Adotta il figlio dell’ex convivente dopo che si sono lasciati: “Cresciuto come figlio proprio”

Una sentenza che certifica un atto di amore e che è destinata a fare giurisprudenza. I giudici del Tribunale per i minorenni hanno accolto la richiesta di un uomo di adottare il figlio della sua ex compagna, con cui aveva vissuto per circa dieci anni, sancendo di fatto la possibilità di tutelare legalmente un rapporto affettivo profondo e stabile anche dopo la fine della relazione di coppia.
La vicenda è l’atto conseguente a una separazione. Una coppia non sposata, dopo un decennio di convivenza e la nascita di un figlio, decide di interrompere la relazione, optando per un affidamento condiviso paritetico del bambino. Tuttavia, all’interno del nucleo familiare vive da sempre anche un altro bambino, di due anni più grande, figlio di una precedente relazione della donna e mai riconosciuto dal padre biologico.
L’ex compagno della donna, però, con il bambino (privo di legami di sangue) aveva instaurato nel tempo un rapporto solido e continuativo, un vero e proprio legame padre-figlio. A rendere ancora più complessa e delicata la situazione, il legame inscindibile tra i due fratelli (con padre biologico diverso): dopo la separazione, il bambino più grande ha continuato a seguire il più piccolo durante i giorni trascorsi con l’ex compagno della madre, andando di fatto a vivere con loro a intervalli regolari.
Di fronte a questo scenario, l’uomo si è rivolto al Tribunale per i Minorenni chiedendo di poter adottare il minore ai sensi dell’articolo 44, lettera d, della Legge n. 184/1983, che disciplina le cosiddette “adozioni in casi particolari”.
Il verdetto: “Preminente l’interesse del minore”
I giudici umbri hanno accolto la richiesta, motivando la decisione con argomentazioni chiare e nette. “Sebbene la madre del minore e il ricorrente si siano di fatto separati – si legge nella sentenza – è evidente che l’adozione del minore da parte dell’istante sia idonea a realizzare il preminente interesse del medesimo, dovendosi salvaguardare la continuità affettiva, la conservazione del rapporto affettivo, educativo e di sostegno materiale e morale già consolidato all’interno del nucleo familiare”.
Il Tribunale ha sottolineato con forza la natura del legame tra l’uomo e il bambino: “Il bambino ha sempre considerato il signor […] quale proprio padre (anzi, ha creduto che fosse tale fino a poco tempo fa), sicché il bambino mantiene il proprio interesse ad essere adottato dal ricorrente anche se il legame di coppia con la madre naturale è venuto a cessare”.
Un ruolo chiave nella decisione lo ha avuto anche la madre, che nonostante la separazione ha prestato il proprio consenso all’adozione, riconoscendo l’importanza del rapporto tra l’ex compagno e il figlio e la necessità di un riconoscimento giuridico.
L’avvocato: “Un grande gesto d’amore, provvedimento inedito”
A commentare la storica sentenza è l’avvocato Simone Marchetti, legale del padre “sociale” ed esperto di diritto di famiglia. “Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato –. La legge sull’adozione prevede espressamente l’adozione del figlio del coniuge, ma non quella del figlio del convivente. Ci sono stati alcuni casi in Italia, ma questo è un ulteriore e fondamentale passaggio: si tratta dell’adozione del figlio dell’ex convivente”.
Sempre commentando la sentenza l’avvocato Marchetti ha detto che “è un grande gesto d’amore e un provvedimento importantissimo per il rapporto tra questo padre sociale e il ragazzo. Un rapporto talmente intenso da andare oltre la relazione con la madre biologica, che infatti è finita. Ecco perché parliamo di adozione del figlio dell’ex convivente: è un provvedimento inedito e di straordinaria importanza”.
La sentenza del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei cosiddetti “legami sociali” o “affettivi”, riconoscendo che l’amore e la continuità educativa possono, e devono, prevalere sulla rigidità dei legami di sangue quando a essere protetto è l’interesse superiore del minore.
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