Cooperazione fiscale internazionale, si punta su sostenibilità e trasparenza
Universalità, sovranità fiscale, rispetto dei diritti umani, sviluppo sostenibile, flessibilità, equità, semplicità delle regole e certezza per governi e contribuenti, trasparenza. Sono questi i nove pilastri del progetto di Convenzione quadro delle Nazioni unite sulla cooperazione fiscale internazionale, di cui i co-relatori hanno pubblicato una bozza a fine luglio.
Sviluppo sostenibile e trasparenza
Più nel dettaglio, lo sviluppo sostenibile viene declinato in tre dimensioni: economica, sociale e ambientale, come specifica l’articolo 4 della bozza. L’equità, invece, si esprime in una corretta allocazione del diritto a tassare tra le varie giurisdizioni. Fondamentale, infatti, che l’imposizione fiscale rifletta il reale contributo di ciascuna giurisdizione e che tenga conto dei fattori potenzialmente rilevanti con l’evoluzione dei modelli di business. Gli Stati dovrebbero, inoltre, cooperare per evitare la doppia tassazione e la mancanza di tassazione.
La cooperazione, si legge nell’articolo 6, è fondamentale anche per individuare e prevenire l’elusione e l’evasione fiscale da parte di individui con un patrimonio cospicuo, i cosiddetti «high-net Worth individuals». Per esempio, gli Stati sono invitati a condividere informazioni riguardanti le modalità usate dai paperoni per eludere ed evadere le tasse. La collaborazione è auspicata anche dall’articolo 7 in relazione ai flussi finanziari illeciti di natura fiscale. Sviluppare strumenti che individuino e prevengano questi flussi, scambio di informazioni e assistenza amministrativa reciproca sono alcune delle misure possibili per garantire l’effettiva tassazione dei redditi e degli utili derivanti da flussi finanziari illeciti.
Rispetto a potenziali pratiche fiscali dannose, l’articolo 8 della bozza propone l’applicazione di principi e standard comuni che ne consentano l’identificazione e ne scoraggino l’applicazione. Il fine ultimo, infatti, è quello di consentire a tutti gli Stati di tassare i redditi secondo le proprie leggi. Le controversie fiscali, poi, potranno essere prevenute e risolte con alcuni accorgimenti, come l’implementazione di una legislazione chiara e accessibile, ma anche di orientamenti interpretativi sugli obblighi fiscali. Per facilitare l’amministrazione delle tasse, combattere evasione ed elusione anche l’articolo 10 sottolinea l’importanza della cooperazione, in particolare sotto il profilo amministrativo.
Scambio di informazioni e controllo fiscale simultaneo sono tra le misure proposte dalla bozza. Le informazioni ricevute dagli altri Stati, specifica l’articolo 11, dovranno essere trattate con la stessa riservatezza con cui si tratterebbero le informazioni ottenute secondo le leggi domestiche. Non potranno, invece, essere richieste informazioni che, per esempio, impongano a uno Stato membro di rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale. Negata, invece, la possibilità di non fornire notizie o dati perché detenuti da banche, istituzioni finanziarie, da un intermediario o riguarda la titolarità effettiva.
Source link




