Società

Graduatorie ATA 24 mesi, congedo biennale Legge 104 non è valutabile. Frassinetti: “Servirebbe una legge per la modifica”

Un congedo biennale pagato, coperto da contribuzione figurativa, ma che non vale un punto in più in graduatoria. È il paradosso che riguarda migliaia di lavoratori della scuola, in particolare il personale ATA, costretti a fare i conti con un’interpretazione rigida delle norme sul congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave.

Una questione che ha acceso il dibattito in Parlamento, dove il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione per chiedere conto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di una disparità di trattamento che, secondo i critici, finisce per penalizzare proprio chi ha scelto – o è stato costretto – a mettere in pausa la carriera per prendersi cura di una persona cara.

A rispondere, davanti alla Commissione Cultura della Camera, è stata il sottosegretario Paola Frassinetti.

La posizione del Governo è chiara: così com’è oggi, quel periodo di assenza non può essere valutato ai fini delle procedure selettive, le cosiddette graduatorie 24 mesi per il personale ATA. E per cambiare le cose, ha spiegato, servirebbe un intervento normativo ad hoc.

L’istituto del congedo straordinario: retribuito ma non valido per il punteggio

Il fulcro della questione è il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001. Uno strumento pensato per garantire ai lavoratori la possibilità di assistere in modo continuativo un familiare con disabilità grave, ai sensi della Legge 104/1992, senza perdere il posto e con una copertura retributiva.

Il problema, spiegano gli uffici ministeriali, sta nel combinato disposto con l’articolo 4, comma 2, della Legge 53/2000, che stabilisce come il congedo non sia computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Tradotto: quel biennio, per quanto retribuito e coperto da contributi figurativi, non conta come servizio effettivo. E se non è servizio effettivo, non può nemmeno far punteggio nelle graduatorie.

L’orientamento dell’Usr Veneto e la nota del 2013

Sulla stessa lunghezza d’onda si è già mosso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che ha fatto propria l’interpretazione secondo cui il punteggio nelle selezioni debba essere attribuito esclusivamente sulla base del servizio realmente prestato. Un periodo di congedo, anche se autorizzato e pagato, resta comunque un’assenza.

A sostegno di questa linea, Frassinetti ha richiamato una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 gennaio 2013, che già all’epoca aveva chiarito come i periodi di congedo straordinario siano utili ai soli fini del trattamento pensionistico, ma non per l’anzianità di servizio in senso stretto.

Un orientamento che gli uffici territoriali hanno seguito pedissequamente, anche in sede di procedure selettive per il personale scolastico.

L’ordinanza ministeriale 21/2009 e il nodo delle graduatorie

A rendere tutto più complicato è l’Ordinanza Ministeriale 21 del 2009, che regola l’accesso ai ruoli del personale ATA. Il testo prevede che ai fini del punteggio vengano valutati tutti i periodi di effettivo servizio, ma anche quelli di assenza “da considerare a tutti gli effetti come anzianità di servizio” in base a disposizioni di legge o contrattuali.

Ed è proprio qui che il meccanismo si inceppa: il congedo straordinario, per come è normato, non rientra tra le assenze equiparabili all’anzianità. Risultato: chi ha usufruito di quei due anni per assistere un genitore o un figlio con disabilità grave si ritrova con un buco nel curriculum che pesa, e non poco, sulle possibilità di entrare in ruolo.

La differenza con la mobilità: un altro pianeta

Frassinetti ha tenuto a precisare che esiste una situazione giuridicamente distinta, quella prevista dal CCNI Mobilità 2025-2028, che riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già in corso. In quel caso, il congedo può essere riconosciuto per garantire l’avvicinamento al familiare disabile, ma si tratta di un ambito completamente diverso rispetto alle procedure concorsuali per l’accesso.

“Ogni modifica richiederebbe una legge”

Il sottosegretario non ha nascosto le difficoltà. “Ogni eventuale modifica – ha spiegato – necessiterebbe di un apposito intervento di carattere normativo”. In altre parole, la soluzione non può arrivare da una circolare o da un orientamento amministrativo: servirebbe una legge del Parlamento.

Ma Frassinetti ha anche ricordato che la giurisprudenza di merito, in tempi recenti, ha confortato questa lettura restrittiva. Quindi, per cambiare rotta, l’unica strada è quella legislativa. “Il congedo in esame – ha ribadito – non risulta valutabile ai fini della procedura cosiddetta 24 mesi”.


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