Economia

Migranti, legittime le pene contro gli scafisti

Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotte nel 2023 dal decreto Cutro. Questo il giudizio della Corte costituzionale con la sentenza 120 depositata venerdì 3 luglio pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa per il quale assai incerta era la tenuta costituzionale della pena prevista, in termini di rispetto del principio di proporzionalità: la norma, infatti, punisce con la reclusione da 20 a 30 anni il favoreggiamento dell’ingresso irregolare quando dal fatto derivano, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.

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Cosa dice la sentenza

La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una «risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza»; ha tuttavia escluso la sproporzione rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma. Il trattamento punitivo così pesante punta a scoraggiare «il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che espongono i migranti stessi a grave pericolo per la loro vita e incolumità e che, sempre più spesso, si concludono, tragicamente, con la morte di molti di essi, sul cui stato di bisogno, anche estremo, sovente speculano organizzazioni criminali che ricavano profitto da tale attività».

«Migrante-scafista»

La pronuncia si è anche soffermata sulla controversa figura del «migrante-scafista» non trafficante, del migrante cioè, estraneo all’organizzazione criminale, al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni logistiche. La Consulta ricorda che l’ordinamento già prevede norme per escludere o graduare la sua responsabilità penale, mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta dell’autore dell’illecito.

In particolare, quando il migrante è costretto ad assumere il ruolo di «scafista» a causa di violenze o minacce, per sottrarsi alle condizioni degradanti dei centri di detenzione o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, può venire valorizzato lo stato di necessità. In sua assenza, possono essere applicate le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. Previsioni che consentono di adeguare la pena «all’effettivo disvalore» del contributo fornito dal singolo.

Infondato anche il confronto con l’omicidio volontario: la pena di 20 anni prevista riguarda la morte di più persone o la morte di una persona accompagnata dalle lesioni gravi o gravissime di altre. Il paragone avrebbe dovuto quindi essere piuttosto effettuato con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio volontario in concorso con le lesioni.


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