Economia

Google, l’archiviazione del procedimento penale non dà diritto all’oblio

L’annotazione del Gip utile alla deindicizzazione, messa sul provvedimento di archiviazione di un procedimento penale, non fa scattare in automatico il diritto al delisting su Google della notizia di cronaca che ha coinvolto il diretto interessato. Anche dopo la riforma Cartabia che ha introdotto una corsia preferenziale per chiedere la deindicizzazione in caso di proscioglimento, archiviazione o non luogo a procedere, restano valide le variabili del tempo trascorso e dell’interesse alla notizia del ruolo pubblico rivestito. La Cassazione ha così messo la parola fine alla lunga querelle con Google e Garante della privacy, ingaggiata da un professore, ordinario di Diritto commerciale e direttore scientifico dell’Università Mercatorum – coinvolto nel 2020 in una inchiesta della Procura di Bari, finita con un’archiviazione – al quale si contestavano le modalità con cui l’Agenzia pugliese per il diritto allo studio gli aveva affidato un incarico legale.

Nel decreto di archiviazione, con il quale si prendeva atto della trasaparenza nell’assegnazione dell’incarico, il Gip aveva annotato, in base all’articolo 64 ter delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale – che disciplina «il diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini» -, l’indicazione che l’atto era utile a ottenere la deicindicizzazione. Una richiesta accolta solo parzialmente dal colosso di Mountain View in California, che aveva lasciato sul web alcuni link, in virtù di un interesse ancora esistente alla notizia. Il professore non aveva avuto migliore fortuna con il Garante della privacy che, nel caso esaminato, aveva considerato corretto il comportamento di Google, in un’ottica di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco: tutela della libertà di espressione e di informazione e diritto all’oblio.

Sui piatti della bilancia pesano dunque: il fattore tempo, la rilevanza pubblica delle informazioni, la loro attualità ed esattezza e, infine, il ruolo ricoperto dall’interessato nella vita pubblica.

I criteri di valutazione

Un criterio corretto per la Suprema corte anche alla luce della riforma Cartabia. I giudici di legittimità respingono, dunque, il ricorso con una sentenza molto articolata, chiariscono che l’annotazione della deindicizzazione prevista dalla riforma Cartabia e inserita su un atto giudiziario non fa scattare una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza. Non è dunque precluso al destinatario di quella misura il potere di valutare il suo rispetto. Gli stessi soggetti – il gestore del motore di ricerca, l’autorità amministrativa e l’autorità giudiziaria – che, prima dell’entrata in vigore della norma, avevano il potere di valutare il via libera al delisting possono farlo ancora, «bilanciando, nel concreto, la tutela da apprestare al soggetto interessato all’oblio e i diritti all’informazione, di cronaca e connessi».

In conclusione – chiarisce la Corte – un dato lecitamente inserito nel web può legittimamente restarci fino a quando le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione non siano venute meno in considerazione, tra l’altro, di un apprezzabile intervallo temporale da essa trascorso. All’esito del quale sarà possibile ottenere la deindicizzazione dal gestore del motore di ricerca, dall’autorità amministrativa preposta o, infine, dall’autorità giudiziaria, ricorrendone gli altri presupposti, previsti anche dal Regolamento Ue 2016/679 (General data protection regulation).


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