Società

Alunno si fa male da solo mentre cammina: la scuola non è colpevole. I giudici respingono il ricorso della famiglia

Un bambino inciampa, cade e si ferisce a un labbro e ai denti. La madre chiede i danni alla scuola e all’assicurazione, sostenendo che mancava la sorveglianza e che il cortile aveva una mattonella sconnessa. Ma né il Tribunale né la Corte d’Appello le hanno dato ragione. L’istituto scolastico non è stato condannato a pagare.

Il caso

La madre di un alunno con disabilità, seguito dall’insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, ha fatto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e contro la compagnia assicuratrice della scuola. Il figlio, il 13 gennaio 2021 durante l’intervallo, stava guardando un tablet insieme ad altri compagni. Poi ha deciso di riportare lo strumento alla maestra di sostegno. Mentre si dirigeva verso di lei, è inciampato ed è caduto. Le conseguenze: una ferita lacero-contusa al labbro inferiore e al mento, più una frattura dello smalto dentale su due incisivi superiori.

Nell’atto di citazione iniziale, la madre aveva descritto l’incidente come un violento urto contro un muro in assenza di vigilanza. Solo in un secondo momento ha cambiato versione, parlando di un inciampo su una mattonella sporgente o irregolare del cortile. La scuola si è difesa spiegando che gli insegnanti erano presenti, che il bambino non era mai stato lasciato solo e che la caduta era stata troppo rapida e imprevedibile per poterla evitare. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 4650/2024, aveva già respinto la richiesta di risarcimento. La madre ha allora presentato appello alla Corte d’Appello di Venezia.

Le motivazioni del giudice

La Corte d’Appello di Venezia (sentenza n. 1324/2026, depositata l’8 giugno scorso) ha esaminato entrambi i motivi del ricorso e li ha giudicati infondati. Per i giudici, la domanda della madre era stata correttamente inquadrata dal Tribunale come responsabilità contrattuale della scuola ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, e non come responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 2048 (quella che riguarda i danni causati da un alunno a un altro alunno). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9346/2002) hanno già chiarito che se un allievo si fa male da solo, non si può applicare la presunzione di responsabilità a carico dell’istituto.

Sta a chi chiede il risarcimento dimostrare il nesso causale tra la condotta della scuola e il danno subito. E proprio qui è mancata la prova. La relazione delle insegnanti del 13 gennaio 2021 parlava di un inciampo “su una mattonella della pavimentazione del cortile”, ma senza descrivere quella mattonella come sconnessa, rialzata o difettosa. Nessuna foto del luogo è stata prodotta. Le testimoni hanno dichiarato di non aver visto se ci fosse effettivamente una sconnessione nel punto della caduta. Una di loro ha ammesso: “Ho immaginato che il bambino abbia potuto inciampare su una sconnessione del terreno […] ma non ho poi visto se effettivamente c’era una sconnessione” (verbale udienza 3 ottobre 2024).

Quanto alla vigilanza, dalle deposizioni è emerso che le due insegnanti erano entrambe presenti in cortile. La maestra di sostegno ha raccontato di aver tentato persino di afferrare il bambino mentre cadeva, senza riuscirci. La giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 14720/2024, n. 36723/2021 e n. 33392/2025) ripete da tempo che la scuola non risponde se l’evento è stato così improvviso da non consentire un intervento efficace. Il personale scolastico ha comunque prestato subito soccorso, accompagnato il minore all’interno e avvisato la famiglia.

Senza la prova dell’an debeatur (cioè che il danno sia effettivamente imputabile alla scuola), la richiesta di una consulenza tecnica per quantificare le lesioni è stata giudicata inutile. L’appello è stato respinto. La madre è stata condannata a pagare le spese legali del grado di appello: circa 1.984 euro a ciascuna delle parti appellate, oltre rimborso forfettario, IVA e contributo unificato aggiuntivo. Per la scuola e per la sua assicurazione nessun risarcimento.


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