Diritto all’oblio dei motori di ricerca, le linee guida dei garanti privacy Ue
I fornitori di motori di ricerca svolgono un ruolo cruciale nella diffusione online dei dati personali. In base al Gdpr (General data protection regulation), le persone hanno il diritto di esercitare il cosiddetto diritto all’oblio, ovvero possono richiedere la rimozione dei risultati di ricerca associati al loro nome. La rimozione non significa eliminare il contenuto originale da internet, ma rimuovere il collegamento a tale contenuto dai risultati di ricerca associati al nome di una persona.
Le linee guida europee
Le linee guida dell’Edpb (European data protection board) sul diritto all’oblio nei casi relativi ai motori di ricerca, in base al Gdpr, chiariscono i criteri da seguire quando i motori di ricerca gestiscono queste richieste di rimozione. Il diritto all’oblio non è assoluto: può essere esercitato solo se si applica uno dei sei motivi elencati nell’articolo 17 del Gdpr, ovvero:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (1)
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Inoltre, è bene ricordare che esistono cinque eccezioni in base alle quali una richiesta di rimozione potrebbe essere respinta, ovvero:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
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