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(Adnkronos) – Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta con cui Alessandro Patanè puntava a ottenere un sequestro conservativo fino a 11,286 miliardi di euro sui beni di Autostrade per l’Italia, Holding Reti Autostradali, Mundys, Cdp Equity e Cassa Depositi e Prestiti.
L’ordinanza, firmata il 28 luglio dal giudice Maria Ciccolo della XVII sezione civile, che l’Adnkronos ha potuto leggere, rigetta anche la domanda subordinata presentata ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile: la nomina di un amministratore giudiziario che imponesse ad Autostrade l’accantonamento di un fondo rischi e bloccasse ulteriori atti di disposizione del patrimonio.
Non si tratta del giudizio di merito: il Tribunale non ha ancora respinto definitivamente la domanda miliardaria. Ha stabilito che, sulla base delle prove attualmente disponibili, non esistono le condizioni per congelare beni e partecipazioni delle società convenute mentre il processo prosegue.
Autostrade per l’Italia e Holding Reti Autostradali sono state difese dagli avvocati Roberto Argeri e Carlo Santoro; Mundys dagli avvocati Giuseppe Bernardi e Stefano Bernardi; Cdp Equity e Cassa Depositi e Prestiti dagli avvocati Alberto Gambino ed Elena Maggio.
Patanè sostiene di essere autore e titolare esclusivo dei diritti sul software “AP Consulting”, che avrebbe costituito il nucleo tecnologico del Sicve, il Sistema informativo per il controllo della velocità conosciuto dagli automobilisti come Tutor.
Secondo la ricostruzione presentata dal ricorrente, una prima versione personalizzata sarebbe stata consegnata ad Autostrade tra settembre e novembre 2004 attraverso la società Multinetworks. Le versioni successive sarebbero state installate fino al 2007 senza che i diritti sul programma fossero trasferiti alla concessionaria, questo sostiene il ricorrente.
Su questa base Patanè ha chiesto la condanna solidale delle società convenute al pagamento di 11,286 miliardi, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione. Ha domandato anche la stipula entro trenta giorni di una licenza, con una penale di 500mila euro per ogni giorno di ritardo, il divieto di ulteriore utilizzo del software e una provvisionale immediata di 56,43 milioni.
Le società resistenti hanno contestato la titolarità del programma, l’identificazione dell’opera, la prova della sua originalità e della sua effettiva incorporazione nel Tutor, oltre alla quantificazione del credito.
Il contenzioso sul Tutor si sviluppa da anni lungo due binari distinti. Il primo riguardava il brevetto rivendicato dalla società toscana Craft; il secondo riguarda invece il software e le richieste di Patanè.
Nel 2019 il Tribunale delle imprese di Roma aveva respinto la domanda con cui Autostrade e Autostrade Tech cercavano di ottenere un accertamento negativo delle pretese di Patanè: secondo i giudici, le società non erano riuscite a dimostrare di essere proprietarie del programma. Nella stessa causa, tuttavia, erano state respinte anche la querela di falso di Patanè e la sua richiesta risarcitoria da 7 milioni.
Nel 2021, nel diverso procedimento avviato da Craft, la Corte d’Appello aveva escluso la contraffazione del brevetto da parte di Autostrade, perché il sistema di identificazione dei veicoli utilizzato da Aspi era tecnicamente diverso da quello brevettato dalla società toscana. Restava aperta la separata controversia sul software con Patanè.
La sentenza del 2019 sul software è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello nel 2022 e dalla Cassazione con l’ordinanza 12850 del 2025. Ma, secondo la nuova ordinanza, quelle decisioni sono state interpretate in maniera troppo estesa.
Il punto stabilito nei precedenti giudizi era che Autostrade non aveva provato di essere proprietaria del software. Non era stato invece accertato che il proprietario fosse Patanè: la sua domanda riconvenzionale diretta a ottenere tale riconoscimento era stata dichiarata inammissibile. La Corte d’Appello aveva espressamente chiarito che, in un nuovo giudizio, anche Patanè avrebbe dovuto fornire la prova positiva della propria titolarità.
È proprio questo il passaggio su cui poggia il nuovo provvedimento: perdere una causa nella quale si pretende di essere dichiarati proprietari non significa automaticamente che la proprietà sia stata giudizialmente riconosciuta alla controparte.
Per ottenere un sequestro conservativo non è necessario dimostrare definitivamente le proprie ragioni, ma occorre almeno rendere verosimile l’esistenza del credito.
Secondo il Tribunale, Patanè non ha superato questa soglia preliminare. La perizia collegiale depositata per stimare il valore della proprietà intellettuale e dimostrare l’utilizzo illegittimo del programma dopo il 2018 è una consulenza di parte: può essere valutata come indizio, ma non costituisce una prova dei fatti riferiti dai consulenti.
Ancora più netto il giudizio sulle fatture elettroniche emesse da Patanè per le presunte licenze e penali contrattuali. Il semplice transito delle fatture attraverso il Sistema di interscambio certifica la ricezione e l’inoltro del documento, ma non dimostra l’esistenza di un contratto, di una licenza o di un debito.
Le fatture, inoltre, erano state ripetutamente contestate da Autostrade. Trattandosi di documenti formati unilateralmente dal soggetto che pretende il pagamento, non possono provare in suo favore il rapporto contrattuale dal quale il credito dovrebbe derivare. Per il giudice, quindi, non risultano dimostrati né il diritto sul software né l’ammontare degli oltre 11 miliardi richiesti.
Manca anche il secondo requisito richiesto per il sequestro: il rischio che, durante il processo, le società convenute disperdano o impoveriscano il proprio patrimonio rendendo impossibile un futuro pagamento.
L’ordinanza afferma che non sono stati presentati elementi obiettivi capaci di dimostrare un’insufficienza patrimoniale di Autostrade o delle altre resistenti. Né la mancata iscrizione nel bilancio 2024 di un debito verso Patanè può essere interpretata come un comportamento volto a sottrarsi alle proprie obbligazioni.
Le regole di contabilità impongono l’accantonamento di fondi quando esiste un’obbligazione attuale e la fuoriuscita di risorse è probabile e stimabile in maniera attendibile. Nel caso in esame, secondo il giudice, non sono stati ancora provati né l’esistenza né l’importo dell’obbligazione.
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