Assegnazioni provvisorie e cattedre di sostegno non spezzate: la prassi (non scritta) che penalizza gli insegnanti di ruolo

Richiedere il part-time per conciliare vita e lavoro non dovrebbe mai trasformarsi in un boomerang. Eppure è quello che sta accadendo a diversi docenti di sostegno di ruolo che, al momento delle assegnazioni provvisorie, si vedono scavalcare e relegare nelle ultime preferenze o a chilometri da casa. Raccogliamo la testimonianza di un insegnante di scuola secondaria di I grado che, pur avendo diritto e punteggio per le prime sedi indicate, si è visto negare l’assegnazione provinciale a causa di una direttiva burocratica non scritto e adottata dall’Ufficio scolastico di appartenenza: il rifiuto di frazionare le cattedre di sostegno per chi lavora a orario ridotto.
“L’esito delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico in corso lascia in bocca l’amaro calice della beffa: pur avendo presentato regolare istanza e vantando la precedenza per essere soddisfatto nelle primissime preferenze indicate — dove i posti erano formalmente presenti e confermati dagli stessi elenchi pubblicati dall’Ufficio Scolastico Territoriale a cui appartengo —, la mia domanda è stata accolta soltanto per la penultima sede espressa. Un paradosso burocratico nato da un vizio di forma che trasforma un diritto legittimo come il part-time in un’autentica penalizzazione professionale e personale.
Il meccanismo distorto: la cattedra di sostegno non si spezza
La radice del problema risiede in un’interpretazione restrittiva e arbitraria adottata da alcuni Uffici Scolastici Provinciali in Sicilia. Se per il posto comune la prassi consolidata prevede il regolare frazionamento delle cattedre da 18 ore per coprire l’orario ridotto dei docenti in part-time, sul sostegno l’orientamento cambia radicalmente.
Con la motivazione ufficiosa di voler tutelare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, gli uffici si rifiutano di spezzare le cattedre intere da 18 ore. Di conseguenza, l’assegnazione per un docente a orario ridotto va a buon fine solo ed esclusivamente se tra le disponibilità esiste già uno spezzone orario (es. 9 ore) originatosi in modo autonomo. Se nelle scuole prescelte sono presenti solo cattedre intere, la domanda del docente in part-time viene semplicemente scavalcata.
Questa linea rigida poggia tuttavia su presupposti deboli sia sul piano normativo sia su quello pratico: l’articolo 7 del CCNI stabilisce che l’assegnazione provvisoria in part-time può avvenire su spezzoni. L’uso del verbo “può” è sempre stato inteso come una tutela in più per il lavoratore (per consentirgli di coprire anche frazioni di cattedra) e mai come un divieto tassativo di frazionare una cattedra intera.
Inoltre, si dimentica che la “cattedra intera” di sostegno non corrisponde quasi mai a un singolo alunno, ma è un aggregato orario composto da più moduli (es. 9+9 ore su due studenti diversi). Basterebbe una verifica sulla composizione interna della cattedra per assegnare le 9 ore al docente in part-time senza arrecare alcun danno alla didattica.
L’amarezza del docente: «Leso nei miei diritti e penalizzato dal part-time»
Il sentimento che resta al termine di questa procedura è una profonda sensazione di impotenza. La scelta del part-time, nata per esigenze personali, si è rivelata un boomerang dannoso che mi ha privato della possibilità di lavorare vicino a casa, costringendomi ad accettare una sede più lontana rispetto a quella che avrei potuto avere se non in part time. È molto spiacevole verificare che cattedre intere presenti nelle mie prime preferenze siano state poi assegnate a colleghi provenienti da fuori provincia tramite le assegnazioni interprovinciali — movimenti che in base alla normativa seguono quelli provinciali. Pur avendo il punteggio e i requisiti per stare vicino a casa, sono stato scavalcato solo perché la mia posizione oraria è stata trattata come un “intralcio”.
Inoltre, il rischio concreto è che questa prassi si trasformi in una condanna a lungo termine: se nei prossimi anni non dovessi ottenere trasferimento e non dovesse crearsi “per caso” uno spezzone isolato nelle mie vicinanze, sarò costretto a rientrare nella mia sede di titolarità, distante decine e decine di chilometri, pur in presenza di posti disponibili nel mio comune che l’ufficio si rifiuta di dividere.
La continuità didattica a senso unico e l‘assenza totale di trasparenza
Lo scorso anno scolastico ho prestato servizio su un alunno con una cattedra di 9 ore. Quest’anno il ragazzo affronterà gli esami conclusivi della terza media e queste nove ore sono state conferite, insieme ad altre 9, ad una collega che ha chiesto assegnazione interprovinciale. Ci si riempie la bocca con il principio della continuità didattica, ma nei fatti la si applica solo quando fa comodo all’amministrazione o per i contratti a tempo determinato, dimenticandola del tutto quando si tratta di tutelare il percorso di uno studente e il lavoro di un docente di ruolo.
Ciò che genera maggiore rabbia è la mancanza di chiarezza. Ho studiato attentamente il CCNI e i testi normativi prima di inoltrare la domanda e in nessun documento ufficiale è riportato in modo chiaro e insindacabile che le cattedre di sostegno non si possono spezzare per i docenti in part-time. Nessun avviso, nessuna precisazione preventiva, solo un “può”.
Ci si ritrova così spiazzati a giochi fatti, vittime di regole scritte “a matita” da singoli funzionari che trasformano la gestione della scuola in un terno al lotto, dove a pagare il conto sono sempre i diritti dei lavoratori e la stabilità degli alunni più fragili”.
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