la casa ai figli, i genitori traslocano a turno

Bigenitorialità, casa familiare, assegni: tra norme e prassi, quanto conta davvero l’interesse del minore? Nei tribunali italiani la regola dell’affidamento condiviso convive con una giurisprudenza “variegata e frastagliata”, che spesso continua a privilegiare il collocamento prevalente presso un solo genitore. Ne parliamo con un’avvocata del diritto di famiglia, che in questa intervista smonta dieci luoghi comuni: dalla presunta parità matematica dei tempi 50/50 al supposto “privilegio materno”, dall’automatismo tra proprietà e assegnazione della casa alla nuova convivenza del genitore assegnatario, fino al calcolo dell’assegno di mantenimento e alla gestione delle spese straordinarie. Un percorso che, tra riforme in discussione in Parlamento e casi concreti — dalla “nesting house” all’assegno perequativo per la carriera sacrificata — riporta al centro una sola bussola: il benessere reale del figlio, che non si misura in percentuali ma nella qualità delle relazioni.
Ne parliamo con l’avvocata Alessia Arcangeli, specialista in diritto di famiglia, diritto minorile, diritto penale con specializzazione nei reati contro la persona e la famiglia.
Il principio della bigenitorialità si traduce automaticamente in un diritto alla parità matematica dei tempi di permanenza dei figli 50% o 50% con l’uno o l’altro genitore?
“No, non c’è alcun automatismo e per comprenderne il motivo è necessaria una premessa: il diritto di famiglia è caratterizzato da una fisiologica elasticità normativa. Il legislatore ha formulato regole generali e astratte per consentire al Giudice di adattarle alle molteplici dinamiche familiari, costantemente influenzate da fattori sociali, culturali e psicologici. L’art. 337-ter c.c. stabilisce con estrema chiarezza cos’è il diritto alla bigenitorialità: il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale che si traduce nella regola generale di un affidamento condiviso, anche se preferisco dire congiunto, con tempi paritetici, salvo casi di conclamata e grave incapacità genitoriale. Detto ciò, è evidente che non si può parlare di “equilibrio” e “continuità” quando a un genitore viene assegnato il 70% del tempo di frequentazione del figlio e all’altro solo il 30% o 80% e 20%. Tuttavia, occorre specificare che l’equilibrio prescritto dal codice non è un’equazione matematica, ma una regola di diritto che il Giudice deve calare sull’unicità del nucleo familiare, bilanciando i tempi di frequentazione in base a: l’età del minore, i suoi bisogni evolutivi, le abitudini di vita, la disponibilità di tempo e il lavoro dei genitori, la distanza tra le due abitazioni, eventuali distanze territoriali ed altri elementi specifici presenti in quel nucleo familiare, sempre tenendo ben presente che il legislatore non ha previsto né disposto diversità fra ruoli e funzioni dei due genitori, entrambi aventi la medesima essenzialità. Pertanto, in sede di contenzioso giudiziale, se entrambi dimostrano di essere stati presenti fin dalla nascita, accudenti, organizzati ed emotivamente prevedibili — anche in presenza di una situazione conflittuale o di criticità personali che non delineano incapacità genitoriali — non vi è motivo per negare una suddivisione dei tempi equilibrata (che si traduca in un 50/50 o in un 60/40. Tempi equilibrati e tendenzialmente paritetici al fine di garantire la continuità della cura quotidiana indispensabile per esercitare appieno la funzione genitoriale e garantire una crescita armoniosa al figlio. Purtroppo, nonostante questa chiara ratio normativa, la giurisprudenza resta sul territorio molto variegata e frastagliata: le decisioni dei Tribunali continuano per lo più a preferire lo schema creato dal diritto vivente dell’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un solo genitore, con il risultato di continuare ad accendere una forte conflittualità, poiché c’è sempre una posizione di vantaggio che il genitore cerca di mantenere a tutti i costi. Al momento ci sono due proposte di legge in sede di discussione in Commissione Giustizia: il DDL 832 per la modifica dell’art. 337-ter c.c. e un DDL che abbraccia le norme sull’affidamento, disegni di legge che perseguono un unico obiettivo: garantire al minore nella misura massima possibile un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori”.
È vero che esiste un “vantaggio” o una prassi per la madre nell’ottenere il collocamento prevalente dei figli?
