la doppia causa del tumore. Condannata l’azienda agraria del Collegio Pio della Sapienza

Era un fumatore, ma lavorare 25 anni in mezzo ai fitofarmaci di un’azienda agraria ha contribuito all’insorgere di patologie mortali. La Corte d’appello di Perugia ha scritto una sentenza importante in materia di sicurezza sul lavoro, condannando il Collegio Pio della Sapienza (ente gestore dell’azienda agraria legata alla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia) a risarcire con quasi 309mila euro i familiari di un operaio agricolo deceduto nel 1998 per un tumore polmonare contratto dopo un quarto di secolo di esposizione a fitofarmaci cancerogeni, in assenza totale di dispositivi di protezione.
La sentenza della Corte d’appello ha integralmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Perugia, che nel settembre 2023 aveva respinto la domanda di risarcimento. A firmare la pronuncia di 19 pagine sono stati il presidente Simone Salcerini, la giudice relatrice ed estensore Paola de Lisio e la giudice Ombretta Paini.
L’operaio, un bracciante agricolo che all’epoca del decesso aveva 71 anni, aveva lavorato per 25 anni, dal 1960 al 1985, alle dipendenze dell’azienda agraria della Tenuta di Pieve Caina di Marsciano, gestita appunto dal Collegio Pio della Sapienza. Durante tutto quel periodo, come emerso dalle testimonianze rese nel corso di un precedente giudizio contro l’Inail, era stato esposto in modo continuativo e reiterato all’inalazione e al contatto con numerosi prodotti fitosanitari: tra questi, il 2,4-D, il MCPA, l’atrazina, il folpet, il mancozeb e il maneb.
Le mansioni svolte comportavano un contatto particolarmente intenso con le sostanze nocive: l’operaio si occupava, infatti, della diluizione dei prodotti in polvere, del caricamento della cisterna del trattore. Un’operazione che, data la capienza di tre quintali, richiedeva numerosi e ripetuti travasi e, talvolta, dello spargimento manuale nelle zone non raggiungibili dal mezzo meccanico. Tutto questo, come hanno concordemente riferito i testimoni, avveniva senza alcuna dotazione di mascherine, guanti, stivali o occhiali protettivi.
I giudici d’appello hanno accolto le tesi dell’avvocato Siro Centofanti, che ha assistito i familiari dell’operaio, ritenendo pienamente provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale del Collegio Pio della Sapienza.
La Corte ha innanzitutto ribadito che la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, avanzata dalla moglie e dal figlio, ha natura extracontrattuale, trattandosi di un danno subito “iure proprio” dai congiunti, estraneo al rapporto di lavoro. Questa impostazione, conforme alla giurisprudenza della Cassazione, ha consentito ai giudici di verificare autonomamente i presupposti della responsabilità aquiliana, senza subire le presunzioni tipiche del rito lavoristico.
La Corte ha ritenuto, quindi, provato il nesso di causalità materiale tra l’esposizione ai fitofarmaci e lo sviluppo del microcitoma polmonare. A sostegno, sono state valorizzate le testimonianze dei colleghi, ritenute “pienamente attendibili” per la loro dovizia di particolari, e le risultanze delle consulenze tecniche disposte nel giudizio Inail. In particolare, i giudici hanno sottolineato che, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, l’esposizione per 25 anni a sostanze di comprovata o probabile cancerogenicità (come l’atrazina, già sospesa in Italia dal 1986, e i fenossi derivati, contenenti tracce di TCDD, una diossina classificata come sicuramente cancerogena dalla IARC nel 1997) costituisce un antecedente causale efficiente dell’insorgenza del tumore.
Secondo i giudici di appello è provata la colpevolezza del datore di lavoro, qualificata come “grave negligenza”. Sul punto, l’analisi è stata particolarmente approfondita. I giudici hanno evidenziato come già le norme del 1955 imponevano al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori “maschere respiratorie o altri dispositivi idonei” per i rischi di inalazione di polveri e fumi nocivi. E che nel 1975 ulteriori norme avevano incluso le “malattie causate dai derivati dell’acido fenossiacetico” tra le patologie professionali riconosciute in agricoltura.
