Chiede la restituzione dei doni per le nozze sfumate ma era sposato e paga i danni morali
Aveva portato la sua ex davanti ai giudici perchiederela restituzione dei regali che gli aveva fatto inoccasione di una promessa di nozze irrealizzata. Peccato che la promessa non era stata mantenuta, perché lui era sposato e non aveva, ai tempi, ottenuto il divorzio. La Cassazione si schiera con la donna, al pari di quanto avevano fatto il Tribunale – al quale l’uomo si era rivolto per ottenere la restituzione dei doni – e la Corte d’appello.
In primo grado infatti, i giudici, avevano respinto la richiesta di restituzione e accolto invece quella della donna che pretendeva un indennizzo. Per i giudici era pacifico che i due avessero avuto una relazione. Ma era altrettanto provato che lui fosse sposato ai tempi in cui elargiva regali come pegno d’amore. Compresa una fede e una cerimonia “simil nunziale” sulla spiaggia celebrata, però, senza aver prima chiesto la separazione alla legittima moglie.
La finta cerimonia sulla spiaggia e la fede
La Suprema corte avalla le conclusioni raggiunte dai giudici di merito. Non c’era alcuna prova che i doni fossero stati fatti a causa della promessa di matrimonio. Erano piuttostodonazioni d’uso, oltre a una refusione delle spese di viaggio che la signora aveva affrontato per passare i fine settimana con il ricorrente, come per ospitare il figlio, rinunciando anche a dei turni di lavoro. Regalie in occasioni di ricorrenze e restituzioni prive dunque «del collegamento causale con la promessa di matrimonio non realizzatasi».
Lo spasimante pentito non aveva dimostrato l’esistenza di una seria promessa di matrimonio: «Era irrilevante lo scambio di anelli -tipo fede nuziale- e la presunta cerimonia sulla spiaggia, di cui l’unica prova era il “sentito dire”, ossia voce di paese di certo non assimilabile al fatto notorio – si legge nella sentenza – trattandosi di circostanze che non assumevano il valore di elementi indiziari della seria intenzione di giungere al matrimonio, dovendo essere lette unitamente agli altri elementi caratterizzanti la relazione tra le parti».
Una «vaghezza del progetto di vita comune emergeva anche dalla narrazione dell’attore, che non aveva indicato neanche quale sarebbe stata la futura sede della vita comune, nonché dalle deposizioni degli altri testimoni, che avevano qualificato la relazionetra i due al più comeextraconiugale».
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