“Anche su questo tema occorre chiarire che non esiste alcun automatismo, né un ‘privilegio materno’ o una regola scritta che attribuisca automaticamente il collocamento prevalente alla madre. Tuttavia, è indispensabile operare una distinzione tra il dato normativo e la realtà di fatto. Quando una crisi familiare approda in Tribunale, spesso è già trascorso un lasso di tempo significativo o si sono verificati eventi rilevanti in un breve arco temporale. Se in questa fase interlocutoria si sono consolidate determinate routine di accudimento, il Giudice tende a preservarle nell’immediato: non per accordare una preferenza a un genitore rispetto all’altro, ma in applicazione del principio di continuità affettiva e relazionale del minore, al fine di evitare ulteriori disagi e sofferenze allo stesso. In realtà, più che di una prassi, si tratta di un sistema di tutela che però rischia di rivelarsi dannosa per il minore perché in assenza di situazioni di pregiudizio conclamato, si trova esposto al rischio concreto di perdere un tempo significativo nella relazione con l’altro genitore. Per queste ragioni, è molto importante agire tempestivamente quando è in atto una crisi familiare al fine di valutare con attenta e tempestiva rigorosità la necessità di preservare e tutelare l’effettiva presenza di entrambe le figure genitoriali”.
L’assegnazione della casa familiare è legata alla proprietà dell’immobile?
“No, l’assegnazione della casa familiare non dipende affatto dalla proprietà dell’immobile e non comporta alcun automatismo, ma è legata sempre al principio generale di garantire ai figli la continuità del loro habitat domestico, evitando che alla separazione dei genitori si aggiunga il trauma dello sradicamento da luoghi, abitudini e relazioni. Le ultime pronunce della Corte di Cassazione affermano che quando il Giudice è chiamato a decidere deve verificare se sussistono validi motivi per mantenere ai figli il loro habitat domestico; diversamente, il Giudice è libero di autorizzare il trasferimento dei minori in altra abitazione. L’interesse dei genitori alla proprietà o alla comodità dell’immobile o interessi di tipo economico, sono sempre secondari rispetto al benessere dei figli. Tuttavia, vorrei fare una riflessione che va oltre il mero dato normativo: la casa è senza dubbio un punto di riferimento importante, ma sono convinta che un figlio non sia legato in modo così rilevante all’immobile o ad abitudini c.d. consolidate, tanto da essere valutato quale irrinunciabile parametro ai fini del benessere ed essere fonte di continui dissidi. Il vero ‘habitat’ di un minore è la serena atmosfera emotiva che lo circonda: se i genitori sono in grado di creare contesti accoglienti, rassicuranti e favorevoli alla sua crescita, la continuità affettiva prevale di gran lunga su quella logistica. Lo sradicamento più pericoloso per un bambino non è il cambio di casa, ma la perdita della serenità nella relazione con le sue figure di riferimento”.
Se inizio una nuova convivenza more uxorio posso perdere l’assegnazione della casa familiare?
“In linea teorica, l’articolo 337-sexies del Codice Civile prevede che il diritto all’assegnazione della casa familiare venga meno se l’assegnatario non vi abita stabilmente, se si risposa o se intraprende una nuova convivenza more uxorio. Tuttavia, la Corte Costituzionale e la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito un principio fondamentale: la perdita dell’assegnazione non è mai un ‘automatismo’ o una sanzione per il genitore che decide di ricostruirsi una vita sentimentale. Il faro che guida ogni decisione dei Giudici è esclusivamente l’interesse del minore a conservare il proprio l’ambiente in cui è cresciuto. Proprio di recente, la Cassazione ha affrontato un caso molto emblematico: un padre chiedeva la revoca della casa coniugale perché la madre aveva iniziato a convivere con il nuovo partner nell’abitazione. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando che la semplice presenza di una nuova figura affettiva non fa decadere il diritto del figlio a rimanere nella propria casa. In sintesi, la nuova convivenza può portare alla revoca dell’assegnazione solo se si dimostra concretamente che il nuovo assetto alteri l’equilibrio del minore; fornire questa prova, tuttavia, è tutt’altro che semplice. Salvo casi evidenti di grave e comprovato danno, il Giudice non può basarsi su semplici presunzioni o sul disappunto dell’altro genitore: occorre un’indagine approfondita che passa quasi sempre attraverso l’ascolto del minore e, nei casi più complessi, tramite una consulenza tecnica d’ufficio. È solo attraverso la voce e il vissuto reale del bambino che si può verificare se la presenza del nuovo partner stia davvero turbando la sua serenità; in assenza di un pregiudizio accertato per il figlio, la tutela del suo habitat domestico resta prevalente sulle dinamiche affettive degli adulti”.