Ciò che ha reso particolarmente grave la condotta del Collegio Pio della Sapienza è stato, secondo la Corte, il suo carattere altamente qualificato e specializzato: l’azienda, in ragione della sua dipendenza dalla Facoltà di Agraria di Perugia, “non poteva ignorare” la cancerogenicità delle sostanze maneggiate dai propri dipendenti. “L’estensione del dovere di diligenza – si legge nella sentenza – è strettamente correlata al livello di professionalità, competenze tecniche ed organizzazione che il datore di lavoro possiede in concreto”. E nel caso di specie, la prevedibilità e prevenibilità dell’evento lesivo sono state ritenute ampiamente sussistenti dai giudici.
In particolare è stata dimostrata la prevedibilità del danno, nonostante il parere del consulente tecnico Inail, limitato ai soli prodotti MCPA e 2,4-D, avesse escluso una correlazione diretta a causa della bassissima concentrazione di TCDD. La Corte ha invece valorizzato l’eterogeneità dei composti chimici, la reiterazione dell’esposizione nell’arco di 25 anni e, soprattutto, la circostanza che la correlazione tra derivati dell’acido fenossiacetico e neoplasie fosse già nota alla letteratura scientifica e recepita a livello normativo già negli anni ’70.
Un passaggio cruciale della sentenza riguarda il concorso causale del tabagismo. Dalle consulenze medico-legali del dottor Walter Patumi, espletate nel giudizio Inail, era emerso che l’operaio era stato fumatore per un discreto numero di anni e aveva smesso di fumare solo circa 15 anni prima della morte.
I giudici, applicando il principio dell’equivalenza delle condizioni causali, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, hanno ritenuto che sia l’esposizione professionale ai fitofarmaci sia il pregresso fumo abbiano parimenti concorso a determinare il microcitoma polmonare. In difetto di elementi che consentissero di attribuire rilievo preminente all’una o all’altra concausa, la Corte ha stabilito un concorso paritario al 50%, dimezzando così l’importo del risarcimento.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la Corte ha fatto riferimento alle Tabelle di Milano, considerate dalla giurisprudenza della Cassazione come parametro di riferimento per una valutazione equitativa uniforme.
Sono stati applicati i noti criteri: l’età del danneggiato, l’età della vittima, il rapporto di parentela e l’eventuale convivenza stabile. Nel caso specifico, è emerso che la vedova, all’epoca del decesso anch’essa 71enne, era sposata con l’operaio da 45 anni, aveva avuto tre figli e conviveva stabilmente con il marito, condividendo con lui tutte le incombenze della vita quotidiana; il figlio che ha agito in giudizio (40 anni all’epoca del decesso) conviveva con i genitori e, dopo la morte del padre, si è occupato della madre in via prioritaria rispetto agli altri due fratelli, assistendola anche nei procedimenti giudiziari.
La Corte ha riconosciuto, sia per la vedova sia per il figlio, un significativo pregiudizio morale e una significativa alterazione delle abitudini di vita, ma non stravolgimenti radicali e peculiari oltre quelli desumibili dagli ordinari rapporti di convivenza.
Sulla base di questi parametri, sono stati determinati i risarcimenti di 289.414 euro per il danno subito dalla vedova (poi trasmesso “iure hereditatis” al figlio, essendo la donna deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e 328.524 euro per il danno subito personalmente dal figlio.
Applicando la riduzione del 50% per il concorso causale, gli importi effettivamente disposti sono stati 144.707 euro per il danno ereditato dalla madre e 164.262 euro per il danno proprio del figlio. Oltre al risarcimento, la Corte ha condannato il Collegio Pio della Sapienza al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
I familiari dell’operaio sono stati assistiti dall’avvocato Siro Centofanti, che ha curato sia il giudizio di primo grado sia l’appello, ottenendo una piena riforma della sentenza del Tribunale. Il Collegio Pio della Sapienza è stato difeso dagli avvocati Emilio Bagianti e Massimo Lipparini.
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