Società

Incentivo stabilizzazione giovani: la circolare INPS sul bonus assunzioni under 35. Come funziona l’esonero per i datori privati

L’INPS ha diffuso le istruzioni operative per accedere al nuovo incentivo dedicato all’occupazione giovanile.

La circolare numero 72 del 3 luglio 2026 chiarisce ogni aspetto dell’agevolazione introdotta dal decreto Lavoro, offrendo ai datori di lavoro un quadro preciso per ottenere lo sgravio.

La misura incoraggia la stipula di contratti stabili e consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle aziende che trasformano i contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

A chi spetta l’agevolazione: aziende e lavoratori ammessi

Il beneficio si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, a prescindere dal fatto che assumano o meno la qualifica di imprenditori. Resta invece esclusa per intero la pubblica amministrazione.

Sul fronte dei dipendenti, l’incentivo spetta per le stabilizzazioni di lavoratori che, alla data della trasformazione del contratto, non abbiano ancora compiuto 35 anni (ovvero un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. Non ostacolano il diritto al bonus gli eventuali periodi passati in apprendistato, le esperienze pregresse nel lavoro domestico o i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Le qualifiche incentivate comprendono operai, impiegati e quadri. Il personale dirigenziale, per espressa previsione di legge, rimane fuori dal perimetro della norma.

Requisiti e tempistiche dei contratti da stabilizzare

I rapporti di lavoro, per far scattare lo sgravio, devono rispettare scadenze molto rigide. La legge premia esclusivamente le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026.

I contratti a termine originari devono possedere tre caratteristiche fondamentali: essere stati instaurati entro il 30 aprile 2026; avere una durata complessiva non superiore a dodici mesi; essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato senza alcuna soluzione di continuità.

Il documento dell’Istituto precisa che la misura è pienamente valida anche per i contratti a tempo parziale e per i rapporti attivati tramite somministrazione di lavoro. Risultano invece esclusi i contratti di lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata, una tipologia contrattuale considerata troppo discontinua per rientrare nelle logiche dell’occupazione giovanile stabile.

Valore dell’esonero e voci escluse dallo sgravio

Il vantaggio economico azzera i contributi previdenziali datoriali per un periodo massimo di 24 mesi. Il tetto fissato dalla normativa si ferma a 500 euro al mese per ciascun lavoratore, riproporzionati a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione in caso di assunzioni avviate o risolte a mese iniziato. In presenza di contratti part-time, i massimali subiscono una fisiologica riduzione proporzionale.

L’esonero copre una parte consistente ma non l’intero costo del lavoro. Rimangono esclusi dall’agevolazione i premi dovuti all’INAIL, il contributo destinato al Fondo per l’erogazione del TFR, i versamenti ai Fondi di solidarietà bilaterali e interprofessionali e qualsiasi altra contribuzione priva di una reale natura previdenziale. Restano fuori dallo sgravio anche i contributi di solidarietà versati per la previdenza complementare.

Le regole sui licenziamenti e l’incremento occupazionale

Le aziende interessate al beneficio devono rispettare la regolarità contributiva tramite il DURC, garantire l’assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e assicurare il rispetto dei contratti collettivi nazionali, corrispondendo un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.

Un vincolo imprescindibile riguarda l’assetto del personale. La stabilizzazione deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Se l’incremento viene meno in un determinato mese, l’azienda perde il bonus per quella mensilità, ma può riprendere la fruizione se il requisito viene ripristinato in seguito.

La circolare fissa paletti severi anche sui licenziamenti aziendali, prevedendo che l’impresa perda il bonus se:

  • ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti all’interno della stessa unità produttiva;
  • procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o di un collega inquadrato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi alla trasformazione.

Compatibilità e cumulo con altre agevolazioni

La generosità dello sgravio impone limiti alle sovrapposizioni. La misura non è cumulabile con altri esoneri sulla quota datoriale, tagliando fuori interventi come la Decontribuzione Sud o l’incentivo dedicato all’assunzione di lavoratori disabili.

Esistono tuttavia delle combinazioni ammesse. Il bonus risulta compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione introdotta dalla legge di Bilancio 2025, ed è pienamente cumulabile con l’esonero dell’1 per cento garantito alle aziende in possesso della Certificazione della parità di genere. Il datore di lavoro può inoltre sommare questa misura con le agevolazioni che riducono i contributi a carico del dipendente, come lo sgravio previsto per le lavoratrici madri.

Le istruzioni per inoltrare la domanda telematica

I fondi disponibili sono soggetti a un limite di spesa prestabilito, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026 e 87,5 milioni per il 2027. Le aziende devono inviare la richiesta all’INPS tramite un modulo online sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Il sistema gestisce due differenti scenari procedurali:

  1. per le trasformazioni già effettuate, il sistema verifica i flussi e comunica subito in calce al modulo l’accoglimento della domanda e l’importo autorizzato;
  2. per le trasformazioni non ancora effettuate, l’INPS prenota preliminarmente i fondi e concede al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per chiudere il contratto e trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav).

Il mancato rispetto dei dieci giorni previsti per l’invio delle comunicazioni telematiche cancella le risorse precedentemente accantonate, costringendo l’azienda a formulare una nuova istanza ripartendo da zero.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »