Economia

È maltrattamento impedire alla compagna di esprimere le sue idee e ragioni

Impedire alla partner di esprimere le sue idee e non ascoltare le sue ragioni fa scattare il reato diviolenza domestica se laprevaricazione è sistematica. La Cassazione ha così respinto il ricorso di un uomo contro la condanna per maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Codice penale). Come spesso accade, la linea della difesa puntava a minimizzare i fatti, facendo rientrare le condotte addebitate all’imputato nelle fisiologiche liti familiari.

La sopraffazione

La Cassazione, però, è consapevole delle tensioni legate alla convivenza e opera una netta distinzione tra queste e la violenza di genere, che non di rado si consuma tra le mura domestiche. La Suprema corte ricorda che, in tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di «litigiosità familiare» e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, anche se aspro. Scontri nell’ambito dei quali ci si riconosce reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista.

Mentre è configurabile il delitto quando un soggetto impedisce all’altro, con reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero. I giudici di legittimità indicano i segnali spia del maltrattamento in un contesto familiare di accesa litigiosità: l’assenza di ascolto dell’altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in base all’identità sessuale, il rapporto di potere collegato ai ruoli di genere, con l’adozione di modelli di comportamento di costante e unilaterale prevaricazione. Infine, c’è l’approfittarsi delle condizioni soggettive di vulnerabilità: l’età, la gravidanza, le condizioni di salute o la disabilità, per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte.

I segnali del maltrattamento

Nella vicenda esaminata, precisa la Cassazione, «è stata coerentemente argomentata l’esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa, sicché è integrato l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale, per giurisprudenza costante, postula il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali. Per la Corte è ininfluente il breve lasso di tempo, inferiore a un anno, nel corso del quale si sono concentrate le condotte vessatorie, perché la legge non stabilisce una durata minima. Come non conta il fatto che la donna avesse ritirato la querela ecercato di contattare telematicamente l’imputato, quando era sottoposto allamisura cautelare deldivieto di avvicinamento.

La Suprema corte ha, infatti, anche in passato, già avuto modo di affermare «che persino la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico – si legge nella sentenza – al fine di verificare se siano realmente significative di inattendibilità delle originarie accuse, ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione e all’ingravescenza della condotta maltrattante. Si impone, in tali evenienze un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazione inattendibile o mendace costituisca un ulteriore e indiretto elemento di conferma delle accuse originarie».


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