Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, domande in scadenza il 4 agosto: requisiti, differenze e videoguida

Il personale ATA ha tempo fino al 4 agosto 2026 per presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2026/27. Mancano quindi soltanto due giorni alla chiusura delle istanze.
Le operazioni sono disciplinate dal CCNI sottoscritto il 10 luglio 2026 e dalla nota ministeriale n. 18007. Le domande devono essere compilate utilizzando il modello disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Le istanze vanno trasmesse in modalità digitale, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. Il personale interessato deve verificare l’indirizzo PEC e le indicazioni operative pubblicate dall’Ufficio scolastico territoriale competente.
A supporto degli interessati è disponibile anche una videoguida tratta da una diretta di Orizzonte Scuola, con le indicazioni sulla compilazione e sulla presentazione della domanda.
Qual è la differenza tra utilizzazione e assegnazione provvisoria?
L’utilizzazione riguarda soprattutto situazioni legate alla posizione professionale, all’esubero e alla sede di titolarità del dipendente.
L’assegnazione provvisoria viene invece richiesta prevalentemente per esigenze familiari, assistenziali o di salute.
In entrambi i casi il movimento ha durata annuale e non modifica la titolarità del personale.
Chi può chiedere l’utilizzazione
Tra i principali destinatari delle utilizzazioni rientra il personale ATA soprannumerario nell’organico dell’istituto di titolarità o trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli anni precedenti.
Può presentare domanda anche il personale che, a seguito del dimensionamento scolastico, sia stato riassegnato in un comune diverso da quello della precedente titolarità, così come il personale restituito ai ruoli che abbia ottenuto una sede non compresa tra quelle richieste.
L’utilizzazione può inoltre interessare:
- i funzionari titolari di incarico di DSGA dichiarati inidonei allo svolgimento delle relative mansioni;
- il personale dichiarato inidoneo al proprio profilo e utilizzabile in mansioni coerenti con un altro profilo;
- il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno precedente e assegnato d’ufficio perché non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse;
- il personale privo di sede definitiva;
- il personale in esubero o proveniente da una provincia in cui sia presente una situazione di esubero;
- il personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione che, a seguito del dimensionamento, sia stato assegnato in un comune o distretto subcomunale diverso da quello della precedente titolarità.
Possono inoltre presentare domanda i dipendenti che rientrano nelle ulteriori situazioni previste dal CCNI, comprese quelle relative alla restituzione ai ruoli, al rapporto di lavoro a tempo parziale e alla riconversione professionale.
Quando si può chiedere l’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, indicando fino a un massimo di quindici preferenze.
La domanda può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o ai minori affidati con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente, a parenti o affini, purché la convivenza stabile risulti dalla certificazione anagrafica;
- assistenza a una persona con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, anche non convivente, a condizione che sia documentato il diritto ai permessi mensili o al congedo straordinario;
- gravi esigenze di salute del richiedente, certificate dalla documentazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Le domande devono essere presentate entro il 4 agosto 2026, seguendo le modalità indicate dall’Ufficio scolastico territoriale competente.
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