“Allarmante rischio” di altri abusi: ecco perché il molestatore della 13enne deve andare in cella
Non è stato il pericolo di fuga, ma il “consistente e per certi versi allarmante” pericolo di reiterazione di reati della stessa tipologia, a spingere il tribunale del Riesame di Torino a ordinare la custodia cautelare in carcere per il 42enne bengalese indagato per i palpeggiamenti ai danni di una tredicenne e di una donna adulta, quest’ultima ancora non identificata.
La misura del carcere non è ancora esecutiva e l’indagato è al momento libero con obbligo di firma. Occorre infatti attendere che l’ordinanza del tribunale diventi definitiva: devono trascorrere 10 giorni entro i quali la difesa può presentare ricorso in Cassazione (e quindi attendere poi la decisione della Suprema Corte) oppure i soli 10 giorni dalla decisione del tribunale se non viene presentato ricorso.
Dalla lettura dell’ordinanza si ricava che i giudici del Riesame ritenevano più idonea la misura dei domiciliari per il 42enne. Ma la totale mancanza di una dimora idonea ha reso inevitabile disporre la misura del carcere. Al contempo per i giudici era “inadeguata la misura non detentiva dell’obbligo di firma decisa in prima istanza”. È quanto emerge dall’ordinanza depositata ieri dal tribunale – collegio composto dai giudici Claudio Ferrero, Stefano Vitelli e Cristiano Trevisan – che ha accolto l’appello della pm Eleonora Sciorella, ribaltando la decisione della gip.


I fatti risalgono al primo pomeriggio del 28 agosto 2026. Un dipendente di un minimarket cittadino, dopo aver adescato una minore entrata nel negozio per comprare succhi di frutta offrendole snack e chiedendole se fosse fidanzata, l’aveva abbracciata e palpeggiata al seno dicendo “molto buono”. Le telecamere di videosorveglianza avevano confermato il palpeggiamento e svelato che pochi minuti prima, l’indagato aveva molestato una cliente quarantenne palpandole i glutei e mimando un atto sessuale alle sue spalle.


Contro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, deciso in prima istanza, la pm aveva presentato appello denunciando l’alto pericolo di recidiva e di fuga. Il Riesame ha escluso il pericolo di fuga – valorizzando il permesso di soggiorno per protezione speciale e un regolare contratto di lavoro – ma ha confermato l’allarme recidiva.
L’uomo accusato di abusi su una 13enne: “Farò un corso per uomini abusanti e voglio cambiare lavoro”


L’ordinanza sottolinea come ci si trovi di fronte a un soggetto che “lavorando a contatto con il pubblico in un esercizio commerciale, non curante del fatto che le proprie condotte siano registrate in presa diretta dalle telecamere di sorveglianza, sfoga le proprie pulsioni sessuali molestando le clienti, senza peritarsi di abusare anche di una ragazza minorenne a cui chiede l’età, che cerca di avvicinare fisicamente con abbracci per poi palparle repentinamente il seno”.


Dal testo si ricava che “dalle dichiarazioni della minore e dalla visione della dinamica dei fatti emerge chiaramente che l’uomo, con il pretesto di abbracciarla, alla fine le palpa il seno con un gesto repentino e improvviso che ha impedito, proprio per le sue modalità, di prevenire e ostacolare il dissenso della ragazza: siamo quindi nell’ambito di una violenza/costrizione più che di una induzione/abuso”.
Con riguardo all’ipotesi di minore gravità del fatto – tema su cui insiste la difesa guidata dall’avvocata Francesca D’Urzo al fine di sostenere l’adeguatezza della misura dell’obbligo di firma – il Collegio premette che “secondo il consolidato orientamento di legittimità, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici“.


I giudici, come si evince dal testo, hanno escluso l’ipotesi di minore gravità “in particolare la natura dell’atto sessuale e la sua durata essendosi trattato di un fugace palpeggiamento al seno sopra la maglietta”, in quanto “il possibile effetto di trauma psicologico a danno di una ragazza ancora piccola rispetto ad un atto del genere deve ancora essere apprezzato nel prosieguo dell’istruttoria”.
Emerge allo stato, infatti – precisano i giudici – che la ragazza era “disgustata e aveva sensi di nausea”: al pronto soccorso la minore si presentava poche ore dopo il fatto scossa, spaventata, piangendo e veniva stabilita nei giorni successivi una probabile valutazione psicologica specialistica.


“Tale ultima considerazione, unitamente agli indici descrittivi di uno stato di shock quali risultano dalla descrizione dei fatti – proseguono i giudici – superano allo stato il rilievo difensivo legato ad una presunta, apparente tranquillità dimostrata dalla persona offesa nel corso dell’audizione. Insomma, in questo quadro in fieri il riconoscimento dell’attenuante risulta prematuro proprio in relazione al suddetto accertando profilo di danno psicologicoeventualmente arrecato alla persona offesa, tenuto appunto conto della sua età“.
Il provvedimento evidenzia l’intenzione originaria del Collegio: “Proprio tali considerazioni relative all’idoneità in concreto della misura da applicare, unitamente ai primi segni di ravvedimento dell’indagato valorizzati dal gip, inducono a ritenere idonea una misura detentiva domiciliare: nel contempo, però, a considerare inadeguata in concreto la misura non detentiva dell’obbligo di firma decisa in prima istanza”.
L’obiettivo dei giudici era contemperare l’esigenza di bloccare l’attività lavorativa e la libera circolazione. Tuttavia, il testo dell’ordinanza rimarca il blocco insormontabile: “Emerge quindi come importante criticità fattuale la circostanza che né al momento della decisione del giudice cautelare di prime cure né allo stato l’indagato ha un idoneo domicilio dove far insistere tale meno gravosa misura cautelare”.
Inoltre, il Collegio ha bollato come inapplicabile la richiesta difensiva del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, poiché “il pericolo del ripetersi di fatti analoghi investe una potenziale e indeterminata pluralità di persone offese“.
Source link