In caso di assegnazione della casa, chi è responsabile del pagamento del mutuo se questo è cointestato?
“Bisogna distinguere due piani diversi: il rapporto con l’istituto bancario e il rapporto tra gli ex partner. Per la banca non cambia nulla: se il mutuo è cointestato, entrambi restano responsabili in solido. Significa che ciascuno è obbligato al pagamento dell’intera rata, e se uno smette di pagare, l’istituto di credito può rivolgersi all’altro, indipendentemente da chi viva nella casa. Tra gli ex partner, invece, il discorso è diverso. Se la casa viene assegnata al genitore collocatario dei figli, il debito dell’altro non scompare, ma è oggetto di valutazione da parte del giudice nel decidere l’equilibrio economico complessivo. Per esempio, se il padre continua a pagare la sua quota (o l’intera rata) del mutuo della casa dove vivono i figli, questo contributo viene valutato e può ridurre l’ammontare dell’assegno di mantenimento, perché sta già sostenendo una parte sostanziale di un capitolo di spesa familiare. In alternativa, gli ex possono trovare soluzioni diverse: accollo del mutuo da parte di uno dei due, con liberazione dell’altro; vendita dell’immobile ed estinzione del debito; accordi personalizzati che tengano conto della situazione economica e familiare. Le possibilità sono molteplici, ma il principio è chiaro: la cointestazione del mutuo resta un vincolo verso la banca, mentre tra gli ex partner il giudice valuta come distribuire equamente gli oneri economici legati alla casa familiare. C’è da dire, tuttavia, che l’immobile continua a rappresentare un terreno di scontro costante. Poiché l’abitazione viene quasi sempre assegnata al genitore collocatario, la perdita del godimento della stessa risulta spesso difficile da accettare — sia sul piano psicologico che concreto — per il genitore non assegnatario e talvolta per la sua famiglia d’origine. Le ragioni di questo forte attaccamento sono molteplici: può trattarsi di un bene di proprietà pluri generazionale, del frutto di grandi sacrifici familiari, di un immobile ereditato gravato da profondi legami affettivi, oppure di un acquisto personale gravato da un mutuo che continua a pesare sul piano economico. In tutte queste circostanze, la casa rischia di diventare il fulcro di un conflitto esasperato, alimentato dal solo obiettivo di mantenere il diritto di abitazione o di ottenere tempi di frequentazione più ampi. Naturalmente l’abitazione riveste un’importanza oggettiva, ma ritengo che non sia cosi importante da generare un attaccamento cosi forte da trovarsi per anni al centro del conflitto, poiché, si possono ben individuare con il corretto posizionamento e supporto, è sempre possibile individuare soluzioni alternative ed eque per la tutela del nucleo familiare”.
Come viene calcolato l’assegno di mantenimento per i figli e come influisce il tempo che passano con loro?
“La determinazione del contributo al mantenimento dei figli è regolata dall’articolo 337-ter del Codice Civile, il quale stabilisce che ciascun genitore deve provvedere al sostentamento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, prevedendo dunque una forma diretta di mantenimento. I criteri normativi per l’applicazione di tale principio di proporzionalità sono stati indicati dal legislatore nei cinque criteri legali obbligatori che il Giudice deve valutare insieme, senza gerarchie: 1. le attuali esigenze ambientali, educative e di vita del figlio; 2. l tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4. le risorse economiche complessive di ciascun genitore (redditi, patrimoni, disponibilità finanziarie); 5. il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E dunque, per rispondere alla domanda su come influisca il tempo di permanenza, il riferimento è al criterio n. 3, il quale incide sui costi diretti sostenuti dal genitore durante i giorni di frequentazione, come cibo, utenze, svago e spese quotidiane: insomma, tutto ciò che rientra nelle spese ordinarie. Tuttavia, non esiste un automatismo per cui un aumento del tempo trascorso con i figli riduca o elimini automaticamente l’assegno di mantenimento, poiché, qualora venga riconosciuto il diritto al genitore di percepire un assegno per il figlio, questo ha anche una funzione perequativa: serve a garantire al minore lo stesso tenore di vita in entrambe le abitazioni, compensando gli eventuali squilibri tra le capacità reddituali dei genitori. Pertanto, anche in presenza di tempi di permanenza paritetici o quasi equivalenti, se sussiste una marcata sproporzione economica tra le parti, il genitore economicamente più forte sarà comunque tenuto a versare un assegno di mantenimento all’altro, proprio per evitare che il figlio viva una disparità di tenore di vita a seconda della casa in cui si trova”.
