Economia

Acquisti online e reclami, maggiori tutele ai consumatori europei

Risoluzione alternativa delle controversie più accessibile e semplificata, ma soprattutto adeguata ai mercati digitali, con l’ingresso dell’intelligenza artificiale. Sono le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2647 che modifica la 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Adr, Alternative dispute resolution), nonché le direttive 2015/2302, 2019/2161 e 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (Odr). Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Le novità

La nuova direttiva segna una svolta anche per un rafforzamento dei mezzi automatizzati utilizzati nel processo decisionale, pur nel rispetto di obblighi quali l’informazione preventiva alle parti e la tutela del diritto degli interessati di «chiedere che l’esito della procedura Adr sia riesaminato da una persona fisica dell’organismo Adr», in linea con i requisiti fissati dall’articolo 6.

Preso atto dell’aumento delle controversie in particolare transfrontaliere soprattutto per l’incremento degli acquisti online, l’Unione ha puntato a un restyling per rendere più semplice il ricorso a sistemi di soluzione di controversie diversi rispetto all’accesso a un tribunale nazionale, tenendo conto che, secondo il quadro europeo di valutazione dei consumatori, il 25% dei consumatori incontra un problema che dovrebbe condurre alla presentazione di un reclamo, ma un terzo non passa all’azione legale formale per via di costi e oneri burocratici, che decollano nel caso di controversie transfrontaliere. Così, su proposta della Commissione, tenendo conto del quadro normativo ormai non adatto ai tempi e risalente al 2013, sono state modernizzate le norme sull’Adr.

Tra le novità, l’ampliamento del campo di attuazione perché la direttiva sarà applicabile alle controversie nazionali, transfrontaliere e con professionisti di Paesi terzi se il consumatore è residente nell’Unione, anche nel caso di obbligazioni derivanti dalla fase precontrattuale o post-contrattuale. Non solo. Spazio al digitale collegato alla cessione dell’uso dei dati: la direttiva sarà applicabile nel caso in cui il professionista fornisca o si impegni a fornire contenuto digitale mediante un supporto non materiale o servizi digitali al consumatore laddove quest’ultimo «si impegna a fornire dati personali al professionista».

Il ruolo dei professionisti

L’Unione chiede, inoltre, agli Stati membri di adottare misure per “spingere” i professionisti ad aderire alle procedure alternative soprattutto in settori commerciali in cui i consumatori presentano spesso reclami, come trasporti e turismo.


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