Cassazione: la scheda identificativa del cane è atto pubblico, falso è punibile penalmente
La scheda che identifica il cane è un atto pubblico, scatta dunque il reato di falso per chi mente sulle le informazioni riportate: dal pedigree al microchip. Lontano dall’essere una scrittura privata o una semplice certificazione sanitaria priva di autonoma rilevanza pubblicistica, la “carta” con le notizie sul cane è un atto di carattere pubblico, in quanto documenta, nell’ambito di un procedimento amministrativo disciplinato da norme di diritto pubblico, fatti che la legge demanda al veterinario identificatore di compiere e attestare, propedeutici alla successiva registrazione nell’anagrafe canina regionale. La Cassazione, partendo da questo principio, conferma la condanna di un veterinario per falso in atto pubblico, commesso in concorso con gli allevatori.
Le false informazioni sulla scheda
Alla base del verdetto un gioco di squadra che aveva il fine ultimo di frodare il fisco. Gli allevatori promuovevano le vendite online dei cani, chiedendo ai clienti di inviare anticipatamente la foto dei loro documenti di identità. Al momento dell’appuntamento in allevamento, i compratori pagavano il cucciolo in contanti, senza ricevere ricevute o fatture. Nelle schede, redatte dal veterinario imputato, veniva affermato falsamente che il microchip, pur inoculato in precedenza, era stato inserito dal professionista al momento dell’acquisto, mentre l’acquirente veniva indicato come originario proprietario dell’animale.
Contestualmente alla consegna del cane, i venditori rilasciavano al cliente la scheda identificativa già precompilata, che conteneva i dati dell’acquirente, la fustella del microchip applicata e, in calce, il timbro e la firma del veterinario, malgrado quasi nessuno lo avesse mai conosciuto né incontrato di persona. Non solo: nella scheda erano falsamente attestati sia l’intervento personale del veterinario nell’identificazione del cane e del proprietario, sia l’apposizione del microchip da parte sua, come se si trattasse di fatti compiuti o avvenuti alla sua presenza, quando non aveva avuto alcun contatto diretto con i reali acquirenti dell’animale. Falsa anche l’indicazione dell’origine del cane, poiché come primi e immediati proprietari venivano indicati gli acquirenti finali e non gli allevatori. Un meccanismo che consentiva una sistematica evasione fiscale a favore degli allevatori, che potevano incassare i proventi delle cessioni totalmente «in nero», eludendo le imposte sulle vendite.
Il veterinario pubblico ufficiale
Ma guai con il fisco a parte – dei quali non c’è notizia -, la condanna arriva per falso in atto pubblico. Per i giudici è, infatti, del tutto infondata la tesi della difesa, secondo la quale il medico veterinario libero professionista non sarebbe un pubblico ufficiale, non esercitando poteri autoritativi o certificativi, ma solo l’esercente di un servizio di pubblica necessità. Di conseguenza, la scheda identificativa canina non sarebbe un atto pubblico bensì un documento meramente ricognitivo o, al più, un’attestazione amministrativa, mentre l’unico soggetto deputato all’inserimento e all’aggiornamento dei dati nell’archivio informatizzato resterebbe il Servizio veterinario della Asl.
Diversa la conclusione della Suprema corte. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che il veterinario libero professionista è autorizzato a identificare e per questo esercita «un segmento di pubblica funzione amministrativa connotato da poteri certificativi». Documenta, infatti, in una «scheda destinata a costituire il necessario presupposto della registrazione anagrafica fatti giuridicamente rilevanti del procedimento identificativo: la presentazione del soggetto qualificatosi come proprietario o detentore – si legge nella sentenza -, la registrazione delle sue generalità, la segnalazione dell’animale, la contestuale applicazione del microchip e l’associazione tra animale e codice identificativo».
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