Quali sono i diritti e doveri in tema di diritto di visita?
“Nella mia pratica professionale e nella coordinazione genitoriale ho eliminato da tempo l’espressione ‘diritto di visita’. È un termine superato e fuorviante: un genitore non è un estraneo o un conoscente che “fa visita” al figlio come si farebbe a qualcun altro. Il linguaggio crea la realtà e modella i comportamenti; per questo è fondamentale parlare di tempo di incontro, di relazione e di cura. In quest’ottica, e dal punto di vista strettamente giuridico, la frequentazione non è una concessione di un genitore all’altro, ma è un diritto primario del minore a godere di entrambi i genitori e a conservare legami significativi con le rispettive famiglie e i nonni. Da questo principio cardine discendono doveri e responsabilità precisi per entrambi gli adulti, i quali devono avere chiaro che il tempo di incontro non è un’opzione facoltativa: essere presenti, rispettare gli orari, partecipare attivamente alla vita scolastica, medica e ricreativa del figlio e creare un habitat domestico accogliente nelle rispettive abitazioni è un dovere primario. Disattendere sistematicamente gli accordi o innescare continue discussioni sulla loro esecuzione non è solo un inadempimento legale: è un danno emotivo diretto inflitto al bambino. La cooperazione genitoriale è l’attuazione e il rispetto della bigenitorialità e, seppure vi sia un genitore presso cui il figlio risiede prevalentemente, vige sempre un obbligo giuridico e morale di sostenere positivamente e reciprocamente l’altro genitore, e viceversa. Il genitore collocatario non deve ostacolare gli incontri con l’altro genitore, né condizionarli, ed è obbligato a collaborare affinché questi avvengano nel rispetto del diritto del minore al rapporto con entrambi, superando l’idea errata che un maggior tempo di permanenza significhi avere potere sul minore o renda il genitore ‘migliore’ o privilegiato. Il boicottaggio della figura genitoriale altrui costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali e, quando provato, deve essere fermamente sanzionato dal Giudice. Altro dovere genitoriale è la continuità della presenza oltre il c.d. collocamento: ogni genitore ha il dovere di essere una figura di riferimento costante e non un ‘genitore del weekend’ o dei soli giorni di frequentazione. La genitorialità si esercita costantemente e nella quotidianità, nell’ascolto e nella responsabilità condivisa, che non si affievolisce né viene meno nei giorni diciamo liberi. E’ importante precisare che questo quadro riguarda la fisiologia delle separazioni; anche laddove v’è alta conflittualità, diverso è il caso in cui si configurano situazioni di abuso fisico, psicologico o di violenza assistita: in tali e gravi ipotesi la normativa e gli interventi tutelano prioritariamente la sicurezza del minore con strumenti specifici e rigorosi. C’è da dire comunque che oggi il dibattito giuridico più avanzato spinge verso riforme che garantiscano concretamente la pariteticità reale, cercando di superare la storica contrapposizione tra genitore collocatario e non collocatario e il “diritto di visita”, per restituire ai figli la pienezza di entrambi i genitori — come esplicitato dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26697/2023 — e disinnescare il conflitto”.
Le spese straordinarie mediche e scolastiche come vengono gestite e chi decide se sono davvero necessarie?
