Salaria) e non utilizzabile per sanzionare gli automobilisti.




