Economia

Il condomino che cede gratis l’alloggio al portiere ha diritto a un indennizzo

Il calcolo dell’indennità spettante al condomino che cede gratuitamente al condominio l’alloggio di sua proprietà a uso portineria è al centro dell’ordinanza di Cassazione 23005/2026 depositata il 10 luglio.

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Vanno detratte dal credito le spese di portierato non versate? Nei giudizi di merito si era fatto riferimento al criterio di ripartizione previsto dall’articolo 1123 del Codice civile, fondato sulla proporzione dei millesimi di proprietà. Anche se la condomina proprietaria non aveva assolto all’onere di allegazione delle tabelle millesimali, né del regolamento. Rivoltasi in Cassazione, faceva rilevare di aver pagato però due volte: una cedendo a titolo gratuito l’alloggio, l’altra corrispondendo l’intera cifra a lei spettante per il compenso del portinaio.

Diritto all’indennizzo

Vi sarebbe stata una «indebita duplicazione di pagamenti» e, alla luce del principio affermato dalla Cassazione, il diritto all’indennizzo dovrebbe essere riconosciuto in ragione dell’indebito arricchimento conseguito dal condominio, consistente nel godimento gratuito dell’immobile, e dovrebbe essere quantificato in misura pari al valore locativo del bene e non sulla base dei millesimi condominiali.

Calcolo sul valore locativo dell’immobile

La Suprema corte cassa la pronuncia di secondo grado e precisa che l’indennizzo è da calcolarsi in base al valore locativo dell’immobile non corrisposto, dopo aver sottratto a tale somma il corrispondente guadagno della proprietaria come risparmio di spesa da calcolarsi sempre in base al valore locativo dell’immobile ma ripartito secondo millesimi.


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