Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, in attesa del CCNI 2026/27: quando si perde il punteggio di continuità?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si prepara a dare il via alle procedure di mobilità annuale per l’anno scolastico 2026/2027. Secondo la consueta tabella di marcia estiva, il mese di giugno è dedicato alla mappatura dell’organico di fatto e alla definizione dei posti disponibili. Tuttavia, per l’apertura ufficiale delle funzioni telematiche di presentazione delle domande — attesa per il mese di luglio — si attende la firma definitiva e la pubblicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). Nel presentare la domanda, però, uno dei dubbi più frequenti riguarda le ripercussioni sulla propria carriera: di seguito vediamo nel dettaglio come l’ottenimento di un’assegnazione provvisoria o di un’utilizzazione influisca sul punteggio di continuità didattica.
Ricordiamo che il CCNI relativo all’anno scolastico 2026/2027 stabilirà in via definitiva i requisiti d’accesso, le deroghe, le modalità di compilazione delle domande e le precedenze per i docenti. Solo dopo questo passaggio formale gli Uffici Scolastici potranno avviare le istanze e puntare alla pubblicazione dei movimenti entro la prima metà di agosto. Tuttavia, non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti: le ultime modifiche normative hanno accolto la possibilità per il personale scolastico con genitori over 65 di presentare domanda, escludendo invece deroghe per figli di 15 e 16 anni.
L’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione
Ricordiamo che sia l’assegnazione provvisoria che l’utilizzazione costituiscono tutele annuali per i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento definitivo o che necessitano di modificare la sede per esigenze sopravvenute. Entrambe le misure non modificano la scuola di titolarità del docente, durano un solo anno scolastico (al termine del quale si torna automaticamente nella sede di titolarità) e vengono applicate solo sui posti dell’organico di fatto o sulle cattedre di sostegno in deroga. Tuttavia, le due procedure rispondono a presupposti giuridici opposti.
L’assegnazione provvisoria ad esigenze familiari e personali: si tratta di uno strumento mirato a garantire il benessere del dipendente, consentendogli di prestare servizio vicino al proprio nucleo familiare o ai luoghi di cura. Non si basa sui titoli culturali o sul punteggio di servizio, ma esclusivamente su requisiti sociali e assistenziali documentati:
- ricongiungimento ai figli, al coniuge (o parte dell’unione civile) o ai genitori;
- assistenza a familiari con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/92).
L’istanza può essere presentata sia per scuole della medesima provincia di titolarità sia per istituti di un’altra provincia.
L’utilizzazione risponde a esigenze organizzative dell’Amministrazione scolastica, volta a ricollocare il personale di ruolo rimasto privo di cattedra. È riservata a platee ristrette:
- docenti soprannumerari (perdenti posto) a causa di una riduzione di classi nella propria scuola;
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale;
- docenti in possesso del titolo di specializzazione che richiedono il passaggio temporaneo da posto comune a posto di sostegno nell’ambito dello stesso grado di istruzione (opzione garantita dall’Art. 2, comma 1, lett. f del CCNI).
L’impatto sul punteggio di continuità
Il punteggio di continuità viene assegnato per il servizio ininterrotto svolto nella scuola di titolarità per la medesima tipologia di posto o classe di concorso (2 punti all’anno entro il primo quinquennio, 3 punti per ogni anno successivo). Per far valere questo punteggio nella mobilità volontaria è necessario aver maturato un triennio, mentre basta un solo anno per l’inserimento nella graduatoria interna d’istituto.
L’assegnazione di questo punteggio cambia radicalmente a seconda del movimento annuale ottenuto:
L’assegnazione provvisoria comporta l’interruzione immediata della continuità didattica e la perdita totale di tutto il punteggio cumulato fino a quel momento nella scuola di titolarità.
Come specificato dettagliatamente nella Nota esplicativa n. 5 della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, il punteggio non spetta in caso di assegnazione provvisoria. L’unica eccezione riguarda il personale trasferito d’ufficio come soprannumerario nell’ottennio, a patto che richieda ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità; tuttavia, anche in questo caso specifico, l’ottenimento di un’assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità, pur mantenendo salvo il diritto di rientro precedenza.
Al contrario, l’utilizzazione non interrompe in alcun modo la continuità e non comporta alcuna penalizzazione. Il docente utilizzato (sia perché perdente posto, sia perché titolare su materia che richiede l’utilizzazione sul sostegno nel medesimo grado di istruzione ai sensi dell’art. 2 del CCNI) continua a maturare il punteggio di continuità all’interno dell’anno di utilizzo, esattamente come se avesse prestato servizio continuativo nella propria scuola di titolarità.
Mobilità annuale docenti 2026, le differenze principali tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni
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