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Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. Il Tribunale dice no: “Alunno ha disatteso le istruzioni, docente non ha colpa”

Il 10 febbraio 2021, in una scuola di Messina, un bambino di 11 anni frequentante la quinta elementare si procurava la frattura del polso destro durante la lezione di educazione fisica.

Secondo quanto ricostruito in tribunale, il ragazzo stava eseguendo un esercizio di corsa quando, arrivato a pochi metri dalla parete della palestra, accelerava invece di rallentare e batteva le mani contro il muro, rimediando una “frattura metafisaria distale del radio”.

I genitori, agendo in qualità di esercenti la potestà sul minore, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico, chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra il danno subito e quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice. L’offerta dell’assicurazione era stata di 1.616 euro, mentre i genitori si dichiaravano disponibili a chiudere la controversia per 2.000 euro, per poi richiedere in giudizio un residuo risarcimento di 9.591,82 euro, comprensivo di danno biologico, danno morale e spese mediche.

La scuola e il Ministero, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda e chiamavano in causa l’assicurazione, subentrata alla precedente compagnia. L’assicurazione contestava a sua volta la responsabilità dell’istituto, sostenendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva dell’alunno.

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e il “caso fortuito”

Il giudice ha innanzitutto chiarito il quadro normativo applicabile. La responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 2048 del codice civile si riferisce ai danni che un allievo causa a un altro allievo. In quella sede, la scuola risponde del fatto illecito commesso dai minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire l’evento.

Nel caso specifico, però, il danno era stato procurato dall’alunno a se stesso. Per questo il tribunale ha ritenuto applicabile la responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c. Con l’iscrizione a scuola si instaura un rapporto contrattuale tra l’istituto e i genitori: la scuola assume l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del minore. In questo ambito, spetta al danneggiato provare le modalità del fatto, mentre la scuola deve dimostrare che l’evento è stato determinato da una causa a sé non imputabile, cioè da un caso fortuito.

Sono state ascoltate due insegnanti presenti in palestra quel giorno. L’insegnante di educazione motoria ha spiegato che l’esercizio consisteva in una partenza da seduti, uno scatto per pochi metri, quindi una corsa lenta fino a dei birilli posti a circa cinque metri dalla parete, dove i ragazzi dovevano girare e tornare indietro. Ha dichiarato che l’alunno “quando doveva fare la corsa lenta, dopo un paio di metri, ha fatto uno scatto veloce arrivando con le mani sulla parete”, disattendendo i comandi impartiti. L’insegnante di sostegno, presente perché seguiva un’altra alunna, ha confermato: “l’alunno ha fatto, di sua iniziativa, una corsa veloce arrivando sul muro della palestra”, mentre “l’esercizio prevedeva di seguire un percorso delimitato da coni”.

Il giudice ha osservato che un bambino di undici anni ha già capacità di comprendere e seguire regole semplici. Più è elevata l’età, minore è la protezione che si può esigere dal docente. La condotta dell’alunno, volontariamente difforme dalle istruzioni, ha interrotto il nesso causale tra l’operato dell’insegnante e il danno. L’evento è stato quindi considerato imprevedibile e inevitabile per la scuola, cioè un caso fortuito. Né l’attività motoria in palestra è stata assimilata a un’attività pericolosa, trattandosi di un normale esercizio educativo con copertura costituzionale.

Il rigetto della domanda e la condanna dei genitori alle spese

Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1085 del 20 maggio, ha respinto integralmente la richiesta risarcitoria della famiglia. I genitori sono stati condannati in solido a pagare le spese processuali sia in favore del Ministero dell’Istruzione e dell’istituto scolastico, sia in favore della compagnia assicurativa Per ciascuno dei due fronti, le spese sono state liquidate in 2.540 euro, oltre a spese generali, IVA e contributo unificato.

La decisione ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza di merito: la scuola non è un assicuratore universale contro ogni incidente che accade tra i banchi o in palestra. Quando un alunno, in età da comprendere le regole, sceglie consapevolmente di violarle e si fa male da solo, la responsabilità dell’istituto decade, a meno che non si dimostri una vigilanza del tutto assente o un’attività intrinsecamente pericolosa. Cosa che, in questo caso, non è avvenuta.


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