Attacchi di panico durante l’esame, studentessa con BES bocciata: ansia e crisi d’asma non bastano, i giudici confermano quando deciso dai docenti

Una studentessa con bisogni educativi speciali aveva impugnato sia la mancata ammissione all’Esame di Stato 2025 sia il successivo giudizio di “Non diplomato” dopo le prove suppletive.
La vicenda giudiziaria si è conclusa con una pronuncia del Tar Lombardia che ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti, confermando la legittimità delle valutazioni della commissione d’esame.
A dicembre scorso, la ricorrente aveva presentato ricorso contro il provvedimento di non ammissione all’esame, comunicato il 26 maggio 2025 da un istituto scolastico. La studentessa, in possesso di una certificazione di un ateneo del maggio 2022 per fragilità nella gestione dell’ansia e dello stress, lamentava la mancata redazione di un piano didattico personalizzato e l’assenza di misure compensative durante l’esame preliminare. In particolare, durante la prova orale si erano verificati episodi di attacchi di panico complicatisi in una crisi asmatica, che avevano inciso sulla valutazione finale.
Con decreto dell’USR per la Lombardia dell’1 luglio 2025, la candidata era stata riassegnata a una nuova commissione per lo svolgimento delle prove nella sessione suppletiva. Il Collegio, con ordinanza cautelare del 17 luglio 2025, aveva confermato l’ammissione con riserva già disposta. La studentessa ha tuttavia sostenuto le prove suppletive senza superarle, riportando 14/20 nella prima prova scritta, 13/20 nella seconda prova di matematica e 4/20 al colloquio orale. A quel punto ha proposto motivi aggiunti contestando il giudizio di “Non diplomato”.
Le motivazioni del giudice
La Sezione Quinta del Tar Lombardia, nella sentenza n. 03462/2026, ha esaminato in via preliminare i motivi aggiunti avverso il mancato superamento dell’esame. “Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente le censure articolate con i motivi aggiunti avverso il giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato in quanto, ove i motivi aggiunti dovessero risultare infondati, ne conseguirebbe l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale”, si legge nella pronuncia.
Sul difetto di motivazione del voto, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento per cui il voto numerico “esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni e chiarimenti” (Tar Milano, Sez. V, 26 settembre 2025, n. 3003; Tar Ancona, sez. II, 19 aprile 2024, n.381). Nel caso specifico, la commissione ha utilizzato griglie di valutazione sia per le prove scritte che per il colloquio, assegnando punteggi per ogni voce, con ciò assolvendo all’onere motivazionale.
Quanto alla presunta irragionevolezza e illogicità della valutazione, il Collegio ha rilevato come la commissione abbia messo a disposizione le mappe concettuali predisposte dalla stessa ricorrente e assegnato un tempo supplementare, che la studentessa ha ritenuto di non utilizzare. Il giudice ha richiamato il principio per cui la finalità del PDP “è quella di assicurare all’alunno in condizione di svantaggio il raggiungimento, quantomeno, di obiettivi minimi di apprendimento, che non siano discriminanti o mortificanti rispetto agli altri studenti” (Tar Lombardia, Sez. V, n. 1325/2024).
Sull’asserita contraddittorietà tra l’esito della seconda prova scritta e il test TOLC-B, la sentenza chiarisce che “nessuna rilevanza può essere data ai risultati delle prove di accesso all’Università, considerata la diversità ontologica tra i test TOLC-B e l’esame di maturità”. Quanto alla durata del colloquio orale di 1 ora e 57 minuti, dalla relazione depositata emerge come fosse finalizzata a “mettere la candidata nelle migliori condizioni psicologiche per sostenere il colloquio”.
I successivi motivi, incentrati su violazione del principio del giusto procedimento e difetto di istruttoria, sono stati giudicati infondati. “Dalla verbalizzazione emerge l’assoluta incapacità della candidata di rispondere alle domande della commissione, che ha cercato di creare un clima sereno, oltre a garantire l’uso degli strumenti compensativi”, si legge nella sentenza. Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che “dal cui annullamento la parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità”. Le spese di giudizio sono state compensate in relazione alla natura della controversia.
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