Amianto in micro cantiere, sì al deposito temporaneo presso la ditta esecutrice

Il comma 19 dispone inoltre che, per quantità limitate che non giustificano l’allestimento di un deposito nel luogo dove è svolta materialmente l’attività, il trasporto dei rifiuti, dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’esecutore della manutenzione, può essere accompagnato, in alternativa al formulario, dal documento di trasporto (Ddt) che deve indicare il luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, il numero di colli o una stima di peso o volume e il luogo di destino.
Rispetto al luogo di produzione dei rifiuti, con la risposta attuale, il Mase ricorda che l’articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 lo individua come l’intera area in cui si svolge l’attività e che le Cassazioni penali, 41056/2015 e 16441/2017 lo estendono a un sito diverso, purché ricorrano tre requisiti cumulativi: disponibilità del luogo in capo al produttore, collegamento funzionale con il luogo di produzione e presenza dei necessari presidi di sicurezza. Quindi, anche se si tratta di amianto, nel rispetto dell’articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 (ad esempio, divieto di miscelazione) il deposito temporaneo presso la sede dell’esecutore del lavoro è consentito.
Sull’operatività quotidiana (soste tecniche, trasbordo, cambio di trasportatore, annotazioni di carico e scarico nel Rentri), poiché operazioni tipizzate, il Mase rinvia direttamente alle istruzioni del Dd 251/2023 sulla tenuta del formulario, allegati 2 e 1.
Source link




