Società

Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. La scuola dice no per privacy, ma il TAR: “Glieli deve dare, prevale il diritto a difendersi”

Un ragazzo di quarta superiore non viene ammesso alla classe successiva dopo aver fallito gli esami di recupero di italiano e latino.

Per capire se sia stato valutato in modo diverso dagli altri, chiede alla scuola di poter vedere anche le prove scritte dei compagni che hanno sostenuto gli stessi esami. Il Liceo Scientifico rifiuta: pochi studenti, impossibile renderli anonimi, e poi quelle prove non sono paragonabili. Lo studente fa ricorso al TAR della Sicilia e i giudici gli danno ragione. Per il Tar, il diritto a difendersi prevale sulla riservatezza dei compagni, specie quando questi sono quasi maggiorenni e i documenti non contengono dati sensibili.

Il caso

Il ricorrente è uno studente maggiorenne, all’epoca dei fatti frequentante la quarta superiore. L’alunno ha presentato ricorso contro la scuola che ha negato l’accesso a parte dei documenti richiesti. Nel ricorso sono indicati anche due controinteressati, compagni di classe dello stesso studente, che non si sono costituiti in giudizio.

Tutto nasce dalla fine dell’anno scolastico 2024/2025. Il consiglio di classe sospende il giudizio dello studente perché ha riportato insufficienze in italiano e latino. Ad agosto 2025 il ragazzo sostiene gli esami di recupero in entrambe le materie, ma li fallisce. Il consiglio di classe lo boccia.

Il 3 settembre 2025 lo studente presenta un’istanza di accesso procedimentale (cioè il diritto di vedere i documenti di un procedimento che lo riguarda) ai sensi della legge n. 241/1990. Chiede di ottenere copia di numerosi atti: i verbali del consiglio di classe, la documentazione sugli esami di recupero, le griglie di valutazione, i verbali degli esami, i registri della docente, e soprattutto la “documentazione relativa agli esami di recupero sostenuti dagli altri studenti della medesima classe nelle stesse discipline”.

La scuola risponde il 6 ottobre 2025: accoglie parzialmente la richiesta, ma nega l’accesso ai documenti dei compagni. Lo studente insiste con una nuova richiesta il 6 novembre 2025, chiedendo in particolare i verbali, le prove scritte, le griglie e le schede di verifica degli altri due studenti della classe che avevano sostenuto gli stessi esami di recupero. Il Liceo, con una nota del 3 dicembre 2025, rifiuta di nuovo.

Le motivazioni del diniego: impossibilità tecnica di garantire l’anonimato perché i candidati sono solo tre (il ricorrente più due compagni); la natura delle prove a risposta aperta, non comparabili in modo automatico; la tutela rafforzata dei minori (i due compagni erano minorenni al momento delle prove); la mancanza di utilità giuridica del confronto.

Lo studente impugna il diniego davanti al Tar.

Le motivazioni del giudice

Il Tar Sicilia, Sezione Seconda, sentenza n. 01476/2026 del 17 aprile scorso, accoglie il ricorso. Prima di tutto, il tribunale respinge le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato. La scuola sosteneva che la nota del 3 dicembre fosse solo confermativa di un precedente diniego implicito, e che quindi la seconda richiesta fosse tardiva.

Per i giudici, invece, la prima risposta del 6 ottobre non conteneva alcuna motivazione sul rifiuto: si limitava a concedere tutto il resto. Solo con l’atto impugnato la scuola ha espresso esplicitamente le ragioni del diniego. Seconda eccezione: il Ministero sosteneva che lo studente non avesse più interesse a vedere quei documenti perché il termine per impugnare la bocciatura era scaduto.

Il Tar richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021 e la successiva n. 9588/2022: “La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato”. In parole semplici: per ottenere l’accesso non serve dimostrare che quei documenti ti faranno vincere la causa. Basta dimostrare un interesse difensivo concreto e attuale. E lo studente ce l’ha: vuole verificare se c’è stata disparità di trattamento.

Nel merito, il Tar osserva che i documenti richiesti sono indispensabili per contestare la bocciatura. Senza poter confrontare le proprie prove con quelle dei compagni, lo studente non può dimostrare eventuali difformità nei criteri di valutazione. La scuola si era appellata alla tutela della riservatezza dei minori. I giudici verificano le date di nascita: al momento delle prove (agosto 2025) uno dei due compagni era già maggiorenne (nato il 2 luglio 2007), l’altro lo è diventato due mesi dopo (23 novembre 2007).

Quando la scuola ha scritto la nota di diniego (3 dicembre 2025), anche il secondo era maggiorenne. Anche volendo considerarli “quasi maggiorenni” al momento della richiesta, la loro prossimità alla maggiore età, unita all’assenza di dati sensibili negli elaborati, fa pendere la bilancia a favore del diritto di difesa del ricorrente.

Quanto alla difficoltà di anonimizzazione a causa dell’esiguo numero di studenti, il Tar risponde secco: non è una ragione valida per negare l’accesso. L’istituto dovrà comunque oscurare i riferimenti identificativi (nomi, cognomi, eventuali dati personali) prima di consegnare le copie.

Il Tar annulla il diniego del 3 dicembre 2025 e ordina alla scuola di esibire tutti i documenti richiesti entro trenta giorni. L’amministrazione viene condannata a pagare mille euro per le spese legali. Per lo studente, la vittoria significa poter finalmente vedere le prove dei compagni e, se lo riterrà, usare quel materiale per contestare la bocciatura. Per tutti gli altri, la sentenza chiarisce un punto importante: la privacy dei compagni non è uno scudo automatico. Quando c’è di mezzo il diritto a difendersi da un provvedimento scolastico, il giudice può ordinare alla scuola di mostrare anche i compiti degli altri.


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