“Sulle spese straordinarie — che riguardano la salute, la scuola, ma anche lo sport e il tempo libero — si consuma gran parte della conflittualità post-separazione. Per questo occorre fare chiarezza su due aspetti: la classificazione delle spese e il potere decisionale. In quasi tutti i territori, i Tribunali hanno stipulato appositi Protocolli d’intesa con gli Ordini degli Avvocati. Questi documenti sono un punto di riferimento perché tipizzano le spese c.d. straordinarie, dividendole tra: Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori (es. la scelta di una scuola privata, corsi sportivi agonistici o meno, interventi medici non urgenti in strutture private o spese odontoiatriche); Spese straordinarie obbligatorie o indifferibili, che non richiedono il previo consenso (es. i libri di testo scolastici, le visite mediche con il Servizio Sanitario Nazionale o le emergenze sanitarie). Se mi chiedi chi decide se una spesa è davvero necessaria, ti rispondo che non esiste un genitore ‘privilegiato’ con un potere di veto o di scelta esclusiva: le decisioni di maggiore interesse per i figli spettano a entrambi i genitori di comune accordo. Nella pratica quotidiana, la condotta corretta deve essere improntata alla trasparenza: se un figlio necessita di una visita specialistica o di cure ortodontiche, il genitore interpella l’altro proponendo il medico di fiducia del minore o concordando lo specialista a cui rivolgersi, fornendo eventualmente anche i relativi preventivi. Se l’altro genitore riceve l’informazione e non manifesta un dissenso motivato entro i termini stabiliti dai Protocolli, il consenso si intende di norma prestato. Quando la conflittualità è elevata, però, ogni decisione diventa terreno di scontro nonostante i protocolli, e in questi casi un piano genitoriale ben strutturato può diventare un ulteriore e valido strumento, perché definisce modalità di comunicazione, tempi di preavviso, criteri di scelta delle attività e procedure per risolvere eventuali dissidi, riducendo l’ambiguità e riportando al centro la reale necessità del figlio. Il Piano Genitoriale, e ci tengo a ribadirlo, non è un insieme di regole imposto ai genitori, ma un progetto educativo che i genitori creano insieme per camminare nella cogenitorialità, anche e direi soprattutto dove la conflittualità resta irrisolta dopo la separazione”.
Perché nella pratica sembra che le donne siano ancora privilegiate nelle decisioni sull’affidamento dei figli e della casa?
“La percezione che le donne siano ancora privilegiate non deriva da un favore della legge, ma da un retaggio storico e sociologico. Per decenni ha dominato la cosiddetta maternal preference: l’idea che la madre fosse, per natura, la figura più idonea all’accudimento primario. La svolta normativa verso l’affidamento condiviso è arrivata solo nel 2006 con la Legge n. 54, dopo ben 12 anni di lavori preparatori; e in termini di evoluzione culturale vent’anni sono pochissimi. A questo si deve aggiungere un dato fattuale: per molti anni la maggior parte delle separazioni consensuali si è basata su un modello standardizzato — affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre — ed sono stati spesso gli stessi genitori, di comune accordo, a replicare i ruoli tradizionali della famiglia (padre più presente sul lavoro, madre più presente nella cura quotidiana), una prassi negoziale che ha inevitabilmente influenzato anche l’orientamento dei Tribunali nei casi giudiziali. C’è da dire che oggi si stanno aprendo nuove prospettive, anche per merito di una parte dell’avvocatura che si occupa del diritto di famiglia e delle relazioni familiari, la quale negli attuali dibattiti richiama con fermezza l’enunciato dell’art. 30 della Costituzione, che non fa distinzioni di genere fra un genitore e l’altro, madri e padri, anzi li richiama a pari doveri e pari responsabilità, con la finalità ultima di eliminare la discriminazione tra genitori in ‘collocatari’ e ‘non collocatari’ — dove il primo è investito di cura, poteri decisionali e assegnazione dell’abitazione, mentre il secondo è chiamato a sostenere spese e a svolgere, se ha volontà, desiderio e propensione, il ruolo, seppure marginale, di genitore non collocatario”.
Nel calcolo dell’assegno di mantenimento per il coniuge, il giudice tende a favorire la donna?
