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Docenti in servizio fino al 31 agosto. Fine delle lezioni e fine dell’anno scolastico: due concetti diversi, gli obblighi. Il Punto di De Martino

Nella nuova puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato uno dei temi che ogni anno genera dubbi tra docenti e personale scolastico: cosa accade dopo la fine delle lezioni? Con l’ultima campanella terminano davvero tutti gli obblighi di servizio?

Secondo il legale, è fondamentale distinguere tra fine delle lezioni e fine dell’anno scolastico, due concetti che spesso vengono sovrapposti ma che, dal punto di vista giuridico, hanno significati molto diversi.

Fine delle lezioni e fine dell’anno scolastico: due concetti diversi

De Martino chiarisce subito che la conclusione delle attività didattiche non coincide con la fine del servizio.

“Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione: la fine delle lezioni è una data fissata dal calendario regionale, che varia da regione a regione. L’anno scolastico del personale, invece, sul piano giuridico e amministrativo è un rapporto che va dal primo settembre al 31 agosto”.

Tra questi due momenti esiste quindi una fase intermedia durante la quale non si svolgono lezioni ma restano numerosi adempimenti professionali.

Dopo l’ultima campanella restano scrutini, esami e attività collegiali

La fine delle lezioni non equivale all’inizio delle vacanze.

“Tra la fine delle lezioni e il 31 agosto c’è una fase intermedia dove non ci sono lezioni, quindi non c’è un effettivo vincolo a stare in classe, ma ci sono una serie di attività che possono essere e devono essere espletate in alcuni casi: dagli scrutini agli esami, alle attività programmate, all’eventuale formazione”.

Si tratta di attività organizzate dal dirigente scolastico e dagli organi collegiali che rientrano pienamente negli obblighi di servizio del personale docente.

Il docente resta formalmente in servizio fino al 31 agosto

Alla domanda su quando termini effettivamente il servizio, De Martino risponde in modo netto:

“Il docente è in servizio fino al 31 agosto e ricomincia dal primo settembre. Non c’è un momento in cui non è in servizio, semplicemente il docente prende delle ferie previste dal contratto.”

Le ferie rappresentano dunque una sospensione dell’attività lavorativa, ma non interrompono il rapporto di servizio.

Il mito dei tre mesi di vacanza

Tra i luoghi comuni più diffusi c’è quello secondo cui i docenti resterebbero a casa per tutta l’estate. Un’idea che De Martino contesta apertamente.

“Volendo essere realisti e ammettendo che sicuramente hanno un’estate un po’ più tranquilla di altri lavoratori, concretamente i docenti stanno a casa, tra una cosa e un’altra, circa quaranta giorni.”

Secondo il legale, il mese di giugno è ancora occupato da scrutini ed esami, mentre dopo Ferragosto riprendono le attività preparatorie per il nuovo anno scolastico.

«Da luglio fino a Ferragosto c’è una pausa più consistente, dopodiché si rientra e si iniziano a programmare le attività.»

Quali obblighi rimangono dopo la conclusione delle lezioni

Tra gli adempimenti che continuano anche dopo l’ultima campanella, l’avvocato individua alcuni obblighi precisi:

  • partecipazione agli scrutini;
  • partecipazione agli esami;
  • attività collegiali previste dal Piano annuale delle attività;
  • disponibilità per eventuali sostituzioni durante gli esami.

Su quest’ultimo aspetto De Martino richiama l’attenzione dei docenti:

“Molti dicono: io non partecipo agli esami. Attenzione però, sei a disposizione per le sostituzioni. Sei in servizio, non sei in ferie o a casa in vacanza come gli studenti.”

Nessun obbligo di presenza quotidiana a scuola

Questo non significa però che il docente debba recarsi ogni giorno a scuola in assenza di attività programmate.

“Non è dovuta la presenza generica con la firma se non ci sono attività richieste.”

Allo stesso modo, precisa il legale, non possono essere imposte attività prive di una specifica previsione organizzativa.

“Non sono dovute ulteriori attività presso l’istituto, attività di riordino o altre attività didattiche di qualche tipo.”

Il riferimento al contratto

Per chiarire la distinzione tra calendario scolastico e rapporto di lavoro, De Martino richiama l’articolo 43, comma 5, del CCNL, che attribuisce alle Regioni la competenza nella definizione del calendario scolastico.

“È il calendario regionale a stabilire la fine delle lezioni, ma il rapporto di servizio del docente prosegue fino al 31 agosto.”


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