Fine delle lezioni, quando il dirigente può convocare collegi e riunioni. Cosa devono sapere i docenti

Nella nuova puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato uno dei dubbi più frequenti tra i docenti nel periodo successivo alla conclusione delle attività didattiche: il dirigente scolastico può convocare collegi docenti e riunioni dopo la fine delle lezioni?
Secondo il legale, la risposta è sì, ma entro precisi limiti previsti dalla normativa contrattuale e dalla programmazione delle attività deliberata dagli organi collegiali.
Il collegio docenti può essere convocato anche dopo la fine delle lezioni
La conclusione delle attività didattiche non determina automaticamente la cessazione di tutti gli impegni di servizio.
Alla domanda se il dirigente possa convocare collegi docenti straordinari dopo l’ultima campanella, De Martino ha spiegato:
“Sì, purché però rientrino nel piano annuale che è stato deliberato a inizio anno o comunque in una modifica che è stata poi adottata con la medesima procedura nel corso dell’anno e nei limiti delle quaranta ore per il collegio e delle quaranta ore per i consigli.”
Il riferimento è alle attività funzionali all’insegnamento previste dal contratto collettivo, che comprendono sia le riunioni del collegio docenti sia quelle dei consigli di classe.
Fondamentale il rispetto del Piano annuale delle attività
Secondo l’avvocato, il punto centrale non è tanto il periodo dell’anno in cui avviene la convocazione, quanto la sua corretta programmazione.
“Il collegio è validamente costituito purché però rientri nel piano annuale.”
Le attività devono quindi essere previste nel Piano annuale delle attività deliberato a inizio anno scolastico oppure inserite successivamente attraverso le procedure previste dagli organi collegiali.
E per le riunioni vale lo stesso principio
Lo stesso criterio si applica anche alle altre riunioni collegiali.
“In linea teorica possono seguire le stesse regole del collegio.”
Anche in questo caso, quindi, la convocazione è legittima se l’attività è stata programmata, deliberata e rientra nei limiti orari previsti dal contratto.
Luglio e agosto non significano automaticamente vacanza
De Martino invita inoltre a distinguere tra ferie e semplice assenza di lezioni.
“Luglio e agosto sono periodo di ferie, le attività residue poi si esauriscono di regola entro giugno. Ma se ci sono delle attività programmate, come dicevamo prima, i docenti sono a disposizione, non sono in vacanza.”
Un chiarimento che richiama quanto già spiegato in precedenza dal legale: il docente resta formalmente in servizio fino al 31 agosto e può essere chiamato a svolgere attività previste dagli obblighi professionali.
Obbligo di controllare email e comunicazioni della scuola
Tra i dubbi più frequenti c’è anche quello relativo alle comunicazioni istituzionali durante il periodo estivo.
Alla domanda se il docente sia tenuto a controllare email e comunicazioni provenienti dalla scuola, la risposta è stata netta:
“Sono in servizio. Sì, sì, assolutamente.”
E ha aggiunto:
“Al di là delle ferie e del periodo di ferie naturalmente.”
Ciò significa che, fuori dai periodi di ferie regolarmente fruiti, il docente deve mantenere un livello di attenzione alle comunicazioni istituzionali, proprio perché il rapporto di servizio continua fino alla conclusione dell’anno scolastico.
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