Umbria

Allevamento intensivo senza autorizzazione ambientale, Tar respinge ricorso contro la Regione

Per quanto riguarda l’Autorizzazione integrata ambientale, ciò che conta è la capacità potenziale dell’impianto e non il numero di capi di bestiame presenti in un singolo momento. È questo il senso della sentenza con la quale, nelle scorse ore, il Tar dell’Umbria ha giudicato improcedibile il ricorso contro Regione e Arpa di una società di Magione. L’azienda, in particolare, aveva chiesto alla magistratura amministrativa di annullare una determinazione di Palazzo Donini con la quale si ordinava la chiusura dell’attività di allevamento intensivo di suini. Il ricorso è stato dichiarato però improcedibile (per sopravvenuta carenza di interesse) dato che il Consiglio di Stato ha rigettato in via definitiva l’appello della società contro il primo ordine di chiusura.

Il caso La sentenza in particolare riguarda un secondo provvedimento regionale, adottato nell’agosto 2025, con cui era stata ordinata la chiusura di una delle due strutture dell’allevamento entro il 30 novembre dello stesso anno. La Regione era intervenuta dopo che i controlli avevano accertato la presenza di oltre 2mila suini nella stalla rimasta in funzione, nonostante la società avesse comunicato la chiusura cautelativa dell’altro capannone. L’azienda aveva contestato i dati della Banca dati nazionale degli animali, sostenendo che un errore nella registrazione di una partita di 250 suini avesse determinato un conteggio superiore a quello reale. Per il Tar, però, l’obbligo di Autorizzazione integrata ambientale dipende dalla capacità potenziale dell’impianto, non dal numero di animali presenti al momento del controllo. La struttura chiusa temporaneamente, infatti, conservava gli allestimenti e la destinazione d’uso originari, con una capacità complessiva dell’allevamento superiore dunque alla soglia di 2mila posti prevista dalla normativa.

La sentenza I giudici hanno inoltre richiamato la responsabilità del gestore nell’assicurare la correttezza e il tempestivo aggiornamento dei dati nella banca dati nazionale, sulla quale l’amministrazione può legittimamente basare le proprie verifiche. Esclusa anche la possibilità di beneficiare della deroga regionale prevista per gli allevamenti che scelgono di utilizzare solo una parte della capienza disponibile: la riduzione deve essere motivata e comunicata formalmente ad Arpa e ai servizi veterinari dell’Usl all’inizio di ogni ciclo produttivo. Adempimenti che, secondo la sentenza, non risultavano assolti. Il Tar ha ritenuto legittima anche la scelta della Regione di non comunicare preventivamente l’avvio del procedimento, considerate le esigenze di rapidità legate alla tutela ambientale. La chiusura di un impianto privo dell’autorizzazione richiesta, osservano i giudici, non ha soltanto una funzione sanzionatoria, ma serve anche a prevenire possibili danni all’ambiente.

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