Graduatorie ATA terza fascia: alla prima supplenza scattano i controlli. Attestati da tenere pronti per la scuola, possibile esclusione o ricalcolo del punteggio

Per chi ottiene una supplenza dalle graduatorie ATA di terza fascia, il primo contratto segna anche l’avvio dei controlli sulle dichiarazioni presentate nella domanda.
La scuola che stipula il rapporto di lavoro deve verificare titoli, servizi e altri elementi dichiarati dall’aspirante, con possibili effetti sul punteggio, sulla posizione in graduatoria e, nei casi previsti, sulla permanenza negli elenchi.
Le regole sono contenute nell’articolo 6, commi da 11 a 15, del D.M. 89/2024, che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027.
Per gli aspiranti è quindi opportuno avere già disponibili gli attestati e la documentazione relativa a quanto inserito nell’istanza, in modo da poterli esibire o trasmettere alla scuola qualora vengano richiesti durante la verifica.
Il controllo parte dalla scuola del primo contratto
Il comma 11 individua l’istituzione scolastica competente: è quella nella quale l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro sulla base della graduatoria di terza fascia durante il periodo di validità degli elenchi.
La verifica deve essere effettuata tempestivamente e non riguarda soltanto il titolo o il servizio che ha inciso sulla specifica convocazione. Il controllo si estende al complesso delle situazioni dichiarate dall’interessato e a tutte le graduatorie nelle quali risulta inserito.
La scuola deve quindi accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e i titoli, i servizi e gli altri elementi effettivamente posseduti dall’aspirante.
Attestati da tenere pronti: titoli, certificazioni informatiche e CIAD
In vista di una convocazione è utile predisporre per tempo la documentazione riferita alle dichiarazioni inserite nella domanda.
Possono essere richiesti gli attestati relativi al titolo di studio di accesso, agli ulteriori titoli culturali e professionali valutati e alle eventuali certificazioni informatiche e digitali dichiarate ai fini del punteggio.
Tra gli elementi da documentare anche la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, CIAD, requisito di accesso previsto per tutti i profili ATA, con esclusione del profilo di collaboratore scolastico.
Devono inoltre poter essere verificati i servizi dichiarati nell’istanza. Non significa che ogni aspirante debba necessariamente presentare in anticipo tutta la documentazione in formato cartaceo: è però opportuno averla disponibile per l’esibizione o la trasmissione alla scuola qualora venga richiesta nell’ambito dei controlli.
Verifica positiva: i dati vengono convalidati
Se gli accertamenti confermano quanto dichiarato, il dirigente scolastico procede alla convalida a sistema dei dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
Il comma 14 attribuisce alla verifica positiva un effetto che non si esaurisce con l’attuale triennio. L’accertamento dei titoli di servizio e di cultura comporta infatti la loro validazione alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, anche per i successivi periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto.
La convalida assume quindi rilievo anche in prospettiva dei successivi aggiornamenti.
Se il controllo è negativo: punteggio rideterminato o esclusione
Gli effetti cambiano quando le verifiche non confermano in tutto o in parte quanto dichiarato.
Il comma 13 prevede che il dirigente scolastico registri a sistema, sulla base della situazione accertata, l’esclusione prevista dall’articolo 7 oppure la rideterminazione del punteggio e delle posizioni assegnate all’aspirante.
Il provvedimento viene comunicato all’interessato e anche alle altre scuole indicate nella domanda.
Non tutte le difformità producono automaticamente l’esclusione: il decreto distingue la rideterminazione del punteggio dai casi nei quali ricorrono invece le condizioni per l’estromissione dalla graduatoria.
Dichiarazioni mendaci e responsabilità penale
La disciplina prende in considerazione anche le ipotesi nelle quali dal controllo emergano dichiarazioni non veritiere.
Il comma 13 lascia al dirigente scolastico che ha effettuato le verifiche la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che disciplina le conseguenze delle dichiarazioni mendaci e degli atti falsi nelle autocertificazioni.
Agli effetti sulla graduatoria possono dunque aggiungersi, nei casi previsti dalla normativa, ulteriori conseguenze legate alla natura della dichiarazione accertata.
Quando il servizio viene considerato “di fatto e non di diritto”
Il comma 15 interviene anche sul servizio eventualmente già prestato.
Se, a seguito dei controlli e delle determinazioni previste dal decreto, risulta che l’aspirante ha lavorato in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo oppure sulla base di dichiarazioni mendaci, il dirigente scolastico competente può dichiarare quel servizio prestato “di fatto e non di diritto”.
In questo caso il servizio non viene menzionato negli attestati richiesti dall’interessato, non attribuisce punteggio e non è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio o della progressione di carriera. Restano ferme le eventuali sanzioni di altra natura previste dall’ordinamento.
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