Basta anche una sola insufficienza per essere bocciati”, TAR respinge ricorso di un’alunna con “rendimento discontinuo e oltre 110 giorni di assenza

La storia di una bocciatura che poteva trasformarsi in un caso scolastico è finita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia.
Una studentessa di un istituto tecnico dopo aver superato il debito in Matematica ma essere stata fermata in Produzioni Animali con un 3/10, aveva deciso di fare ricorso contro il verbale dello scrutinio differito del 30 agosto 2025.
Secondo la ragazza, il Consiglio di Classe avrebbe ignorato il suo eccellente risultato nel PCTO – valutazione “Molto soddisfacente” con punteggio “Avanzato” in quasi tutte le competenze – e la decisione di non ammetterla alla quinta sarebbe stata ingiusta, presa con il voto contrario di ben sei docenti. Ma i giudici hanno respinto il ricorso, dando ragione al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il caso
La studentessa aveva frequentato la quarta classe di un Istituto Tecnico durante l’anno scolastico 2024/2025. Allo scrutinio finale di giugno, il giudizio era stato sospeso per due materie: Matematica e Produzioni Animali. Durante l’estate, la ragazza aveva svolto un percorso PCTO presso un’Azienda Agraria, ottenendo una valutazione eccellente dall’azienda ospitante.
Poi, il 28 agosto, aveva sostenuto le prove di recupero. Matematica era stata superata con un 6/10, ma Produzioni Animali era andata molto peggio: voto finale 3/10, frutto di uno scritto insufficiente e di un orale che i docenti avevano giudicato gravemente carente.
Il Consiglio di Classe, riunito il 30 agosto, aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva con una maggioranza risicata: sei docenti avevano votato contro. La studentessa aveva chiesto l’annullamento in autotutela, ma il dirigente scolastico aveva respinto la richiesta il 3 ottobre 2025. Da qui il ricorso al Tar, con tre motivi principali: l’omessa valutazione del PCTO, la maggioranza esigua del voto e una presunta contraddizione tra il voto della griglia di valutazione (4/10) e quello finale (3/10).
Le motivazioni del giudice
Il Tar ha innanzitutto ricordato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: “il giudizio reso dal Consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di un determinato studente alla classe successiva è espressivo di una valutazione caratterizzata da discrezionalità di carattere tecnico, la quale si fonda in via esclusiva sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dell’alunno” (Consiglio di Stato, VI, n. 617/2020). Il giudice può annullare quella decisione solo in casi di “manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti”.
I giudici hanno poi esaminato il rendimento scolastico della ricorrente, risultato “effettivamente discontinuo” con un “elevato numero di assenze, pari a 114 giorni”. Ma il punto decisivo è stato l’esito della prova di recupero del 28 agosto. Dal verbale, atto pubblico con fede privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 del Codice Civile, emergeva che la studentessa aveva mostrato “linguaggio tecnico assente” e non aveva fornito “risposte adeguate a completamento e/o correzione degli errori presenti nella prova”.
Sulla presunta contraddizione tra il 4/10 della griglia e il 3/10 finale, il Tar ha spiegato che il voto definitivo è la sintesi tra scritto e orale. La prova orale aveva addirittura peggiorato il quadro: “non solo non ha permesso di superare la già grave insufficienza conseguita all’esito della prova scritta, ma ha mostrato la presenza di lacune ancora più gravi”. E anche se la contraddizione fosse esistita, il giudice ha osservato seccamente: “per superare la stessa occorrerebbe portare il giudizio finale sul voto più alto, che nello specifico è pari a 4/10, ossia una base del tutto insufficiente”.
Quanto alla mancata valutazione del PCTO, il Tar ha dato ragione alla scuola: la normativa che impone di considerare i percorsi per le competenze trasversali nella valutazione disciplinare (DPR 135 del 2025) non era ancora in vigore per l’anno scolastico in questione. In ogni caso, “un buon risultato nel PCTO può essere utilizzato a favore dello studente nelle situazioni dubbie, per aiutare a raggiungere la sufficienza integrando una frazione di voto, ma non nelle situazioni palesemente caratterizzate da gravi lacune”.
Sulla maggioranza esigua, il messaggio è stato chiaro: “una sola insufficienza sia passibile di comportare la non ammissione alla classe successiva” (Tar Piemonte, Sez. II, 4 dicembre 2025 n. 1748). Il fatto che alcuni docenti avessero votato a favore della promozione non rende illegittima una decisione che si fonda su un accertamento oggettivo di grave insufficienza. I giudici hanno infine ricordato che “la non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative” (Tar Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342).
Il ricorso è stato quindi respinto, con spese processuali compensate tra le parti “per la delicatezza e complessità degli interessi coinvolti”.
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