“La risposta è no. La legge sul divorzio e sulla separazione non ha sesso: il Giudice non favorisce la donna, ma applica norme di stretto bilanciamento economico valutando la situazione concreta delle parti. La percezione che siano le donne a ricevere sempre un assegno di mantenimento per sé e per i figli nasce unicamente dalla realtà economico-sociale del nostro Paese, dove ancora oggi la disparità salariale, il part-time involontario o il sacrificio della carriera per la cura dei figli riguardano in prevalenza la figura materna. Dal 2018 in poi l’assegno divorzile ha una duplice funzione: come ben sappiamo, assistenziale, se uno dei coniugi non ha i mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive (età, salute, fuoriuscita prolungata dal mercato del lavoro), e compensativa e perequativa, che riconosce il contributo che il coniuge economicamente più debole ha dato alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro, rinunciando a proprie opportunità professionali per dedicarsi alla famiglia. Quindi non si tratta di una “rendita di posizione” né di un favore di genere: se a sacrificare la carriera o a trovarsi in una situazione di sproporzione economica incolpevole fosse il marito, sarebbe la moglie a dover versare l’assegno”.
Qualche caso particolare di cui ti sei occupata?
“L’ho definito il caso della ‘nesting house’, ovvero il nido ai figli e i genitori a casa. Il caso verteva sull’assegnazione di una bellissima casa familiare a cui i figli (di 11 e 13 anni) erano molto legati. Invece di sradicare i bambini dalla loro casa per farli fare avanti e indietro tra due nuovi appartamenti – tra l’altro fonte di accesissime discussioni – i genitori hanno stabilito che la casa familiare restasse esclusivamente quale residenza dei figli. Ovvero, sono stati i genitori a lasciare la casa e ad alternarsi: 15 giorni a testa in casa con i bambini, e nei restanti 15 ciascuno andava nella propria nuova abitazione (uno da un nuovo compagno, l’altro in una seconda casa di proprietà). C’è voluto un grande spirito di adattamento e un’ottima coordinazione iniziale, oltre che una disponibilità economica che lo rendesse sostenibile, ma dandosi regole chiare ha funzionato bene e i ragazzi hanno vissuto la separazione con tranquillità. Ciò dimostra che non esiste una soluzione uguale per tutti: la casa, nel caso, è servita a proteggere la stabilità dei figli permettendo ai genitori di trovare una soluzione e sfilarsi dall’attaccamento emotivo e quindi dallo scontro, ritrovando un’adeguata cooperazione funzionale all’esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. Un altro caso interessante — anche per riallacciarmi a quanto ci siamo detti finora — riguardava il riconoscimento dell’assegno perequativo e la carriera del partner, una vicenda paradigmatica sul fronte del mantenimento: una madre, pur lavorando e avendo un proprio reddito, si era comunque occupata prevalentemente della crescita dei tre figli, rinunciando alla sua carriera professionale a favore di quella del marito, il quale si era dedicato pienamente alla propria. La moglie aveva permesso che il marito non solo potesse assentarsi da casa per lavoro, ma aveva sempre assicurato e favorito un clima domestico sereno tale da permettergli di restare concentrato sull’attività professionale senza preoccupazioni familiari, accumulando così prestigio e un importante patrimonio. In sede separativa è stato dato rilievo a tale aspetto e il Tribunale ha riconosciuto a favore della moglie un assegno con funzione perequativo-compensativa, non per ‘far vivere la ex moglie nel lusso’, ma per impedire che i figli sperimentassero un divario economico e sociale passando da un genitore all’altro, riconoscendole inoltre il sacrificio compiuto e la capacità di mantenere, nel corso del rapporto coniugale, un habitat domestico favorevole e integro, molto importante per favorire non solo la carriera del marito ma anche la crescita dei tre figli. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: la famiglia è anche un’impresa comune, e se uno dei due rinuncia alla propria carriera per far crescere la famiglia, quel sacrificio merita riconoscimento economico e giuridico. Un caso molto delicato riguardava invece un ragazzo di 13 anni collocato presso la madre, una donna emotivamente imprevedibile, con frequenti esplosioni di rabbia. Il minore, stremato, ha chiesto spontaneamente di vivere con il padre. Il giudice — senza ricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio, ma ascoltando direttamente il ragazzo e valutando attentamente la situazione — ha disposto il collocamento presso il padre, prevedendo incontri con la madre. Gli incontri sono stati difficili: la madre non accettava la decisione e faticava a riconoscere i propri agiti. È stato un percorso doloroso per il ragazzo, ma necessario per garantirgli un ambiente emotivamente stabile. Questo caso mostra quanto sia importante valutare le incompetenze genitoriali non in astratto, ma nella loro concreta capacità di garantire serenità e sicurezza al minore”.
(3. Continua)
Source link



