Economia

Neppure il sindaco può pubblicare sui social network foto di minori e disabili

Un sindaco non può pubblicare sulle proprie paginesocial immagini e video in chiaro di minorenni, disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni. La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso del Garante della privacy contro l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. L’Authority ha chiesto e ottenuto l’annullamento, con rinvio, della sentenza con la quale il Tribunale aveva cancellato la maxi sanzione di 50mila euro a carico di De Luca. Il primo cittadino era stato “punito” dal Garante per aver pubblicato sul suo profilo Facebook un video con immagini di persone riprese in chiaro, in un’evidente condizione di difficoltà economico-sociale, apparentemente accampati a terra, in occasione dello sgombero di un edificio cittadino. E questo senza specifiche ragioni di interesse pubblico tali da giustificarne l’identificabilità.

Situazioni di disagio, bambini e baraccopoli

Nel mirino dell’Authority era finita anche l’immagine di un ragazzo disabile, associata alla copia di un provvedimento amministrativo, per l’assegnazione in concessione ai suoi genitori di un posto auto in prossimità dell’abitazione – con indirizzo visibile – corredato da un post dai toni offensivi nei confronti dei dipendenti dell’ente, con il quale il sindaco imponeva di provvedere celermente a concludere l’iter per rendere fruibile il permesso per il posto auto.

Violata anche la Carta di Treviso con la pubblicazione di un video e immagini di minori, diffuse in chiaro, per rendere nota la situazione di disagio e di degrado, creata dalle “baraccopoli” cittadine, il tutto collegato a un post nel quale venivano descritte le particolari condizioni familiari e di salute di una bambina, la cui immagine era ripresa in un video pubblicato sempre senza essere oscurata.

L’interesse pubblico

Per il Tribunale però la sanzione a De Luca andava annullata perché «le pubblicazioni erano avvenute nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, essendo lo stesso sindaco del Comune di Messina». Una condizione che, ad avviso dei giudici di merito, sottraeva il primo cittadino dalle regole imposte ai giornalisti, a iniziare dal rispetto del Codice privacy e della Carta di Treviso siglata dall’Ordine dei giornalisti a tutela dell’anonimato e della riservatezza di dati e immagini relative ai minori.

La Cassazione chiarisce invece che «il trattamento dati personali è riconducibile all’esercizio di pubblici poteri soltanto quando sia necessario per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento». Nel caso specifico non c’era un compito di interesse pubblico e le pubblicazioni non erano avvenute tramite i canali social istituzionali del Comune, ma sul profilo Facebook personale di Cateno De Luca nel quale erano ospitate anche vicende e informazioni della sua vita privata.


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