Comuni montani: varata la nuova classificazione tra tagli e criteri di mitigazione
La nuova legge del 2025 introduce parametri più stretti di altimetria e pendenza, riducendo il numero dei comuni montani italiani.
Le zone montane rappresentano aree preziose, dove nascono e risiedono beni comuni importanti: acqua, colture, pascoli, foreste e boschi. Non è un caso che dette zone, intese come ambiente montano abitato e non come montagna nella sua accessione fisica, siano menzionate nella Carta costituzionale. L’art. 44 della Costituzione, dopo il primo comma che tratta di “proprietà terriera privata”, al 2°comma recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». La disposizione fu proposta dall’on. Michele Gortani e l’Assemblea la accettò. L’on. Michele Gortani (friulano) era uno dei più eminenti geologi italiani. Titolare della cattedra di Geologia presso l’Università di Bologna, fu autore di numerose opere di geologia e di scienze naturali, ma anche di storia ed etnografia.
Le parole nette, scritte in Costituzione, impegnano lo Stato italiano. In attuazione della Costituzione, nel corso del tempo (con cadenza all’incirca ventennale) sono state adottate diverse leggi per le aree montane, in alcuni parti tutt’ora vigenti. Recentemente, sulla materia, il Parlamento ha approvato una nuova legge. Si tratta della legge n. 131 del 12 settembre 2025 per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, costituita da ben 35 articoli. L’articolo 2 è quello sul quale ci soffermeremo. Esso contiene novità importanti sulla classificazione dei comuni montani, ai quali si applicheranno le nuove disposizioni.
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI E IL PERCORSO DEL D.P.C.M.
In passato, “la classificazione per grado di montanità” era conseguenza di una disposizione contenuta nell’art. 1 della legge n.991/1952, ora abrogata. Tale disposizione considerava territori montani, sia i comuni totalmente montani che quelli parzialmente montani. Con la nuova legge n. 131/2025 non ci sarà più, rispetto al passato, la distinzione dei comuni in totalmente e parzialmente montani. Infatti, per la nuova classificazione dei comuni montani destinatari di misure di sostegno e valorizzazione, vengono individuati due parametri: quello altimetrico e quello della pendenza. Si tratta di parametri normativamente più “stretti” del passato, con la conseguente riduzione del numero di comuni considerati montani, rispetto alla precedente platea di oltre 4.000 comuni. L’esigenza di tale riduzione è chiara e non se ne fa mistero. Concentrare le risorse disponibili per quelle zone che si ritengono autenticamente montane e che potranno beneficiare – peraltro non tutti – delle misure di sostegno della nuova legge.
COMUNI MONTANI: IL RUOLO DEL D.P.C.M. E L’ISTRUTTORIA TECNICA MINISTERIALE
Posti i parametri, la definizione dei criteri per la classificazione e nel contempo l’elenco dei nuovi comuni montani, è, però, demandata all’emanazione di D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio) da adottare su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ai fini della proposta ministeriale, il relativo Dipartimento ha svolto apposita istruttoria tecnica, anche con la collaborazione di esperti designati dagli enti territoriali, all’esito della quale veniva predisposto una prima bozza di D.P.C.M.
Questa bozza presentava un dato di maggiore restrizione per l’attribuzione ai comuni italiani della qualifica di “comune montano”, utilizzando, come richiesto dalla legge, i parametri dell’altimetria e della pendenza e combinandoli tra loro sulla base di specifiche soglie. Sottoposta all’esame della Conferenza Stato-Regioni, tra dicembre 2025 e i primi mesi del 2026, la bozza di D.P.C.M. veniva migliorata, introducendo elementi di “mitigazione” per il recepimento di alcune, ma non di tutte le controproposte di classificazione avanzate nel corso delle sedute della Conferenza unificata. Il decreto è stato poi adottato nel mese di febbraio 2026. Esso contiene il regolamento che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
I NUOVI CRITERI DETTAGLIATI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI COMUNE MONTANO
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.
CRITERI DI INCLUSIONE PER CONTINUITÀ E CONFINI TERRITORIALI
Sono altresì classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l’altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.
COMUNI MONTANI: LE PROSPETTIVE FUTURE E IL NODO IRRISOLTO DEL CAPITALE AMBIENTE
Concludendo, l’impressione è che, nonostante le proteste anche giuste, alla fine, grazie anche ai correttivi nell’individuazione dei criteri, la nuova classificazione dei comuni montani sarà comunque “digerita”, non senza qualche strascico giudiziario. Resta, però, un dato di sistema del tutto irrisolto. Dismesso l’abaco, con il conto – nelle singole regioni – dei comuni prima esclusi e poi reintrodotti, è ancora da affrontare, gestire e governare la questione più complessa del “capitale ambiente”, in tutte le sue articolazioni: montagne, colline, pianure, coste e mari.
Francesco Crescente, avvocato
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