Trentino Alto Adige/Suedtirol

Affettività, il consenso non serve sempre


BOLZANO. È scattato anche in Alto Adige l’obbligo del consenso scritto dei genitori per tutte le attività scolastiche che riguardano sessualità, affettività e identità di genere.

La legge introduce regole diverse a seconda dell’età degli studenti, e riguarda sia le attività dell’orario scolastico (curricolari) sia quelle integrative (extracurricolari).

La legge del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara operativa anche in provincia

La legge Valditara – conferma l’assessore alla scuola italiana Marco Galateo (FdI) – è operativa anche in provincia di Bolzano. «Va detto però che da più di cinque anni nelle nostre aule non si fa più educazione sessuale e vorrei – sottolinea – che si andasse avanti così. Ribadisco – infatti – il mio no deciso a come è stata gestita una questione più che delicata lasciata nelle mani di associazioni che facevano attività ideologica, woke e gender con soldi pubblici. Avrei visto bene al posto loro pediatri e psichiatri. Va avanti invece il nostro impegno sul fronte dell’educazione affettiva, il rapporto uomo donna e tutto quel che si può fare, per esempio, per la prevenzione ai femminicidi».

Possibile una legge provinciale

Se Galateo condivide e sostiene la linea Valditara, l’assessore alla scuola in lingua tedesca Philipp Achammer, se ne discosta e sta pensando ad una legge provinciale con regole diverse.

«Sì è vero», dice Galateo. Nel caso in cui si concretizzasse una norma differente dovrebbe recepirla anche la scuola italiana? «Dipende dal testo, ma sì, una legge provinciale normalmente si dovrebbe applicare a tutte e tre le intendenze scolastiche».

Gullotta fa chiarezza ai genitori sull’ambito di applicazione della nuova normativa

«Abbiamo in mano la nota esplicativa del ministero che chiarisce puntualmente anche ai genitori l’ambito di applicazione della nuova normativa».

Lo spiega il sovrintendente Vincenzo Gullotta. «Il consenso informato scritto non è richiesto genericamente per tutte le attività di educazione all’affettività. Nelle scuole secondarie di primo (medie) e secondo grado (superiori) il consenso scritto dei genitori – dello studente se maggiorenne – è richiesto per le attività extracurricolari (integrative) o di ampliamento dell’offerta formativa che trattano temi sulla sessualità. La stessa nota ministeriale chiarisce invece che non è previsto il consenso per le attività riconducibili agli obiettivi curricolari (dentro l’orario scolastico) di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni. Queste attività restano – infatti – parte integrante del compito educativo della scuola».

Quindi – sintetizza Gullotta – per essere molto chiari non è corretto affermare che da ora serva il consenso scritto per qualsiasi attività di educazione all’affettività. «Occorre verificare contenuti e natura dell’attività. Se si tratta delle attività curricolari di educazione al rispetto e alle relazioni previste dalle indicazioni e dalle linee guida, il consenso non è richiesto; se invece si tratta di attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa riguardanti temi attinenti alla sessualità, si applica il consenso preventivo previsto dalla legge».

Il ministero precisa inoltre che queste disposizioni sono operative dall’anno scolastico 2026/27 e che le scuole devono adeguare il Patto educativo di corresponsabilità, indicando procedure e modalità di acquisizione del consenso nei casi in cui esso sia necessario.

Gli studenti senza consenso dovranno uscire dall’aula?

Anche su questo tema la nota del ministero del 14 settembre è molto chiara, riprende il sovrintendente. «Tutto dipende dal tipo di attività. Se si tratta di un’attività extracurricolare per la quale è necessario il consenso e la famiglia non lo presta, lo studente semplicemente non partecipa a quell’attività. Se invece si tratta di un’attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire allo studente che non ha il consenso un’attività formativa alternativa, affidata a docenti della scuola e prevista nel Ptof (piano triennale dell’offerta formativa).

Naturalmente – chiude Vincenzo Gullotta – tutto questo riguarda solo le attività per le quali la legge richiede il consenso. Per le normali attività curricolari di educazione al rispetto, alle relazioni responsabili, all’empatia e al contrasto della violenza e delle discriminazioni il consenso non è richiesto e quindi il problema non si pone».


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »