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Infortunio sul lavoro, niente certificato finale per il rientro: le novità su certificati e ripresa dell’attività. Circolare INAIL

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL fornisce nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di ripresa dell’attività lavorativa. Le indicazioni tengono conto dell’estensione della tutela a nuove categorie di assicurati, della digitalizzazione delle procedure e dell’utilizzo di strumenti di sanità digitale anche in ambito medico-legale.

La certificazione medica deve essere trasmessa telematicamente all’INAIL da qualsiasi medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. Il riferimento è il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi.

Il modello prevede diverse tipologie (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea), una classificazione che ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico del certificato.

Già dal primo certificato devono essere indicati:

  • diagnosi;
  • prognosi di inabilità temporanea assoluta e relativa durata;
  • eventuale presunzione di invalidità permanente.

Se non vengono trasmesse ulteriori certificazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con la fine del periodo di inabilità temporanea.

Chiusura della prognosi e comunicazioni INAIL

L’ultima certificazione che attesta l’esito definitivo della lesione consente all’INAIL di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa, comunicando al lavoratore:

  • la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea;
  • l’eventuale presenza di postumi permanenti indennizzabili.

Ripresa del lavoro: non serve il certificato “definitivo”

Una delle principali novità riguarda il rientro al lavoro. Il lavoratore può riprendere l’attività al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL, senza necessità di presentare un ulteriore certificato medico “definitivo”.

Resta comunque possibile:

  • richiedere un certificato medico-legale all’INAIL;
  • effettuare accertamenti anche tramite strumenti di telemedicina.

Se non viene inviato un certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l’INAIL provvede a definire d’ufficio il periodo di inabilità entro 15 giorni, per garantire la continuità delle prestazioni.

Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

La valutazione dello stato di salute e dell’idoneità alla mansione può essere effettuata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Ripresa anticipata: serve un nuovo certificato

Se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi, è necessario un certificato medico che modifichi la durata inizialmente prevista, anticipandone il termine. Il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico.

Le indicazioni della circolare si applicano anche ai casi di malattia professionale.


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