Marche

scoperto dall’investigatore privato, operaio licenziato

MONTE SAN VITO Era in malattia per un dolore che dal collo si irradiava al braccio e alla schiena, ma fuori dagli orari di reperibilità è stato visto guidare la moto e fare manutenzione al mezzo. Per l’azienda quelle attività potevano ritardare la guarigione. E il Tribunale di Ancona ha confermato il licenziamento disciplinare di un operatore ecologico di Monte San Vito, assunto dal primo dicembre 2015. Respinto il ricorso presentato dal dipendente, licenziato il 5 febbraio 2025.

La vicenda

L’uomo aveva impugnato il provvedimento sostenendo che il comportamento contestato non avesse compromesso la guarigione e non avesse inciso in modo irreparabile sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Aveva spiegato anche che l’uso della moto sarebbe stato legato a necessità quotidiane, perché a causa della patologia non poteva guidare l’auto. Al centro della causa ci sono due giornate, il 7 e l’8 novembre 2024. Durante il periodo di malattia, secondo quanto ricostruito dall’azienda attraverso un investigatore privato, poi sentito come testimone in aula, il lavoratore avrebbe guidato la propria motocicletta e avrebbe eseguito piccoli interventi di manutenzione. Nella relazione investigativa, richiamata in sentenza, si parla di un’attività durata circa 11 minuti: il dipendente si sarebbe chinato, accovacciato, avrebbe stretto con una chiave inglese angolata, tirato con una pinza e usato cacciaviti. Il Tribunale ha disposto una consulenza medico-legale per verificare se quelle condotte fossero compatibili con la patologia indicata nei tre certificati di malattia: cervicobrachialgia destra, con prognosi dal 21 ottobre al 9 novembre 2024. Il medico ha ritenuto che la guida della motocicletta potesse ritardare o pregiudicare la piena guarigione di un dolore all’arto superiore, perché sottopone braccia, collo e spalle a tensione, vibrazioni, controllo dello sterzo, uso di freni e frizione. Anche la manutenzione, pur limitata nel tempo, è stata considerata potenzialmente pregiudizievole per una rapida guarigione.

La decisione

Per la giudice non serviva provare un peggioramento effettivo della malattia. Il punto, secondo l’orientamento richiamato nella sentenza, è la valutazione “ex ante”: conta se il comportamento, nel momento in cui è stato tenuto, fosse potenzialmente idoneo a ritardare il rientro in servizio. E in questo caso il Tribunale ha ritenuto che quella potenzialità ci fosse. Non è stata accolta nemmeno la giustificazione legata alla necessità di usare la moto per incombenze non rinviabili: per il giudice, quella circostanza non è stata provata. Da qui il rigetto del ricorso: licenziamento ritenuto giustificato e proporzionato.




Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »