Il Garante della Privacy sanziona un ente locale per aver pubblicato online i nomi di dodici candidati alle categorie protette. Multa di 8.000 euro

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Ventasso. L’amministrazione locale dovrà pagare una multa per aver diffuso illecitamente i nominativi di dodici partecipanti a una procedura selettiva pubblica. L’errore ha riguardato nello specifico un concorso riservato alle categorie protette, causando la divulgazione di informazioni strettamente personali.
Il divieto di diffondere informazioni sulla salute
La vicenda ha avuto inizio quando gli uffici hanno caricato sul sito istituzionale l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per un posto di esecutore amministrativo, includendo l’orario e il luogo della convocazione. Rientrando in una selezione disciplinata dalla legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili, la semplice presenza in quella graduatoria rivela indirettamente lo stato di salute degli iscritti.
La normativa vigente impone regole molto rigide al riguardo. Il Garante ha ribadito il divieto assoluto di rendere pubbliche simili informazioni. A tal proposito, il testo ufficiale ricorda: “I dati relativi alla salute, ossia quelli attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute […] non possono essere diffusi”.
L’organizzazione interna e la titolarità dei dati
Durante l’istruttoria, l’ente locale si è difeso spiegando che lo sbaglio è derivato da carenze organizzative interne. La complessa fusione tra vari piccoli comuni e il successivo trasferimento delle competenze pratiche all’Unione Montana avrebbero generato disguidi. Il file incriminato è rimasto accessibile online per diverso tempo, risultando consultabile tramite un collegamento diretto all’archivio dei media del portale.
L’Autorità ha respinto le giustificazioni legate alla delega degli incarichi. Indipendentemente dalle convenzioni stipulate per la gestione burocratica delle assunzioni, l’amministrazione comunale rimane il soggetto giuridico tenuto a proteggere i dati. Il provvedimento chiarisce in modo inequivocabile le responsabilità: “La titolarità del trattamento dei dati dei propri dipendenti e collaboratori per la gestione del rapporto di lavoro, infatti, […] resta, in ogni caso, in capo al datore di lavoro”.
La quantificazione della sanzione
Valutati attentamente gli elementi, comprese la mancanza di dolo e la tempestiva rimozione del documento in seguito alla segnalazione dell’autorità, è stata comunque riscontrata la violazione dei principi di liceità e minimizzazione.
La sanzione pecuniaria è stata fissata a 8.000 euro. La cifra tiene conto dell’arco temporale prolungato della pubblicazione sul web e della delicatezza estrema del materiale divulgato in rete.
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