Ha la media del 7, ma viene bocciato dopo il mancato recupero del latino. Il TAR dà ragione ai docenti, ecco perché

Una decisione del Tribunale Amministrativo del Piemonte (sentenza n. 2024/2026, depositata lo scorso 23 ottobre) chiarisce cosa succede quando non si supera l’esame di riparazione a fine estate. Non bastano i buoni voti ottenuti nelle altre materie durante l’anno: se le lacune su un debito restano gravi, la decisione della scuola di non ammettere lo studente alla classe successiva è del tutto legittima.
Il caso
La vicenda parte tra i banchi di un liceo scientifico, dove un alunno si è ritrovato a settembre con il giudizio sospeso in latino. Dopo aver sostenuto sia la prova scritta sia quella orale per recuperare il debito, il Consiglio di classe ha deciso di non ammetterlo al terzo anno, riscontrando “il permanere di gravi carenze nelle conoscenze e competenze fondamentali”.
Di fronte alla bocciatura, i genitori del ragazzo hanno deciso di fare ricorso contro la scuola e il Ministero dell’Istruzione.
La difesa della famiglia ha portato sul tavolo diversi elementi per contestare il provvedimento. Da un lato la presenza di alcuni professori sostituti durante le operazioni di scrutinio, ritenuta irregolare dai genitori; dall’altro la media voti complessiva del ragazzo durante l’anno, pari a un 7,20, che a loro dire avrebbe dovuto compensare il passo falso in latino.
Tra i punti sollevati dal ricorso c’erano anche il numero insufficiente di ore del corso di recupero organizzato dall’istituto e presunte imprecisioni nelle griglie di correzione dei professori.
Le motivazioni del giudice
I giudici hanno rigettato il ricorso su tutta la linea, confermando la decisione dell’istituto. Sul fronte formale, i magistrati hanno verificato che le sostituzioni dei docenti assenti al momento dello scrutinio erano state autorizzate con regolari decreti del dirigente scolastico.
Sul piano delle valutazioni scolastiche, la decisione si basa su due principi cardine. Prima di tutto, le eventuali carenze della scuola nell’organizzazione dei corsi estivi di recupero non cancellano l’autonomia di giudizio degli insegnanti. Come ricordato dal Tribunale, “la mancata attivazione dei corsi di recupero non inficia la validità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva”, perché ciò che conta davvero è la preparazione effettiva raggiunta dallo studente.
In secondo luogo, una buona media durante l’anno scolastico non mette al riparo dalla bocciatura se le verifiche di riparazione evidenziano carenze gravi e diffuse: l’insufficienza nello scritto (5-) unita al voto ancora più basso dell’orale (4) è stata ritenuta una motivazione solida e sufficiente a fermare l’alunno.
Il giudizio del Consiglio di classe resta quindi valido e i genitori dovranno anche pagare 2.000 euro di spese legali.
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